In vigoreNormativaCodice Del Processo Amministrativo
Art. 21 cod. proc. amm. — Commissario ad acta 1
Testo dell'articolo
Art. 21. Commissario ad acta 1
Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo' nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.
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