Guida pratica

Come redigere un'istanza di correzione di errore materiale con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'istanza di correzione di errore materiale, disciplinata dall'art. 287 c.p.c., rappresenta lo strumento processuale fondamentale per rimediare a sviste, omissioni o meri errori di calcolo contenuti in sentenze o ordinanze non revocabili. Tale procedura ha una funzione esclusivamente emendativa e non può essere utilizzata per sollecitare un riesame del merito della causa o per contestare l'interpretazione delle norme operata dal giudicante. Si ricorre a questo istituto quando la volontà del giudice, chiaramente desumibile dal corpo del provvedimento, è stata trasposta graficamente in modo errato nel dispositivo o in parti specifiche della motivazione. L'istanza permette quindi di ristabilire la coerenza intrinseca dell'atto senza la necessità di esperire i normali mezzi di impugnazione.

In sintesi

L'istanza di correzione di errore materiale, disciplinata dall'art. 287 c.p.c., permette di emendare refusi, omissioni o errori di calcolo in sentenze e ordinanze non revocabili. La procedura ha funzione esclusivamente emendativa e non incide sul merito della causa. La competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento, salvo pendenza di appello. Ai sensi dell'art. 288 c.p.c., il giudice decide con decreto o ordinanza. Il procedimento è esente dal contributo unificato. L'AI agevola la redazione dell'atto.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi

    Il professionista deve accertare che l'errore sia palese e derivi da una pura svista materiale, come l'errata indicazione di nomi, date o dati numerici, oppure da un errore di calcolo matematico. Ai sensi dell'art. 287 c.p.c., l'istanza è ammissibile solo per sentenze e ordinanze non revocabili che non siano state ancora oggetto di appello. È necessario verificare che la correzione richiesta non comporti una modifica della portata decisionale del provvedimento, altrimenti l'atto risulterebbe inammissibile.

  2. 2.

    Individuazione della competenza e pendenza del gravame

    La competenza a decidere sull'istanza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento originale, a meno che non sia stato già proposto appello. Nel caso in cui il giudizio di secondo grado sia pendente, la competenza funzionale si sposta al giudice d'appello, il quale provvederà alla correzione. Bisogna prestare attenzione ai tempi del deposito, poiché l'avvio del gravame sottrae al primo giudice il potere di intervenire sul testo del provvedimento.

  3. 3.

    Redazione dell'istanza e formulazione del quesito

    L'atto deve contenere l'esatta indicazione del provvedimento da correggere, specificando il numero di cronologico o di sentenza e la data di pubblicazione. Si deve esporre con precisione il refuso o l'errore riscontrato, mettendo a confronto il testo attuale con quello che si intende ottenere. È fondamentale allegare copia del provvedimento e, se possibile, i documenti istruttori che dimostrano l'errore in modo inequivocabile, come i calcoli peritali o i dati anagrafici corretti.

  4. 4.

    Gestione del procedimento camerale

    L'art. 288 c.p.c. stabilisce che se tutte le parti concordano sulla correzione, il giudice provvede con decreto. Se l'istanza è presentata da una sola parte, il giudice deve disporre la comparizione delle parti davanti a sé per garantire il contraddittorio. Dopo l'udienza o l'esame dei documenti, il giudice decide con ordinanza, la quale deve essere notificata alle parti per la decorrenza dei termini relativi all'impugnazione delle parti corrette.

  5. 5.

    Annotazione del provvedimento di correzione

    Una volta emessa l'ordinanza o il decreto di correzione, il cancelliere ha il dovere d'ufficio di annotare la modifica sull'originale del provvedimento corretto. Sebbene l'art. 288, terzo comma, c.p.c. non vincoli formalmente l'annotazione alla notifica, nella prassi forense è opportuno che il difensore notifichi il provvedimento di correzione e ne produca prova in cancelleria. Questa attività garantisce che l'errore sia rimosso in modo definitivo anche dalle copie esecutive rilasciate successivamente.

Base giuridica: Art. 287 c.p.c.Art. 288 c.p.c.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Giudice adito

    Indicazione del giudice o del collegio che ha emesso il provvedimento affetto da errore materiale.

  2. Istante

    Identificazione della parte che richiede la correzione e dei relativi difensori con i dati di contatto.

  3. Premesse: provvedimento ed errore

    Descrizione degli estremi del provvedimento e analisi dettagliata della discrasia o dell'errore di calcolo.

  4. Richiesta di correzione

    Esposizione precisa della modifica testuale o numerica richiesta per sanare il provvedimento.

  5. Luogo, data, sottoscrizione

    Riferimenti temporali e spaziali del deposito seguiti dalla firma digitale del difensore.

Errori da evitare

  • Utilizzo dell'istanza per contestare errori di diritto o vizi di motivazione che richiederebbero un appello.
  • Deposito dell'istanza presso il giudice di primo grado nonostante la pendenza del giudizio di appello.
  • Mancata notifica del provvedimento di correzione alle controparti che non hanno sottoscritto l'istanza congiuntamente.
  • Richiesta di correzione di provvedimenti revocabili o non definitivi che seguono regimi processuali differenti.

Domande frequenti

Quali sono i termini per proporre l'istanza di correzione?

L'istanza può essere proposta in ogni tempo, purché il provvedimento non sia stato impugnato; se è pendente l'appello, la competenza spetta al giudice d'appello ex art. 287 c.p.c.

È dovuto il pagamento del contributo unificato per questa istanza?

No, il procedimento di correzione di errore materiale è esente dal pagamento del contributo unificato, trattandosi di un sub-procedimento volto all'emendazione di un atto dell'ufficio.

L'ordinanza che decide sulla correzione è impugnabile?

L'ordinanza di correzione non è autonomamente impugnabile; tuttavia, ai sensi dell'art. 288, quarto comma, c.p.c., le parti possono impugnare la sentenza originale limitatamente alle parti corrette.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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