Art. 52 cod. proc. amm. — Termini e forme speciali di notificazione 1
Testo dell'articolo
Art. 52. Termini e forme speciali di notificazione 1
mini e forme speciali di notificazione 1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.
2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell' articolo 151 del codice di procedura civile .
3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata al giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 52 cod. proc. amm.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
