Art. 53 cod. proc. amm. — Abbreviazione dei termini 1
Testo dell'articolo
Art. 53. Abbreviazione dei termini 1
Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale puo', su istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.
2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, e' notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 53 cod. proc. amm.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
