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Art. 52 cod. proc. amm. — Termini e forme speciali di notificazione 1

Testo dell'articolo

Art. 52. Termini e forme speciali di notificazione 1

mini e forme speciali di notificazione 1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell' articolo 151 del codice di procedura civile .

3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata al giorno antecedente non festivo.

5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

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Avv. Federico Papa
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