Guida pratica

Come presentare un'istanza di accertamento con adesione con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'istanza di accertamento con adesione costituisce il principale strumento deflattivo del contenzioso tributario. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 218/1997, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 13/2024, il contribuente può proporre l'istanza successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, qualora non sia stato preventivamente esperito il contraddittorio obbligatorio sullo 'schema di provvedimento' ex art. 6-bis della L. 212/2000. L'obiettivo primario è il raggiungimento di un accordo stragiudiziale che comporta, in caso di esito positivo, la riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo del minimo edittale previsto dalla legge. Occorre considerare che la presentazione dell'istanza sospende automaticamente per 90 giorni il termine per l'impugnazione dell'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

In sintesi

L'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del D.Lgs. 218/1997, modificato dal D.Lgs. 13/2024, costituisce il principale strumento deflattivo del contenzioso tributario. La redazione, eventualmente supportata da AI, richiede la presentazione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, purché non sia stato esperito il contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000. La trasmissione tramite consegna, raccomandata o PEC sospende per 90 giorni i termini di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. L'accordo comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica dei presupposti e dei termini di decadenza

    L'istanza deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. È fondamentale verificare che l'atto non sia stato preceduto dal contraddittorio obbligatorio sullo schema di provvedimento ai sensi dell'art. 6-bis della L. 212/2000, in quanto, in tale ipotesi, l'istanza ex art. 6 risulterebbe inammissibile. Il professionista deve calcolare con esattezza i termini decorrenti dalla notifica onde prevenire la decadenza dalla procedura.

  2. 2.

    Identificazione dell'ufficio e dell'atto impugnato

    L'atto deve essere indirizzato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'avviso di accertamento, con l'indicazione del numero dell'atto e della data di notifica. È necessario riportare i dati identificativi del contribuente, il codice fiscale e il domicilio eletto ai fini delle successive comunicazioni. La precisa individuazione dell'atto costituisce il presupposto per l'avvio della fase istruttoria da parte dell'Amministrazione finanziaria.

  3. 3.

    Formulazione dell'istanza e richiami normativi

    L'istanza deve contenere l'espressa richiesta di attivazione del procedimento di accertamento con adesione, con citazione dell'art. 6 del D.Lgs. 218/1997. Sebbene in questa fase non sia obbligatorio articolare analiticamente i motivi di doglianza, è prassi opportuna inserire una sintesi degli elementi di fatto e di diritto che giustificano il riesame della pretesa tributaria. Tale esposizione preliminare agevola la preparazione del contraddittorio da parte del funzionario incaricato.

  4. 4.

    Deposito dell'istanza e modalità di trasmissione

    L'istanza può essere depositata mediante consegna diretta all'ufficio, spedizione a mezzo raccomandata A/R o trasmissione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Nel caso di spedizione postale, fa fede la data di invio; per la PEC, rileva la ricevuta di avvenuta consegna. È fondamentale conservare la prova dell'invio per attestare la sospensione dei termini processuali per l'impugnazione.

  5. 5.

    Gestione della sospensione e del contraddittorio

    Dalla data di presentazione dell'istanza decorre la sospensione di 90 giorni del termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 6, comma 3. Entro 15 giorni dalla ricezione, l'ufficio formula l'invito al contraddittorio per l'esame dei rilievi e la fissazione dell'incontro. In tale sede, il difensore produce la documentazione probatoria idonea a confutare o ridimensionare la pretesa fiscale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione sanciti dall'art. 10 della L. 212/2000.

Base giuridica: art. 6 D.Lgs. 218/1997art. 5 D.Lgs. 218/1997art. 6-bis L. 212/2000art. 10 L. 212/2000D.Lgs. 13/2024

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Ufficio destinatario

    Identificazione della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

  2. Istante

    Dati anagrafici, codice fiscale e recapiti del contribuente che richiede l'adesione.

  3. Avviso di accertamento

    Estremi identificativi dell'atto impugnato, inclusi numero di protocollo, anno d'imposta e data di notifica.

  4. Richiesta di adesione

    Dichiarazione formale di volersi avvalere del procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 218/1997.

  5. Elementi per il contraddittorio

    Sintesi delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della richiesta di riesame o rideterminazione della pretesa tributaria.

  6. Luogo, data, sottoscrizione

    Sottoscrizione autografa o digitale del contribuente o del difensore munito di procura speciale.

Errori da evitare

  • Presentazione dell'istanza oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto, con conseguente inammissibilità e perdita dei benefici procedurali.
  • Errato calcolo dei 90 giorni di sospensione del termine di impugnazione, che devono essere cumulati con la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto).
  • Presentazione di una seconda istanza per il medesimo atto, condotta che non produce alcuna ulteriore sospensione dei termini processuali.
  • Mancata allegazione della procura speciale qualora l'istanza sia sottoscritta esclusivamente dal difensore.

Domande frequenti

La presentazione dell'istanza sospende sempre il pagamento delle imposte?

Sì, la presentazione dell'istanza sospende per 90 giorni il termine per l'impugnazione e, conseguentemente, l'esecutività dell'atto ai fini della riscossione ex art. 6, comma 3, precludendo l'avvio di azioni esecutive durante tale periodo.

Cosa succede se l'Agenzia delle Entrate non convoca il contribuente?

La mancata convocazione non vizia la legittimità dell'avviso di accertamento. Il contribuente o il suo difensore possono comunque sollecitare l'incontro presso l'ufficio. Ad ogni modo, decorsi i 90 giorni di sospensione senza il raggiungimento di un accordo, è necessario notificare tempestivamente il ricorso.

È possibile rinunciare all'istanza dopo averla presentata?

Sì, il contribuente può decidere di non proseguire il contraddittorio e procedere direttamente all'impugnazione dell'atto. La presentazione dell'istanza non obbliga alla conclusione dell'accordo, ma consuma la sospensione di 90 giorni, della quale non si potrà più fruire per il medesimo atto.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Verifica automatica della correttezza dei riferimenti normativi al D.Lgs. 218/1997 per prevenire vizi formali.
  • Calcolo assistito del termine di sospensione di 90 giorni per evitare decadenze nella proposizione del ricorso.
  • Strutturazione guidata delle argomentazioni di fatto e di diritto per il contraddittorio, in base alla tipologia di accertamento.

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