Guida pratica

Come redigere l'atto di recesso del socio con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il recesso del socio costituisce un diritto potestativo fondamentale che consente di sciogliersi unilateralmente dal vincolo societario al verificarsi di determinate modificazioni dell'atto costitutivo o nelle ipotesi di società contratta a tempo indeterminato. L'istituto trova la propria disciplina organica nell'art. 2437 c.c. per le società per azioni e nell'art. 2473 c.c. per le società a responsabilità limitata, quale presidio essenziale a tutela delle minoranze. L'esercizio di tale diritto deve essere formalizzato con rigorosa precisione tecnica, in quanto determina effetti precisi per la società, tra cui l'obbligo di liquidazione della partecipazione. Una corretta redazione dell'atto deve recare una chiara manifestazione di volontà, l'indicazione analitica delle cause legittimanti e la richiesta di determinazione del valore di liquidazione sulla base dei criteri di legge.

In sintesi

Il recesso del socio, ex artt. 2437 e 2473 c.c., costituisce un diritto potestativo a tutela delle minoranze in S.p.A. e S.r.l. La dichiarazione deve essere incondizionata, indicare le cause legittimanti e richiedere la liquidazione secondo i criteri degli artt. 2437-ter o 2473 c.c. Nelle S.p.A., il termine è di 15 giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese (art. 2437-bis c.c.). Per società a tempo indeterminato, il preavviso minimo è di 180 giorni. L'invio avviene tramite PEC o raccomandata A/R. L'AI assiste nella redazione tecnica per prevenire decadenze.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica dei presupposti legali e statutari

    Il primo passo consiste nell'accertare la sussistenza di una causa di recesso prevista dalla legge (quale la modifica dell'oggetto sociale) o dallo statuto. Nelle S.r.l. e nelle S.p.A. non quotate contratte a tempo indeterminato, il socio ha facoltà di recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che lo statuto può estendere fino a un massimo di un anno. È fondamentale distinguere tra cause inderogabili, derogabili e statutarie, onde evitare contestazioni da parte della società.

  2. 2.

    Rispetto dei termini di decadenza

    Nelle S.p.A., la dichiarazione di recesso deve essere spedita entro il termine perentorio di 15 giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese (ovvero 30 giorni dalla conoscenza del fatto legittimante), ai sensi dell'art. 2437-bis c.c. Nelle S.r.l., l'art. 2473 c.c. rinvia all'autonomia statutaria la determinazione di termini e modalità. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dal diritto, precludendo lo scioglimento del vincolo.

  3. 3.

    Formulazione della dichiarazione di recesso

    L'atto deve contenere una manifestazione di volontà chiara, incondizionata e recettizia, diretta a sciogliere il rapporto sociale. Occorre specificare analiticamente la causa di recesso e indicare se il diritto venga esercitato per l'intera partecipazione ovvero per una sua parte, nei limiti previsti dalla legge. L'ambiguità del contenuto dispositivo può inficiare l'efficacia dell'atto, rendendo la comunicazione inopponibile alla società.

  4. 4.

    Modalità di invio e deposito titoli

    La comunicazione deve essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) presso la sede legale della società. Nelle S.p.A., ai sensi dell'art. 2437-bis c.c., le azioni per le quali si recede devono essere depositate presso la sede sociale ovvero, in caso di azioni dematerializzate, deve essere richiesta l'apposizione del vincolo di indisponibilità all'intermediario. I titoli rimangono inalienabili per l'intera durata del procedimento di liquidazione.

  5. 5.

    Istanza di liquidazione della quota

    L'atto deve includere la richiesta formale di liquidazione della partecipazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437-ter c.c. o dall'art. 2473 c.c. Nelle S.r.l., il valore della quota deve essere determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione. È opportuno formulare una riserva di contestazione, qualora la stima operata dagli amministratori non risulti congrua rispetto all'effettivo valore patrimoniale.

Base giuridica: art. 2437 c.c.art. 2473 c.c.art. 2437-bis c.c.art. 2437-ter c.c.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. 1. Mittente e società

    Dati identificativi del socio recedente e della società destinataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, con indicazione della sede legale.

  2. 2. Premesse

    Indicazione della partecipazione detenuta e del rapporto sociale da cui si intende recedere.

  3. 3. Causa di recesso

    Indicazione della fattispecie legale o statutaria che legittima il recesso ai sensi dell'art. 2437 o 2473 c.c. e della tempestività dell'esercizio.

  4. 4. Dichiarazione di recesso

    Espressa e incondizionata manifestazione della volontà di recedere, con precisazione delle azioni o della quota interessate.

  5. 5. Liquidazione della quota

    Formale istanza di liquidazione della partecipazione secondo i criteri di legge, con eventuale riserva di contestazione della stima.

  6. 6. Luogo, data e sottoscrizione

    Luogo, data, sottoscrizione del recedente e indicazione delle modalità di notifica (raccomandata A/R o PEC).

Errori da evitare

  • Esercitare il recesso per motivi non contemplati dalla legge o dallo statuto, con conseguente inefficacia dell'atto.
  • Omettere il deposito dei titoli azionari o l'apposizione del vincolo di indisponibilità sulle azioni dematerializzate nelle S.p.A.
  • Inviare la comunicazione decorso il termine perentorio di 15 o 30 giorni, incorrendo nella decadenza dal diritto.
  • Applicare criteri difformi di liquidazione, ignorando che per le S.r.l. occorre fare riferimento al valore di mercato della partecipazione.

Domande frequenti

Qual è il preavviso per le società a tempo indeterminato?

Per le S.r.l. e le S.p.A. non quotate, il socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, estensibile dallo statuto fino a un anno.

Cosa succede se la società revoca la delibera che ha causato il recesso?

Nelle S.p.A., il recesso perde efficacia se la società revoca la delibera entro novanta giorni; nelle S.r.l., sebbene l'art. 2473, quarto comma, c.c. non specifichi tale termine, la revoca deve comunque intervenire prima che il recesso sia divenuto efficace.

Come si risolvono i contrasti sulla determinazione del valore della quota?

Qualora il socio non condivida il valore determinato, la stima viene affidata a un esperto nominato dal tribunale, il quale redige una relazione giurata ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. per le S.p.A. o dell'art. 2473, terzo comma, c.c. per le S.r.l.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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