Art. 20 cod. proc. amm. — Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione
Testo dell'articolo
Art. 20. Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione
. . 1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell' articolo 51 del codice di procedura civile . Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
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