Guida pratica

Come redigere il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, previsto dall'art. 696-bis c.p.c., rappresenta uno strumento di istruzione preventiva volto a deflazionare il contenzioso civile. Tale istituto consente di richiedere l'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito prima dell'instaurazione del giudizio di merito. La sua funzione principale è favorire la conciliazione tra le parti tramite l'intervento di un esperto nominato dal tribunale. Qualora la conciliazione non riesca, la relazione tecnica potrà essere acquisita nel successivo processo di merito ai sensi dell'art. 698 c.p.c.

In sintesi

Il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. permette l'accertamento di crediti derivanti da inadempimento contrattuale o fatto illecito. Questo strumento di istruzione preventiva mira alla conciliazione della lite senza richiedere il periculum in mora. La procedura prevede il deposito telematico presso il giudice competente per il merito e il pagamento del contributo unificato ridotto al 50% ex art. 13 D.P.R. 115/2002. Il consulente tecnico d'ufficio tenta la conciliazione; in difetto, la relazione è acquisibile ex art. 698 c.p.c. La redazione supportata dall'AI richiede quesiti tecnici precisi e firma digitale.

I passaggi

  1. 1.

    Identificazione della competenza e delle parti

    Il primo passaggio consiste nell'individuare il giudice competente, coincidente con quello che sarebbe competente per il merito della causa. È fondamentale indicare con precisione le generalità complete del ricorrente e del resistente, inclusi i codici fiscali e gli indirizzi PEC per le notificazioni telematiche. La corretta instaurazione del contraddittorio costituisce il presupposto indefettibile per la futura utilizzabilità della perizia.

  2. 2.

    Esposizione dei fatti e del rapporto negoziale

    Occorre descrivere analiticamente il rapporto giuridico intercorrente tra le parti, sia esso di natura contrattuale o extracontrattuale. L'esposizione deve evidenziare i fatti che hanno originato la controversia, soffermandosi sulle criticità tecniche, sui vizi o sugli inadempimenti riscontrati. Una narrazione chiara e documentata agevola il giudice nella valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.

  3. 3.

    Dimostrazione dei presupposti di ammissibilità

    Il ricorrente deve esplicitare la finalità conciliativa della lite prevista dall'art. 696-bis c.p.c., distinguendola dall'istruzione preventiva ordinaria. Non occorre dimostrare il periculum in mora, ma è necessario evidenziare come l'accertamento tecnico sia idoneo a favorire una transazione tra le parti. Va precisato che la richiesta riguarda l'accertamento e la determinazione di crediti derivanti da inadempimento o da fatto illecito.

  4. 4.

    Formulazione analitica del quesito tecnico

    La formulazione del quesito da sottoporre al consulente tecnico d'ufficio costituisce il fulcro del ricorso e deve improntarsi alla massima precisione. Il quesito deve riguardare unicamente profili tecnici, quali la verifica di difetti costruttivi, la quantificazione di danni materiali o la valutazione di conformità delle opere. Occorre evitare di demandare al consulente valutazioni di carattere puramente giuridico o decisionale, riservate in via esclusiva al magistrato.

  5. 5.

    Deposito del ricorso e adempimenti fiscali

    Il deposito del ricorso avviene esclusivamente in via telematica presso la cancelleria del giudice competente per il merito. All'atto del deposito occorre versare il contributo unificato in misura ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 115/2002, calcolato in base al valore della domanda. La prova del versamento e la procura alle liti devono essere allegate come documenti informatici separati ma contestuali.

Base giuridica: art. 696-bis c.p.c.art. 696 c.p.c.art. 698 c.p.c.art. 13, comma 3, D.P.R. 115/2002

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Giudice adito

    Indicazione del Tribunale o del Giudice di Pace competente per territorio e per valore.

  2. Parti

    Identificazione dettagliata delle parti e dei rispettivi difensori, con indicazione della procura alle liti.

  3. Fatto

    Descrizione dei rapporti negoziali e delle circostanze tecniche che hanno originato la controversia.

  4. Presupposti e finalità

    Esposizione delle ragioni per cui si richiede l'accertamento ai fini conciliativi, prescindendo dall'urgenza.

  5. Oggetto dell'accertamento e quesito

    Definizione precisa delle indagini tecniche richieste e dei punti specifici sui quali l'esperto deve riferire.

  6. Conclusioni

    Richiesta formale di nomina del consulente tecnico e di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

  7. Luogo, data, sottoscrizione e procura

    Elementi formali di chiusura dell'atto con indicazione dei documenti allegati e apposizione della firma digitale.

Errori da evitare

  • Dedurre il periculum in mora: diversamente dall'art. 696 c.p.c., l'art. 696-bis c.p.c. non richiede il requisito dell'urgenza, concentrandosi unicamente sulla conciliazione della lite.
  • Versare il contributo unificato in misura intera: trattandosi di un procedimento di istruzione preventiva, l'art. 13, comma 3, del D.P.R. 115/2002 ne dispone la riduzione alla metà.
  • Omettere la specificazione del credito: il ricorso è inammissibile se non indica chiaramente l'oggetto della pretesa risarcitoria o dell'adempimento.
  • Formulare quesiti su profili di diritto: il CTU può unicamente accertare fatti tecnici e quantificare i danni, non esprimere valutazioni sulla responsabilità giuridica.

Domande frequenti

È necessario dimostrare il periculum in mora per il ricorso ex art. 696-bis c.p.c.?

No. Diversamente dall'accertamento tecnico preventivo ordinario ex art. 696 c.p.c., questa procedura non richiede il requisito dell'urgenza. L'obiettivo primario è favorire la composizione bonaria della lite mediante un accertamento tecnico oggettivo antecedente all'instaurazione del giudizio di merito.

A quanto ammonta il contributo unificato per questo tipo di ricorso?

Il contributo unificato per il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. è dovuto nella misura del 50% rispetto al corrispondente scaglione di valore della controversia. L'art. 13, comma 3, del D.P.R. 115/2002 prevede infatti espressamente il dimezzamento del contributo per i procedimenti di istruzione preventiva.

Il consulente tecnico d'ufficio può tentare la conciliazione tra le parti?

Sì. L'art. 696-bis c.p.c. impone espressamente al consulente di tentare la conciliazione prima del deposito della relazione finale. Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto un verbale di conciliazione a cui il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo con decreto, definendo la controversia.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Generazione del quesito tecnico ottimizzato in base alla tipologia di danno o vizio riscontrato.
  • Verifica automatica della competenza territoriale del giudice in base alla sede delle parti o al luogo dell'adempimento.
  • Inserimento guidato delle clausole necessarie a garantire la futura utilizzabilità della relazione nel successivo giudizio di merito.

Metti edit.legal alla prova sulle tue pratiche

Prova edit.legal gratis su un tuo atto o parere. Nessuna carta di credito richiesta.

Prova edit.legal gratis