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Art. 2043 c.c. — Risarcimento per fatto illecito

Testo dell'articolo

Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Spiegazione

L'art. 2043 c.c. sancisce il principio cardine della responsabilità civile aquiliana, stabilendo che chiunque, con dolo o colpa, cagioni ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. La norma funge da clausola generale, applicabile a tutte le ipotesi di danno non specificamente disciplinate da altre disposizioni. Il danno ingiusto, elemento centrale della fattispecie, è tradizionalmente inteso come lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela secondo l'ordinamento. La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la nozione di danno ingiusto, ricomprendendo la lesione di interessi legittimi, di posizioni di vantaggio consolidate e, in taluni casi, di aspettative giuridicamente tutelate. L'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. richiede la prova del nesso di causalità tra la condotta (dolosa o colposa) e il danno subito, nonché la quantificazione del danno risarcibile, che può comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante. La norma si colloca nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, dedicato ai fatti illeciti.

Domande frequenti

In che misura l'evoluzione della nozione di 'danno ingiusto' ha inciso sulla configurabilità della responsabilità da lesione di interessi diffusi, e quali sono i criteri per la valutazione della 'meritevolezza di tutela' in tali contesti?

L'ampliamento della nozione ha permesso di includere la lesione di interessi diffusi, ma la 'meritevolezza di tutela' richiede un'analisi rigorosa, considerando il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti e la sussistenza di un nesso di causalità adeguato tra la condotta e il pregiudizio subito dalla collettività. La giurisprudenza tende a richiedere una prova particolarmente stringente in questi casi.

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Come si concilia l'art. 2043 c.c. con le disposizioni speciali in materia di responsabilità oggettiva, e quali sono i criteri per stabilire se una fattispecie rientri nell'ambito di applicazione dell'una o dell'altra?

L'art. 2043 c.c. opera come norma residuale rispetto alle ipotesi di responsabilità oggettiva. La prevalenza della responsabilità oggettiva si fonda sulla specialità della norma che la prevede, a condizione che la fattispecie concreta rientri pienamente nel suo ambito di applicazione, altrimenti si ricade nella responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c.

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Quali sono gli orientamenti giurisprudenziali più recenti in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, e come si articola il rapporto tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 2059 c.c. in tali ipotesi?

La giurisprudenza riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, anche in assenza di una specifica previsione normativa. L'art. 2059 c.c. viene interpretato in senso costituzionalmente orientato, consentendo il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi in cui la lesione abbia inciso su valori costituzionalmente garantiti.

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