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Art. 1264 c.c. — Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

Testo dell'articolo

Art. 1264. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

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Avv. Federico Papa
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