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Art. 1268 c.c. — Delegazione cumulativa

Testo dell'articolo

Art. 1268. Delegazione cumulativa

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non e' liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non puo' rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.

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Avv. Federico Papa
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