Guida pratica

Come presentare un'istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con l'AI

5 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo è l'atto formale con cui il contribuente richiede la dilazione del pagamento dei debiti tributari gestiti dall'Agente della riscossione. Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973, il debitore può ottenere il frazionamento del debito in rate mensili qualora versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Tale strumento è fondamentale per evitare l'avvio di procedure esecutive, quali pignoramenti o vendite forzate, consentendo la regolarizzazione della posizione fiscale in modo sostenibile. La presentazione dell'istanza e il suo accoglimento permettono inoltre di sospendere l'obbligo di pagamento immediato e di gestire eventuali misure cautelari già iscritte sul patrimonio del debitore.

In sintesi

L'istanza di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 permette la dilazione dei debiti tributari gestiti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente in temporanea difficoltà economica può richiedere piani di ammortamento fino a settantadue rate mensili, estendibili a centoventi in casi straordinari. Per carichi inferiori a 120.000 euro la concessione è automatica, mentre importi superiori richiedono documentazione probatoria come l'attestazione ISEE o l'indice di liquidità. Il pagamento della prima rata sospende i fermi amministrativi e impedisce nuove procedure esecutive o misure cautelari.

I passaggi

  1. 1.

    Identificazione dell'Agente della riscossione e del debitore

    L'atto deve essere indirizzato all'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in base alla residenza fiscale del contribuente. È necessario indicare con precisione le generalità del debitore istante, includendo il codice fiscale e i dati del legale rappresentante qualora si tratti di una società. La corretta individuazione delle parti è il presupposto indefettibile per la validità dell'istanza e per l'associazione del piano di rientro alla posizione anagrafica del contribuente. Una compilazione inesatta o incompleta di tali dati può causare ritardi significativi nell'istruttoria o il rigetto dell'istanza per indeterminatezza del richiedente.

  2. 2.

    Analisi dei carichi e selezione delle somme iscritte a ruolo

    Il professionista deve elencare nel dettaglio i numeri identificativi delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito per i quali si richiede la dilazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973. È possibile richiedere la rateizzazione per l'intero debito residuo oppure soltanto per alcune specifiche partite, purché chiaramente individuate nell'atto. Questa fase richiede un esame attento degli estratti di ruolo per verificare che le somme non siano già state oggetto di precedenti piani di rateizzazione dichiarati decaduti. L'esatta quantificazione degli importi consente all'Agente della riscossione di verificare il rispetto delle soglie di legge previste per la concessione automatica o documentata del beneficio.

  3. 3.

    Dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica

    L'istanza deve contenere una dichiarazione che attesti la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica del contribuente, tale da impedire il saldo in un'unica soluzione. Per debiti superiori alla soglia di legge, attualmente fissata a 120.000 euro, occorre allegare idonea documentazione probatoria, quale l'attestazione ISEE per le persone fisiche o l'indice di liquidità per le imprese. L'onere della prova grava interamente sull'istante, il quale deve dimostrare che la dilazione rappresenta l'unico strumento per soddisfare il credito erariale senza compromettere la propria sussistenza o la continuità aziendale. La carenza documentale per le fasce di debito elevate determina l'inammissibilità dell'istanza.

  4. 4.

    Determinazione del numero di rate e del piano di ammortamento

    Il debitore deve specificare il numero di rate mensili, costanti o crescenti, richieste per il piano di rientro, fino a un massimo di settantadue mesi ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973. Occorre inoltre verificare la sussistenza dei presupposti per accedere alla rateizzazione straordinaria, estendibile fino a centoventi rate in caso di comprovata e gravissima difficoltà economica non imputabile al debitore. Il piano ammortamento deve ricomprendere gli interessi di dilazione maturati mensilmente sul capitale residuo. La scelta della tipologia di rata deve essere adeguatamente ponderata in funzione dei flussi finanziari prospettici, onde scongiurare il rischio di una successiva decadenza dal beneficio.

  5. 5.

    Gestione delle ipoteche e dei fermi amministrativi

    L'accoglimento dell'istanza e il pagamento della prima rata producono effetti rilevanti sulle misure cautelari iscritte, quali le ipoteche ed i fermi amministrativi. Sebbene l'ipoteca già prescritta o iscritta rimanga a garanzia del credito fino all'estinzione totale del debito, il contribuente ha diritto di richiedere la sospensione del fermo amministrativo per ripristinare la circolazione dei veicoli aziendali o personali. È indispensabile formulare espressamente nell'istanza la richiesta di sospensione del fermo amministrativo a seguito del versamento della prima rata. La mancata articolazione di tale istanza all'interno del piano di rientro può limitare ingiustamente l'operatività del debitore nonostante il tempestivo avvio della regolarizzazione.

  6. 6.

    Perfezionamento del deposito e monitoraggio dell'esito

    L'istanza deve essere trasmessa mediante i canali telematici dell'Agente della riscossione o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al fine di garantire la certezza della data di invio. Il professionista deve conservare le ricevute di consegna e verificare periodica l'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per prendere visione del provvedimento di accoglimento. A seguito del ricevimento del piano di ammortamento, il debitore è tenuto ad adempiere puntualmente alle scadenze previste per non incorrere nella decadenza dal beneficio del termine. Qualora l'istanza venga rigettata, il difensore dovrà valutare la tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente.

Base giuridica: Art. 19 D.P.R. 602/1973

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Agente della riscossione destinatario

    Identificazione dell'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  2. Istante

    Generalità, residenza e codice fiscale del debitore che richiede la dilazione di pagamento.

  3. Somme iscritte a ruolo

    Elenco degli estremi della cartella o dell'avviso e importo dei carichi di cui si chiede la rateizzazione.

  4. Situazione di temporanea difficoltà

    Esposizione della temporanea e obiettiva difficoltà economica che giustifica la richiesta di dilazione.

  5. Richiesta di rateizzazione

    Indicazione del numero di rate mensili richieste nel rispetto dell'art. 19 D.P.R. 602/1973.

  6. Luogo, data, sottoscrizione

    Firma del debitore o del difensore abilitato e indicazione della documentazione allegata.

Errori da evitare

  • Omissione del numero identificativo della cartella di pagamento, che rende l'istanza indeterminata e inammissibile.
  • Mancata allegazione del documento di identità del richiedente, che comporta l'irricevibilità formale dell'atto amministrativo.
  • Richiesta di un numero di rate superiore al limite legale senza fornire la prova documentale del peggioramento delle condizioni economiche.
  • Calcolo errato dei carichi fiscali ignorando le somme già oggetto di precedenti piani di rateizzazione decaduti.

Domande frequenti

Cosa succede se non si pagano regolarmente le rate concesse?

Il mancato pagamento di un numero prestabilito di rate comporta la decadenza dal beneficio del termine con l'immediata esigibilità dell'intero debito residuo. In tal caso, l'Agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive e cautelari precedentemente sospese.

La rateizzazione impedisce l'iscrizione di ipoteche o fermi amministrativi?

La presentazione della domanda impedisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi o ipoteche, ma non comporta la cancellazione automatica di quelli già esistenti. Tuttavia, a seguito del versamento della prima rata, il contribuente può ottenere la sospensione dell'efficacia del fermo amministrativo.

Qual è la soglia di debito per ottenere la rateizzazione senza documentazione?

Per carichi di importo fino a 120.000 euro, il contribuente può ottenere la rateizzazione in via automatica dichiarando semplicemente la propria situazione di difficoltà economica. Per importi superiori, è necessario presentare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo stato di crisi finanziaria.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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