Guida pratica
Come redigere un'istanza di sospensione dell'atto impugnato con l'AI
4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'istanza di sospensione dell'atto impugnato, disciplinata dall'art. 47 del D.Lgs. 546/1992, rappresenta lo strumento cautelare fondamentale nel processo tributario, volto ad inibire l'efficacia esecutiva dell'atto impositivo nelle more del giudizio di primo grado. Tale istanza può essere proposta sia contestualmente al ricorso principale sia con atto separato, purché sussistano congiuntamente i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La norma mira a tutelare il contribuente dal rischio che l'esecuzione immediata del tributo arrechi un danno grave e irreparabile prima della decisione di merito. La competenza a decidere spetta al collegio della Corte di Giustizia Tributaria investita della causa principale, che provvede con ordinanza motivata, reclamabile alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ai sensi dell'art. 47-ter.
In sintesi
L'istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 è lo strumento cautelare del processo tributario volto a inibire l'esecutività dell'atto impositivo. Il provvedimento richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora, comprovato da bilanci ed estratti conto patrimoniali. La competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria, che decide con ordinanza motivata reclamabile ex art. 47-ter. La procedura telematica tramite PTT ammette la sospensione provvisoria inaudita altera parte e la prestazione di garanzie fideiussorie. L'utilizzo di AI supporta la redazione tecnica dei motivi.
I passaggi
- 1.
Verifica della sussistenza dei presupposti cautelari
Prima di redigere l'istanza, è necessario accertare la presenza del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza dei motivi di ricorso, e del periculum in mora, inteso come danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione. L'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 prescrive che il pregiudizio sia specificamente allegato e provato, non potendo il giudice desumerlo in via presuntiva o astratta. Occorre analizzare la situazione economico-patrimoniale del contribuente per dimostrare che l'esecuzione forzata comprometterebbe la continuità aziendale dell'impresa o le esigenze primarie di vita della persona fisica. Un difetto di allegazione o di prova su tali elementi determina l'inevitabile rigetto della domanda cautelare.
- 2.
Individuazione della modalità di proposizione
L'istanza può essere inserita direttamente nel corpo del ricorso introduttivo, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 18 D.Lgs. 546/1992, oppure presentata con atto separato in un momento successivo. Se proposta nel ricorso, deve essere chiaramente evidenziata sia nell'epigrafe sia nelle conclusioni, in modo da consentire alla segreteria della Corte di segnalarne il carattere d'urgenza. Qualora sia proposta con atto separato, questo dev'essere notificato alle controparti e successivamente depositato telematicamente nel fascicolo di causa. La scelta tra le due modalità dipende dal momento in cui sorge l'esigenza cautelare rispetto alla notifica del ricorso principale.
- 3.
Redazione della motivazione sul fumus boni iuris
In questa sezione occorre richiamare sinteticamente i vizi di legittimità o di merito dell'atto impugnato già esposti nel ricorso principale, mettendone in luce l'immediata rilevanza documentale o giuridica. Non occorre un esame approfondito pari a quello richiesto per la decisione di merito, ma è indispensabile dimostrare al giudice che le doglianze presentano una seria probabilità di accoglimento. È opportuno fare leva su macroscopiche violazioni di legge, vizi procedurali palesi o difetti d'istruttoria che rendano l'atto prima facie illegittimo, comprovando che la pretesa tributaria poggia su presupposti fragili che giustificano la sospensione della riscossione.
- 4.
Analisi documentale e prova del periculum in mora
Questa fase costituisce il fulcro dell'istanza e richiede la produzione di idonea documentazione probatoria, quale bilanci, estratti conto bancari, visure ipotecarie o attestazioni comprovanti la crisi di liquidità. Il difensore deve chiarire per quali ragioni il pagamento del tributo, anche parziale, causerebbe uno squilibrio finanziario irreversibile o lo stato d'insolvenza del contribuente. È fondamentale quantificare l'impatto della pretesa tributaria rispetto alle capacità reddituali e patrimoniali del soggetto, evidenziando l'assenza di beni prontamente liquidabili. In mancanza di una rigorosa prova dello stato di oggettiva e grave difficoltà economica, il collegio rigetterà la richiesta cautelare.
- 5.
Fissazione e partecipazione all'udienza camerale
Una volta depositata l'istanza, il Presidente della sezione fissa l'udienza in camera di consiglio per la trattazione della fase cautelare, dandone comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. In udienza, che si tiene in camera di consiglio con la partecipazione dei soli difensori, si dovrà ribadire l'urgenza della misura provvisoria e interloquire su eventuali eccezioni dei giudici o della controparte. Nei casi di eccezionale urgenza, il Presidente può disporre la sospensione interinale con decreto provvisorio, efficace fino alla pronuncia del collegio. È essenziale monitorare il portale del Processo Tributario Telematico (PTT) per verificare tempestivamente la data dell'udienza e il deposito del provvedimento.
Base giuridica: art. 47 D.Lgs. 546/1992art. 18 D.Lgs. 546/1992
Checklist correlata: cosa controllare prima di depositare l'istanza di sospensione dell'atto impugnatoLa struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Corte di giustizia tributaria adita
Indicazione dell'ufficio giudiziario territorialmente competente innanzi al quale pende il giudizio principale.
Parti
Identificazione completa del contribuente, del difensore con relativa procura e dell'ufficio impositore resistente.
Atto impugnato e ricorso pendente
Descrizione analitica dei dati identificativi dell'atto impositivo e dello stato del procedimento giurisdizionale avviato.
Fumus boni iuris
Esposizione sintetica dei motivi di merito che rendono probabile l'accoglimento del ricorso principale.
Periculum in mora
Dimostrazione analitica del pregiudizio imminente e irreversibile derivante dalla riscossione forzata nelle more del giudizio.
Richiesta
Formulazione precisa del provvedimento cautelare richiesto al Collegio per inibire l'efficacia dell'atto.
Luogo, data, sottoscrizione
Elementi formali di chiusura comprendenti la sottoscrizione digitale del difensore abilitato ai sensi della normativa vigente.
Errori da evitare
- Allegazione generica del periculum in mora senza adeguata produzione di documentazione contabile o bancaria a supporto della situazione di crisi.
- Omessa notifica dell'istanza proposta con atto separato alle controparti, con conseguente inammissibilità della domanda cautelare.
- Richiesta di sospensione riferita ad atti privi di efficacia esecutiva diretta o per i quali la legge prevede già la sospensione ex lege.
- Mancato richiamo puntuale ai motivi di merito (fumus boni iuris), impedendo al giudice una valutazione sommaria sulla probabile fondatezza del ricorso.
Domande frequenti
L'istanza di sospensione comporta il pagamento di un contributo unificato aggiuntivo?
No. Se l'istanza è contenuta nel ricorso principale o presentata nel corso del giudizio di primo grado, non è dovuto alcun contributo unificato autonomo rispetto a quello già versato per il merito.
L'ordinanza che rigetta la sospensione è impugnabile?
L'ordinanza cautelare emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria ai sensi dell'art. 47 è reclamabile dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ex art. 47-ter); resta inoltre sempre revocabile o modificabile su istanza di parte al sopraggiungere di mutamenti nelle circostanze di fatto.
La sospensione può essere condizionata alla prestazione di una garanzia?
Sì, il collegio può subordinare la sospensione dell'atto impugnato alla prestazione di un'idonea garanzia, quale una cauzione o una fideiussione bancaria o assicurativa, a tutela del credito erariale.

Cosa automatizza edit.legal
- —Verifica automatica della conformità formale dell'istanza ai requisiti degli articoli 18 e 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
- —Strutturazione guidata delle clausole relative a fumus boni iuris e periculum in mora basata su schemi logico-giuridici validati.
- —Integrazione automatica dei dati identificativi dell'atto impugnato e delle parti dal fascicolo digitale.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.