Art. 103 cod. proc. amm. — Riserva facoltativa di appello 1
Testo dell'articolo
Art. 103. Riserva facoltativa di appello 1
Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.
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