Guida pratica

Come depositare un reclamo alla Corte Sportiva d'Appello FIGC con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il reclamo alla Corte Sportiva d'Appello rappresenta il secondo grado della giustizia endofederale, finalizzato alla riforma delle decisioni assunte dai Giudici Sportivi territoriali o nazionali. Questo rimedio, disciplinato organicamente dagli articoli 73 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC, consente di sottoporre a riesame sanzioni disciplinari, decisioni sulla regolarità delle gare o provvedimenti inerenti alla posizione dei tesserati. La funzione dell'atto è garantire un controllo di legittimità e di merito, assicurando la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione sportiva previsto dallo Statuto FIGC. La corretta instaurazione del giudizio richiede una rigorosa osservanza dei termini di decadenza e degli oneri di comunicazione prescritti dal regolamento federale, la cui violazione comporta l'immediata inammissibilità dell'impugnazione.

In sintesi

Il reclamo alla Corte Sportiva d'Appello FIGC, disciplinato dagli articoli 73 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), costituisce il secondo grado della giustizia endofederale. L'articolo 76 CGS impone il preavviso via PEC entro le ore 24:00 del giorno successivo alla gara. Il deposito telematico in formato PDF con firma digitale deve avvenire entro sette giorni. Sono obbligatori il versamento del contributo ex articolo 102 CGS e la notifica alla controparte. L'assistenza legale segue l'articolo 116 CGS; l'AI supporta la redazione tecnica.

I passaggi

  1. 1.

    Invio del preavviso di reclamo

    Qualora il reclamo riguardi la validità di una gara, il reclamante deve trasmettere un preavviso di reclamo alla Corte Sportiva d'Appello e al Giudice Sportivo di primo grado entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello della gara o alla pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, CGS. Tale adempimento costituisce condizione di procedibilità e deve essere effettuato tramite posta elettronica certificata (PEC) per garantirne la certezza temporale. La mancata presentazione del preavviso nei termini prescritti preclude l'esame del merito del successivo reclamo, rendendo l'impugnazione inammissibile.

  2. 2.

    Redazione dei motivi e dell'atto

    L'atto di reclamo deve essere redatto in forma scritta e contenere l'esposizione analitica dei fatti e dei motivi di diritto su cui si fonda l'impugnazione, con esplicito richiamo alle norme del CGS o dello Statuto FIGC violate. È necessario identificare con precisione gli estremi del provvedimento impugnato e i capi della decisione che si intendono censurare per vizi di motivazione o violazione di norme regolamentari. La formulazione deve essere specifica, poiché motivi generici o non adeguatamente supportati da argomentazioni tecniche comportano il rigetto del reclamo nel merito.

  3. 3.

    Pagamento del contributo di accesso

    Il reclamante è tenuto al versamento del contributo di accesso (tassa di reclamo), il cui importo è determinato annualmente dalla FIGC in base alla categoria di appartenenza e alla natura del procedimento, come previsto dall'articolo 102 CGS. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere allegata all'atto al momento del deposito telematico. In mancanza dell'attestazione del versamento, l'organo giudicante non potrà procedere all'esame dell'atto, determinando un'improcedibilità non sanabile tardivamente.

  4. 4.

    Comunicazione alla controparte

    Ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del CGS, il reclamante deve comunicare il reclamo e i relativi motivi alla controparte interessata entro il termine perentorio fissato per il deposito del ricorso. La controparte è identificata nel soggetto (società o tesserato) titolare di un interesse contrario a quello del reclamante che potrebbe subire un pregiudizio dalla riforma della decisione. La prova di tale comunicazione, effettuata tramite PEC, deve essere prodotta unitamente al reclamo per dimostrare il rispetto del principio del contraddittorio.

  5. 5.

    Deposito telematico del reclamo

    Il deposito del reclamo deve avvenire presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello entro i termini stabiliti dall'articolo 76 CGS, di norma entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione o dal deposito del preavviso. La procedura deve osservare le modalità telematiche previste dal sistema di giustizia sportiva, assicurando che tutti gli allegati siano trasmessi in formato PDF e sottoscritti con firma digitale dal difensore. Il mancato rispetto del termine perentorio per il deposito comporta la decadenza dal diritto di impugnazione.

  6. 6.

    Assistenza tecnica e difesa

    Dinnanzi alla Corte Sportiva d'Appello, le parti hanno il diritto di stare in giudizio con l'assistenza di un difensore iscritto all'albo, secondo quanto previsto dall'articolo 116 CGS. Il mandato deve essere conferito per iscritto e allegato agli atti del procedimento per legittimare la rappresentanza in udienza. Sebbene in limitate fattispecie minori sia ammessa l'autodifesa, la complessità tecnica del rito sportivo rende opportuno l'apporto di un professionista esperto per la formulazione dei motivi di diritto e l'eccezione di eventuali vizi procedurali.

Base giuridica: Codice di Giustizia Sportiva FIGC (CGS)Statuto FIGC

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Organo giudicante adito

    Indicazione della Corte Sportiva d'Appello, con specificazione della sezione nazionale o territoriale competente per la controversia.

  2. Parti

    Identificazione completa del reclamante, della controparte resistente e dei rispettivi difensori con procura alle liti.

  3. Decisione impugnata

    Riferimento preciso agli estremi della decisione del Giudice Sportivo oggetto di reclamo, inclusi numero di protocollo e data del comunicato ufficiale.

  4. Motivi di reclamo

    Argomentazioni in fatto e in diritto dirette a dimostrare l'erroneità della decisione impugnata rispetto al CGS o allo Statuto FIGC.

  5. Conclusioni

    Richiesta formale di riforma della decisione di primo grado e indicazione specifica del provvedimento sostitutivo richiesto.

  6. Mezzi di prova e documenti

    Elencazione della documentazione prodotta a supporto delle tesi difensive, inclusi snodi filmati, referti o istanze istruttorie.

  7. Luogo, data, sottoscrizione

    Sottoscrizione digitale del difensore e della parte, con indicazione di luogo e data di trasmissione del reclamo.

Errori da evitare

  • Omissione della comunicazione del reclamo alla controparte ai sensi dell'art. 76, comma 5, CGS, che determina l'inammissibilità dell'atto.
  • Mancata presentazione del preavviso di reclamo entro il giorno successivo alla gara per le controversie relative all'esito del campo.
  • Errata notifica alla Procura Federale anziché alla controparte effettiva, in violazione del principio del contraddittorio.
  • Omessa allegazione della prova del versamento del contributo di accesso previsto dall'art. 102 CGS all'atto del deposito.

Domande frequenti

È obbligatoria l'assistenza di un avvocato per presentare il reclamo?

L'articolo 116 del CGS FIGC stabilisce che le parti possono stare in giudizio personalmente o con l'assistenza di un difensore. Tuttavia, vista la natura tecnica del rito e i rigidi termini a pena di decadenza, l'assistenza di un legale esperto in diritto sportivo è fortemente raccomandata per evitare inammissibilità.

Cosa succede se deposito il reclamo via PEC dopo la scadenza del termine?

Il termine per il deposito del reclamo è perentorio e non ammette proroghe né sanatorie tardive; un invio effettuato oltre le ore 24:00 del giorno di scadenza comporta l'inammissibilità dell'appello, rilevabile anche d'ufficio dal giudice sportivo.

A chi deve essere notificato il reclamo per essere valido?

Il reclamo deve essere comunicato esclusivamente alla controparte (società o tesserato interessato) tramite PEC entro il termine perentorio di deposito, come prescritto dall'art. 76, comma 5, CGS. In questa fase non sussiste alcun obbligo di notifica alla Procura Federale a carico del reclamante.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Verifica automatica della tempestività del deposito in base ai termini dell'art. 76 CGS.
  • Generazione guidata della struttura del reclamo con citazione automatica delle norme dello Statuto e del CGS FIGC.
  • Controllo dei requisiti di notifica alla controparte e integrazione della prova di ricezione PEC.

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