Guida pratica

Come redigere l'istanza di mediazione con l'AI

5 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'istanza di mediazione costituisce l'atto introduttivo del procedimento di risoluzione alternativa delle controversie disciplinato dal D.Lgs. 28/2010. Ai sensi dell'art. 4, l'istanza deve essere depositata presso un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia e contenere l'indicazione dell'organismo stesso, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa. La sua rilevanza è centrale, poiché l'art. 5 individua le materie per le quali il preventivo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il corretto deposito dell'istanza produce, inoltre, gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e impedisce la decadenza per una sola volta, ai sensi dell'art. 8, comma 2.

In sintesi

L’istanza di mediazione, redatta anche mediante AI, è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e costituisce condizione di procedibilità per le materie ex art. 5. Il deposito presso un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e impedisce la decadenza. L’atto deve indicare parti, difensori obbligatori, PEC e ragioni della pretesa. La competenza territoriale coincide con quella del giudice di merito. Il procedimento dura tre mesi e la mancata partecipazione ingiustificata comporta sanzioni pecuniarie secondo l’art. 12-bis.

I passaggi

  1. 1.

    Individuazione dell'Organismo e competenza territoriale

    Il primo adempimento consiste nell'individuazione dell'Organismo di mediazione, il quale deve necessariamente avere sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la causa di merito. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010, l'istanza presentata a un organismo territorialmente incompetente non produce gli effetti di interruzione della prescrizione né di impedimento della decadenza. È opportuno consultare il registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia per verificare l'iscrizione e la vigenza dell'ente prescelto. La scelta deve essere ponderata altresì in relazione al regolamento interno e alle tariffe applicate dall'organismo per le indennità di mediazione.

  2. 2.

    Identificazione delle parti e dei difensori

    L'istanza deve contenere i dati identificativi completi della parte istante, della parte chiamata e dei rispettivi difensori, inclusi i codici fiscali e gli indirizzi PEC. L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria per le materie di cui all'art. 5, comma 1, per le quali la mediazione è condizione di procedibilità, ed è disciplinata quanto al suo svolgimento dall'art. 8. Una precisa indicazione dei recapiti digitali garantisce la regolarità delle comunicazioni da parte della segreteria dell'organismo e il tempestivo avvio della procedura. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, la rappresentanza o sostituzione della parte è ammessa solo per giustificati motivi e richiede una procura speciale sostanziale recante il potere di disporre dei diritti in controversia.

  3. 3.

    Determinazione della materia e della procedibilità

    Occorre specificare chiaramente la materia oggetto della controversia per determinare se la mediazione sia obbligatoria ex lege, delegata dal giudice o facoltativa. L'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 elenca le materie per cui la mediazione è obbligatoria, quali condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, mandato, contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. Qualora la controversia rientri tra dette materie, il mancato esperimento del tentativo di mediazione comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio o su eccezione di parte. L'esatta qualificazione consente all'organismo di nominare un mediatore dotato di competenze specifiche nel settore giuridico di riferimento.

  4. 4.

    Esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto

    L'istante deve delineare in modo sintetico ma esauriente i fatti e le ragioni di diritto a fondamento della propria pretesa, analogamente a quanto richiesto per un atto introduttivo del giudizio. Sebbene la procedura sia informale, una ricostruzione generica o lacunosa potrebbe impedire alla controparte di valutare congruamente la controversia o inficiare l'efficacia dell'istanza ai fini del soddisfacimento della condizione di procedibilità. Occorre descrivere l'evento costitutivo della lite, i profili di responsabilità e le pretese azionate, evidenziando gli elementi utili a consentire al mediatore l'impostazione di una proficua trattativa. Tale sezione costituisce la base della discussione nel corso del primo incontro e per l'elaborazione di eventuali proposte conciliative.

  5. 5.

    Determinazione del valore della lite e deposito

    Il valore della controversia deve essere dichiarato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile, al fine di determinare l'ammontare delle indennità spettanti all'organismo. In caso di valore indeterminato, l'istanza deve precisare la fascia di valore presunta per consentire il calcolo delle spese di avvio e delle spese vive. L'istanza va depositata mediante modalità telematiche ovvero consegnata presso la segreteria dell'organismo, allegando l'attestazione del versamento delle spese di avvio previste dal regolamento. Dal momento della comunicazione dell'istanza alle altre parti, a cura dell'istante o dell'organismo, si producono gli effetti di interruzione della prescrizione e di impedimento della decadenza ai sensi dell'art. 8, comma 2.

Base giuridica: art. 4 D.Lgs. 28/2010art. 5 D.Lgs. 28/2010art. 8 D.Lgs. 28/2010art. 12-bis D.Lgs. 28/2010

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Organismo di mediazione

    Identificazione dell'ente accreditato presso il quale viene depositata l'istanza e verifica della relativa competenza territoriale.

  2. Parti

    Dati anagrafici, codici fiscali e indirizzi PEC della parte istante, della parte chiamata e dei rispettivi difensori.

  3. Oggetto e materia

    Descrizione sintetica dell'oggetto della controversia e indicazione della natura obbligatoria, delegata o facoltativa della procedura.

  4. Ragioni della pretesa

    Esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto a sostegno della domanda di mediazione e della pretesa sostanziale.

  5. Richiesta

    Richiesta formale di avvio della procedura e di fissazione del primo incontro tra le parti dinanzi al mediatore.

  6. Luogo, data, sottoscrizione

    Sottoscrizione dell'atto da parte dell'istante e del difensore, unitamente all'indicazione del valore della lite.

Errori da evitare

  • Deposito dell'istanza presso un organismo territorialmente incompetente, con conseguente inefficacia degli effetti interruttivi della prescrizione e di impedimento della decadenza.
  • Mancata allegazione della procura speciale sostanziale per la rappresentanza della parte in presenza di giustificati motivi, con conseguente vizio della rappresentanza.
  • Omessa o generica esposizione dei fatti e dell'oggetto della domanda, idonea a determinare il mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità.
  • Errata quantificazione del valore della controversia, che comporta ritardi o la sospensione della procedura fino al versamento delle integrazioni dovute a titolo di indennità.

Domande frequenti

Qual è la durata massima del procedimento di mediazione?

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di deposito dell'istanza. Tale termine non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.

Cosa accade se una parte non si presenta al primo incontro?

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice, nel successivo giudizio di merito, può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo è condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

L'istanza di mediazione interrompe i termini di prescrizione?

Sì, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, dal momento della comunicazione alle altre parti, l'istanza di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Verifica automatica della competenza territoriale dell'Organismo in base al giudice competente per il merito.
  • Identificazione dinamica delle materie soggette a condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.
  • Calcolo automatico delle indennità e degli scaglioni di valore sulla base delle tariffe ministeriali aggiornate.

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