Art. 4 cod. prop. ind. — Priorita'
Testo dell'articolo
Art. 4. Priorita'
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorita', una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprieta' industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorita' a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilita', di privativa di nuova varieta' vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.
2. Il termine di priorita' e' di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilita' e le varieta' vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorita' qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioe' idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda e' stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 4 cod. prop. ind.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
