Guida pratica

Come redigere l'opposizione a decreto ingiuntivo con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'opposizione a decreto ingiuntivo è lo strumento processuale disciplinato dall'art. 645 c.p.c. mediante il quale il debitore ingiunto instaura un giudizio di cognizione piena volto a contestare la pretesa creditoria azionata in via monitoria. La sua funzione principale è quella di ottenere la revoca del decreto emesso in assenza di contraddittorio ai sensi dell'art. 633 c.p.c., convertendo il procedimento sommario in un giudizio a rito ordinario. L'atto deve essere proposto dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, salve diverse disposizioni di legge. In tale fase, pur verificandosi un'inversione formale dei ruoli processuali, il creditore opposto conserva la posizione di attore in senso sostanziale e grava su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del credito vantato.

In sintesi

L'opposizione a decreto ingiuntivo, disciplinata dall'art. 645 c.p.c., instaura un giudizio di cognizione piena per la revoca del provvedimento emesso ex art. 633 c.p.c. L'atto di citazione, conforme all'art. 163 c.p.c., deve essere notificato entro quaranta giorni presso il difensore della fase monitoria. L'opponente può chiedere la sospensione dell'esecutività ex art. 649 c.p.c. sussistendo gravi motivi. Il contributo unificato è ridotto alla metà. L'opposizione tardiva è ammessa ex art. 650 c.p.c. solo per irregolarità della notificazione o forza maggiore. L'AI agevola la redazione tecnica dei motivi e delle eccezioni.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica della competenza e dei termini

    L'opposizione deve essere proposta tassativamente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario (Giudice di Pace o Tribunale) che ha emesso il decreto ingiuntivo. È fondamentale computare correttamente il termine di quaranta giorni dalla notifica per evitare l'inammissibilità dell'atto e il conseguente passaggio in giudicato del provvedimento. Occorre altresì verificare la regolarità della notificazione, in quanto eventuali vizi della stessa potrebbero legittimare un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

  2. 2.

    Redazione dell'atto di citazione

    Salvo i casi in cui il rito preveda la forma del ricorso (come nelle controversie di lavoro), l'opposizione si propone con atto di citazione contenente i requisiti stabiliti dall'art. 163 c.p.c. È necessario indicare gli estremi del decreto opposto, le parti processuali e l'esposizione dei fatti posti a fondamento della contestazione. L'atto deve essere notificato al creditore presso il procuratore costituito nella fase monitoria, con osservanza dei termini a comparire, ridotti alla metà.

  3. 3.

    Articolazione dei motivi e delle eccezioni

    L'opponente ha l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi del credito allegati dal ricorrente nella fase monitoria ex art. 633 c.p.c. Devono essere sollevate sia le eccezioni di merito (quali l'avvenuto pagamento, la prescrizione o la nullità e inesistenza del rapporto), sia le eventuali eccezioni processuali relative all'idoneità della prova scritta. In quanto il giudizio di opposizione si svolge a cognizione piena, l'opponente può altresì proporre domande riconvenzionali collegate al titolo della pretesa azionata.

  4. 4.

    Istanza di sospensione dell'esecuzione

    Qualora il decreto ingiuntivo sia dotato di provvisoria esecutività, l'opponente può formulare istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. La richiesta deve fondarsi sulla sussistenza di gravi motivi, riconducibili alla verosimile fondatezza dell'opposizione (fumus boni iuris) e al pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora). Il giudice decide sull'istanza con ordinanza non impugnabile, valutando anche il rischio di insolvenza.

  5. 5.

    Iscrizione a ruolo e deposito

    Perfezionata la notifica dell'atto di citazione, l'opponente deve costituirsi tempestivamente in giudizio depositando la nota di iscrizione a ruolo e il fascicolo di parte contenente l'originale della citazione notificata unitamente alla copia del decreto opposto. Contestualmente si provvede al versamento del contributo unificato, che per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è ridotto alla metà rispetto al contributo ordinario. Il mancato rispetto dei termini di costituzione comporta l'improcedibilità dell'opposizione e la definitiva esecutività del provvedimento.

Base giuridica: art. 645 c.p.c.art. 649 c.p.c.art. 633 c.p.c.art. 163 c.p.c.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Giudice adito

    Indica l'autorità giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale) che ha emesso il provvedimento opposto e dinanzi alla quale si incardina la fase a cognizione piena.

  2. Parti

    Riporta l'intestazione completa delle parti, opponente e opposto, con indicazione dei rispettivi procuratori e dell'elezione di domicilio.

  3. Decreto opposto

    Indica nel dettaglio gli estremi del decreto ingiuntivo (numero di repertorio e ruolo, data di deposito e data di notificazione).

  4. Fatto

    Esposizione dettagliata e cronologica della vicenda fattuale e del rapporto negoziale o extracontrattuale tra le parti.

  5. Motivi di opposizione

    Sezione riservata all'articolazione delle eccezioni di rito e di merito, nonché alla contestazione analitica dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.

  6. Istanza di sospensione

    Istanza motivata di sospensione dell'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., supportata dai requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

  7. Conclusioni

    Precisazione analitica delle domande giudiziali, inclusa la richiesta di revoca o caducazione del decreto opposto e l'eventuale domanda riconvenzionale.

  8. In via istruttoria

    Deduzioni istruttorie, produzione documentale ed eventuali istanze di ammissione di prova testimoniale, interrogatorio formale o consulenza tecnica d'ufficio.

  9. Luogo, data, sottoscrizione e procura

    Elementi di chiusura formale dell'atto, comprensivi di riferimento alla procura alle liti e sottoscrizione con firma digitale del difensore.

Errori da evitare

  • Mancata osservanza del termine perentorio di 40 giorni per la notifica della citazione, con conseguente inammissibilità dell'opposizione e passaggio in giudicato del decreto.
  • Adozione di una forma introduttiva errata (citazione in luogo del ricorso nelle controversie di lavoro e locatizie), con rischio di improcedibilità o decadenza.
  • Omessa o generica contestazione dei fatti costitutivi del credito, idonea a determinare la non contestazione ex art. 115 c.p.c.
  • Notifica dell'atto di opposizione alla parte personalmente anziché presso il procuratore costituito nella fase monitoria.

Domande frequenti

Cosa succede se l'opposizione viene proposta dopo la scadenza dei termini?

L'opposizione proposta oltre il termine perentorio è inammissibile e il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato. L'opposizione tardiva è ammessa solo ove l'opponente provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore ex art. 650 c.p.c.

Qual è l'importo del contributo unificato per l'opposizione?

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il contributo unificato è ridotto del 50% rispetto al valore ordinario previsto per lo scaglione di riferimento.

Si può sospendere l'esecuzione del decreto durante l'opposizione?

Sì, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. il giudice dell'opposizione può sospendere l'esecutività provvisoria del decreto ove ricorrano gravi motivi, valutando sia la verosimile fondatezza dell'opposizione sia il pericolo di un danno grave.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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