Guida pratica

Come redigere la memoria illustrativa tributaria con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La memoria illustrativa prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 costituisce l'atto difensivo conclusivo prima della discussione della causa in pubblica udienza o della decisione in camera di consiglio. Tale difesa tecnica assolve alla funzione fondamentale di coordinare le tesi della parte e confutare le eccezioni sollevate dall'ente impositore nelle proprie controdeduzioni. Si tratta di un passaggio processuale cruciale per focalizzare l'attenzione della Corte di giustizia tributaria sugli elementi decisivi della controversia, anche alla luce della documentazione prodotta nel corso del giudizio. Il rispetto dei termini liberi prescritti dalla legge è condizione essenziale per la procedibilità dell'atto, trattandosi di un termine decadenziale che preclude al collegio l'esame di scritti tardivi.

In sintesi

La memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 costituisce l'atto difensivo conclusivo nel processo tributario. Il deposito telematico tramite S.I.Gi.T. deve avvenire entro dieci giorni liberi dall'udienza. Trattandosi di termine a ritroso, la scadenza coincidente con un sabato o festivo viene anticipata al giorno lavorativo precedente. L'atto, sottoscritto digitalmente in formato PDF/A, deve confutare le controdeduzioni dell'ente impositore e richiamare le prove documentali depositate entro venti giorni liberi. L'impiego dell'AI supporta l'analisi tecnica senza introdurre nuovi motivi, precisando il petitum per la Corte di giustizia tributaria.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica dei termini liberi

    L'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che le memorie illustrative possono essere depositate fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza. Il calcolo deve escludere sia il giorno iniziale del deposito (dies a quo) sia quello dell'udienza (dies ad quem), richiedendo così dieci giorni pieni intermedi. Trattandosi di un termine a ritroso, qualora la scadenza coincida con un sabato o un giorno festivo, il deposito deve essere anticipato al primo giorno lavorativo precedente per evitare la decadenza.

  2. 2.

    Analisi delle controdeduzioni avversarie

    La memoria deve essere redatta a seguito di un'attenta disamina dell'atto di costituzione e delle controdeduzioni depositate dall'Ufficio o dall'Agente della Riscossione. Occorre isolare ciascun punto di contestazione e replicare analiticamente, evidenziando eventuali travisamenti dei fatti o errori nell'interpretazione delle norme tributarie. Lo scopo non è ripetere pedissequamente il ricorso, bensì affinare la strategia difensiva in replica alle eccezioni avversarie, senza tuttavia introdurre motivi nuovi.

  3. 3.

    Correlazione con le prove documentali

    Sebbene la produzione di nuovi documenti debba avvenire entro venti giorni liberi prima dell'udienza ai sensi dell'art. 32, comma 1, la memoria illustrativa deve richiamarli in modo organico. Il difensore deve indicare con precisione il numero dell'allegato e il relativo contenuto, evidenziando come la prova confermi le ragioni del contribuente e smentisca le tesi dell'Amministrazione finanziaria. Una memoria priva di puntuali richiami ai documenti già depositati rischia di risultare generica e poco incisiva.

  4. 4.

    Precisazione delle conclusioni

    L'atto deve concludersi con la conferma delle domande contenute nel ricorso introduttivo o negli eventuali motivi aggiunti proposti ex art. 24, comma 2. È inoltre possibile dichiarare la rinuncia parziale a specifici motivi di impugnazione qualora siano intervenuti fatti estintivi o modificativi nelle more del giudizio. La precisione delle conclusioni delimita rigorosamente il petitum su cui la Corte di giustizia tributaria è chiamata a pronunciarsi, agevolando la stesura del dispositivo.

  5. 5.

    Perfezionamento del deposito telematico

    Il deposito deve avvenire esclusivamente tramite il portale della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), nel rispetto delle specifiche tecniche del Processo Tributario Telematico (PTT). Il difensore deve sottoscrivere il file in formato PDF/A con firma digitale valida, verificando con attenzione la correttezza del numero di R.G.R. associato. A seguito dell'invio, è fondamentale scaricare e conservare la ricevuta di avvenuta trasmissione, la quale attesta il perfezionamento del deposito entro il termine perentorio dei dieci giorni liberi.

Base giuridica: art. 32 D.Lgs. 546/1992art. 24 D.Lgs. 546/1992

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Corte di giustizia tributaria e dati di causa

    Indicazione della sezione adita, del numero di Registro Generale del Ricorso (R.G.R.) e della data fissata per l'udienza.

  2. Parti

    Identificazione completa del contribuente ricorrente e dell'amministrazione o ente resistente.

  3. Oggetto del giudizio

    Sintetico richiamo all'atto impositivo impugnato e alle questioni controverse ancora aperte.

  4. Illustrazione delle difese

    Sviluppo logico degli argomenti difensivi e contestazione specifica delle deduzioni avversarie ex art. 32.

  5. Conclusioni

    Richiesta finale di accoglimento del ricorso con conferma delle istanze già formulate.

  6. Luogo, data e sottoscrizione

    Elementi formali dell'atto comprensivi della firma digitale del difensore abilitato.

Errori da evitare

  • Errore nel calcolo dei dieci giorni liberi dovuto al mancato scorporo del giorno iniziale e finale, con conseguente inammissibilità o tardività della memoria.
  • Inserimento di nuovi motivi di impugnazione che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, richiederebbero una notifica formale alle altre parti e non un semplice deposito di memoria ex art. 32.
  • Deposito di nuovi documenti in allegato alla memoria oltre il termine di venti giorni liberi previsto dall'art. 32, comma 1.
  • Mancato rispetto delle specifiche tecniche del formato PDF/A o firma digitale non valida, con conseguente scarto del file da parte del sistema PTT.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il termine di 20 giorni e quello di 10 giorni?

L'art. 32 stabilisce termini distinti: venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di documenti e dieci giorni liberi per le memorie illustrative.

Posso depositare memorie se non è stata richiesta la pubblica udienza?

Sì, la facoltà di depositare memorie illustrative è garantita anche per le cause trattate in camera di consiglio senza discussione orale.

Cosa succede se il termine di 10 giorni scade di sabato?

Trattandosi di un termine a ritroso, la scadenza viene anticipata al venerdì precedente o al primo giorno non festivo antecedente.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Calcolo automatico dei termini liberi basato sulla data dell'udienza per evitare decadenze.
  • Integrazione rapida dei riferimenti agli atti impugnati e ai documenti già presenti nel fascicolo telematico.
  • Struttura guidata per la replica puntuale alle controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria.

Metti edit.legal alla prova sulle tue pratiche

Prova edit.legal gratis su un tuo atto o parere. Nessuna carta di credito richiesta.

Prova edit.legal gratis