In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 113 c.p.c. — Pronuncia secondo diritto

Testo dell'articolo

Art. 113. Pronuncia secondo diritto

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita'. Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento [modificato] euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all' articolo 1342 del codice civile .107 111 155 160 179

Aggiornamenti

9 La L. 25 luglio 1966, n. 571 come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile , e' elevato a lire ventimila."

72 La L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."

107 Il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che la disposizione di cui al comma secondo si applica ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

111 La Corte Cotituzionale con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 14/07/2004 n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile , nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia".

155 Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".

160 Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.

179 Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

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