Art. 102 cod. proc. amm. — Legittimazione a proporre l'appello 1
Testo dell'articolo
Art. 102. Legittimazione a proporre l'appello 1
Possono proporre appello le parti fra le quali e' stata pronunciata la sentenza di primo grado.
2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.
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