Guida pratica

Come redigere le Memorie ex art. 171-ter c.p.c. con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Le memorie ex art. 171-ter c.p.c. costituiscono lo snodo fondamentale della fase di trattazione nel rito ordinario di cognizione. Attraverso questo modulo processuale articolato in tre memorie, le parti hanno la facoltà di precisare e modificare le domande, articolare i mezzi istruttori e replicare alle avverse difese, a pena di rigorose decadenze. La ratio della norma è cristallizzare in modo definitivo il thema decidendum e il thema probandum prima dell'avvio della fase istruttoria in senso stretto. Il difensore deve prestare la massima attenzione ai termini perentori, giacché il loro inosservato decorso determina la decadenza dalle facoltà assertive e probatorie, precludendo qualsiasi successiva integrazione difensiva.

In sintesi

Le memorie ex art. 171-ter c.p.c. definiscono il thema decidendum e il thema probandum nel rito ordinario di cognizione. Il difensore, supportato dall'AI, deve rispettare termini perentori a ritroso di quaranta, venti e dieci giorni dall'udienza. La prima memoria consente la modifica di domande ed eccezioni. La seconda permette l'articolazione dei mezzi istruttori e produzioni documentali. La terza è limitata alla prova contraria. Il deposito avviene tramite Processo Civile Telematico con firma PAdES o CAdES. Si applica la sospensione feriale dei termini processuali.

I passaggi

  1. 1.

    Individuazione della memoria e rispetto dei termini

    Il professionista deve individuare correttamente la specifica memoria da depositare, poiché ciascuna risponde a funzioni e termini distinti: quaranta giorni prima dell'udienza per la prima, venti giorni per la seconda e dieci giorni per la terza. Tali termini hanno natura perentoria e maturano a ritroso rispetto all'udienza di comparizione, al fine di consentire al giudice di giungere all'udienza con il thema decidendum e il thema probandum già del tutto definiti. È fondamentale verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la pendenza di eventuali istanze di differimento. Il deposito va eseguito mediante le modalità telematiche previste dal Processo Civile Telematico (PCT), accertandosi che la busta telematica sia esente da errori bloccanti.

  2. 2.

    Redazione della prima memoria: precisazioni e modifiche

    La prima memoria è riservata alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già rassegnate. L'attore può proporre le domande e le eccezioni che costituiscono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni sollevate dal convenuto, compresa la chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ove l'esigenza sia sorta dalle difese di quest'ultimo. La chiamata di terzo effettuata dall'attore comporta il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. da parte del giudice, con conseguente rimodulazione del calendario processuale. Fermo restando il divieto di domande nuove del tutto estranee al perimetro originario, è consentita la modificazione anche sostanziale della domanda (compresi petitum e causa petendi), purché attenga alla medesima vicenda di fatto già dedotta in giudizio.

  3. 3.

    Redazione della seconda memoria: istanze istruttorie

    Nella seconda memoria occorre articolare i mezzi di prova e formulare le relative produzioni documentali, oltre a replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dalla controparte. Il convenuto impiega questo atto anche per replicare alle precisazioni rese dall'attore nella prima memoria. I capitoli di prova testimoniale devono essere articolati in articoli separati, specifici e di natura fattuale, evitando giudizi di valore o formulazioni generiche. È questa la sede idonea per la produzione di documenti non depositati in precedenza e per l'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Con lo spirare di tale termine matura la definitiva decadenza dalla facoltà di richiedere la prova diretta.

  4. 4.

    Redazione della terza memoria: prova contraria

    L'ultima memoria ha una funzione circoscritta all'indicazione dei soli mezzi di prova contraria rispetto alle deduzioni istruttorie articolate dalla controparte nella seconda memoria. Non è consentito introdurre nuove allegazioni fattuali né produrre documenti che non siano strettamente volti a contrastare le avverse richieste probatorie. Il difensore deve esaminare analiticamente ciascun capitolo di prova della controparte e indicare i propri testimoni a prova contraria. L'atto deve mantenere un carattere sintetico e un rigoroso nesso di correlazione con le deduzioni avversarie, onde evitarne l'inammissibilità o l'irrilevanza.

  5. 5.

    Verifica della struttura e deposito telematico

    Prima di procedere al deposito, è necessario verificare che l'atto recchi l'intestazione corretta, con l'indicazione del numero di Ruolo Generale (R.G.) e del Giudice Istruttore designato. La sottoscrizione deve avvenire mediante firma digitale valida (PAdES o CAdES) in conformità alle specifiche tecniche del PCT. Ciascun documento allegato deve essere numerato, descritto e puntualmente richiamato nel corpo dell'atto, così da agevolarne l'esame da parte del Magistrato. Eventuali difformità nella denominazione dei file o nell'indice esplicativo degli allegati possono ostacolare la consultazione del fascicolo o generare incertezze in sede di ammissione dei mezzi istruttori.

Base giuridica: art. 171-ter c.p.c.art. 269 c.p.c.art. 153 c.p.c.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Intestazione e dati di causa

    Contiene l'indicazione del Tribunale adito, del numero di Ruolo Generale, del Giudice designato e della data dell'udienza di riferimento.

  2. Numero della memoria

    Specifica se si tratti della prima memoria per precisazioni, della seconda per le prove o della terza per la prova contraria.

  3. Svolgimento

    Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle precisazioni, modifiche o repliche effettuate in base alla fase processuale.

  4. Mezzi di prova

    Elenco analitico dei capitoli di prova per testi, indicazione dei testimoni e dei documenti prodotti a corredo dell'atto.

  5. Luogo, data e sottoscrizione

    Chiusura dell'atto con l'indicazione della data di redazione e la firma digitale del difensore munito di procura.

Errori da evitare

  • Inosservanza dei termini perentori, con conseguente decadenza automatica e irreversibile dalle facoltà assertive o istruttorie.
  • Introduzione di domande del tutto nuove (mutatio libelli inammissibile) nella prima o seconda memoria, ove non siano conseguenza diretta delle difese o domande avversarie.
  • Formulazione dell'istanza di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto nella prima memoria anziché nella comparsa di costituzione e risposta a pena di decadenza.
  • Articolazione di capitoli di prova testimoniale generici, valutativi o a formulazione negativa, che determinano l'inammissibilità della prova.

Domande frequenti

È possibile produrre nuovi documenti nella terza memoria?

Sì, ma solo ed esclusivamente se volti alla prova contraria rispetto alle produzioni ed eccezioni formulate dalla controparte nella seconda memoria. Non è consentito depositare documenti che avrebbero dovuto essere tempestivamente prodotti con la seconda memoria.

Cosa succede se non si deposita la prima memoria ma solo la seconda?

L'omesso deposito della prima memoria determina la decadenza dalla facoltà di precisare o modificare le domande e le eccezioni, ma non pregiudica il diritto di articolare i mezzi di prova e produrre documenti nella seconda memoria. La parte rimane tuttavia vincolata alle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi.

I termini ex art. 171-ter sono soggetti alla sospensione feriale?

Sì, trattandosi di termini processuali, essi sono soggetti alla sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Nel calcolo dei termini a ritroso, qualora il periodo feriale si interponga, occorre computare la sospensione in modo da garantire i giorni liberi prescritti dalla legge.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Generazione automatica dello schema delle tre memorie in base alle scadenze di calendario e al ruolo processuale della parte.
  • Verifica automatizzata di conformità delle istanze istruttorie ai requisiti dell'art. 171-ter c.p.c. e suggerimenti per l'articolazione dei capitoli di prova.
  • Integrazione rapida di riferimenti normativi e giurisprudenziali verificati, con rinvio puntuale ai documenti già allegati al fascicolo telematico.

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