Guida pratica

Come redigere l'opposizione all'esecuzione con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. costituisce il rimedio principale con cui il debitore contesta il diritto del creditore di agire in via esecutiva. Tale strumento si distingue nettamente dall'opposizione agli atti esecutivi in quanto investe l'an dell'esecuzione, ovvero la sussistenza stessa del potere di procedere. La funzione primaria dell'atto è negare la legittimità della pretesa creditoria o l'idoneità del titolo esecutivo a fondare l'azione forzata. L'opposizione va proposta ogni volta che si intendano eccepire l'inesistenza del debito, fatti estintivi o modificativi del credito, oppure difetti di legittimazione delle parti.

In sintesi

L’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., redigibile con supporto AI, contesta il diritto del creditore di agire forzatamente. A seguito della Riforma Cartabia, lo strumento si propone con ricorso. La fase pre-esecutiva colpisce il precetto, mentre la fase successiva interviene dopo il pignoramento. Il difensore verifica i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 474 c.p.c. La competenza territoriale spetta al giudice dell'esecuzione ex art. 27 c.p.c. L’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. richiede fumus boni iuris e periculum in mora. L'assistenza del difensore è obbligatoria.

I passaggi

  1. 1.

    Distinzione tra fase pre-esecutiva e successiva

    La prima verifica riguarda lo stato dell'azione forzata: occorre accertare se l'esecuzione sia già iniziata ovvero se sia stato unicamente notificato l'atto di precetto. In entrambi i casi, a seguito della Riforma Cartabia, l'opposizione si propone con ricorso. Se l'esecuzione non è ancora iniziata, l'opposizione si propone contro il precetto ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. Qualora invece il pignoramento sia già stato eseguito, trova applicazione l'art. 615, secondo comma, c.p.c.

  2. 2.

    Verifica dei requisiti del titolo esecutivo

    Il difensore deve verificare che il credito azionato rispetti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità prescritti dall'art. 474 c.p.c. È indispensabile accertare se il titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, conservi la propria efficacia oppure se siano sopravvenuti fatti estintivi. Ove difetti uno di tali presupposti, l'opposizione deve far valere l'illegittimità originaria o sopravvenuta dell'azione esecutiva. La tempestiva e rigorosa contestazione dell'idoneità del titolo costituisce di frequente il motivo assorbente per l'accoglimento dell'opposizione.

  3. 3.

    Determinazione del giudice competente

    La competenza territoriale per l'opposizione si determina in base al luogo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 27 c.p.c. Nell'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione, la competenza spetta funzionalmente al giudice dell'esecuzione già designato presso il Tribunale adito. L'esatta individuazione dell'ufficio giudiziario è fondamentale per prevenire eccezioni d'incompetenza idonee a ritardare la tutela del debitore. Un errore nell'individuazione del giudice competente può inoltre precludere l'ammissibilità dell'istanza di sospensione.

  4. 4.

    Articolazione dei motivi di merito

    I motivi di opposizione devono concentrarsi sul diniego del diritto del creditore di procedere in via esecutiva, contestando la sussistenza della pretesa sostanziale. Possono essere eccepiti fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali il pagamento, la prescrizione o la compensazione legale. Occorre distinguere accuratamente tra i vizi attinenti al titolo esecutivo e le contestazioni relative alla legittimazione attiva o passiva delle parti. La difesa deve essere circostanziata e sostenuta da idonea prova documentale volta a superare l'efficacia del titolo.

  5. 5.

    Formulazione dell'istanza di sospensione

    L'istanza di sospensione è disciplinata dall'art. 624 c.p.c. per l'opposizione successiva e dall'art. 615 c.p.c. per quella preventiva rivolta contro il precetto. Il difensore deve allegare e provare sia la sussistenza del fumus boni iuris, inteso come sommaria verosimiglianza delle ragioni di opposizione, sia del periculum in mora, ossia il grave ed irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione. Il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'eventuale sospensione totale o parziale dell'esecuzione. Il provvedimento è determinante per inibire gli effetti del pignoramento nelle more del giudizio di merito.

  6. 6.

    Perfezionamento del deposito e della notificazione

    Per l'opposizione pre-esecutiva, il procedimento si introduce con il deposito del ricorso dinanzi al giudice competente; il ricorrente notifica poi al creditore il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. Nell'opposizione successiva, il ricorso va parimenti depositato telematicamente nella cancelleria del giudice dell'esecuzione. A seguito del deposito, il ricorrente provvede a notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza alla controparte entro il termine perentorio assegnato dal magistrato. L'inosservanza di tali adempimenti può determinare l'estinzione del giudizio o l'inefficacia della sospensione concessa.

Base giuridica: art. 615 c.p.c.art. 624 c.p.c.art. 474 c.p.c.art. 27 c.p.c.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Giudice adito

    Individuazione dell'ufficio giudiziario territorialmente e funzionalmente competente a decidere.

  2. Parti processuali

    Indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e della legittimazione processuale dell'opponente e del creditore procedente.

  3. Titolo esecutivo e precetto contestati

    Estremi del provvedimento giudiziale ovvero dell'atto stragiudiziale posti a fondamento dell'azione esecutiva e del relativo precetto.

  4. Esposizione dei motivi di opposizione

    Articolazione analitica delle argomentazioni di fatto e di diritto dirette a negare il diritto di agire in via esecutiva.

  5. Istanza di sospensione dell'esecuzione

    Formulazione della richiesta cautelare volta a sospendere l'efficacia del titolo o il corso della procedura esecutiva pendente.

  6. Conclusioni

    Precisazione delle domande rassegnate al giudicante, compreso l'accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

  7. Luogo, data, sottoscrizione e procura alle liti

    Requisiti formali necessari per la validità dell'atto, comprensivi dell'indicazione della procura alle liti e della firma del difensore.

Errori da evitare

  • Notifica dell'atto di citazione per l'opposizione a precetto, la quale deve essere invece introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. a seguito della Riforma Cartabia.
  • Notificazione intempestiva del ricorso nell'opposizione successiva prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice dell'esecuzione.
  • Mancata contestazione dei requisiti del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. laddove il credito difetti di certezza, liquidità o esigibilità.
  • Proposizione dell'opposizione successiva dopo che sia stata già ordinata la vendita o l'assegnazione dei beni, fuori dai casi eccezionali stabiliti dalla legge per fatti sopravvenuti.

Domande frequenti

Qual è il termine per proporre l'opposizione all'esecuzione?

Nella fase pre-esecutiva l'opposizione va proposta prima dell'inizio del pignoramento, mentre nella fase successiva deve essere presentata di norma prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Decorso tale termine, l'opposizione è ammissibile soltanto se fondata su fatti sopravvenuti o se l'opponente dimostra di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

È obbligatoria l'assistenza del difensore?

Sì, la difesa tecnica a mezzo di un avvocato iscritto all'albo è sempre obbligatoria, trattandosi di un giudizio contenzioso riservato alla competenza del Tribunale. Non è consentito al debitore stare in giudizio personalmente, considerata la complessità delle eccezioni e delle preclusioni processuali.

Qual è la differenza tra l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e quella ex art. 617 c.p.c.?

L'opposizione ex art. 615 c.p.c. contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (an dell'esecuzione), mentre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguarda la regolarità formale del titolo, del precetto o dei singoli atti esecutivi (quomodo). Inoltre, mentre la prima di regola non è soggetta al termine decadenziale di venti giorni, la seconda deve essere proposta perentoriamente entro venti giorni dalla conoscenza o dalla notificazione dell'atto viziato.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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