Guida pratica
Come redigere un'istanza di conversione del pignoramento con l'AI
4 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'istanza di conversione del pignoramento, disciplinata dall'art. 495 c.p.c., è l'atto processuale mediante il quale il debitore esecutato chiede di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all'importo comprensivo dei crediti del pignorante, dei creditori intervenuti e delle spese di esecuzione. Tale istituto contempera l'interesse del creditore al soddisfacimento del proprio credito con quello del debitore a evitare la vendita forzata dei propri beni mobili o immobili; tuttavia, i beni rimangono vincolati al pignoramento e il debitore ne assume la custodia fino all'estinzione della procedura. L'istanza è ammissibile a condizione che sia depositata prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni e sia corredata dal versamento della somma prescritta dalla legge. Costituisce uno strumento centrale nella gestione delle posizioni debitorie in sede di esecuzione forzata.
In sintesi
L'istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. consente al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma pari ai crediti e alle spese. La redazione dell'atto, supportabile tramite AI, richiede il deposito prima dell'ordinanza di vendita. È obbligatorio il versamento cauzionale di un sesto dell'importo totale. Il Giudice dell'Esecuzione può concedere una rateizzazione fino a 48 mesi. Il ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento delle rate comporta la decadenza e la ripresa della vendita. L'istanza è presentabile una sola volta per procedura R.G.E.
I passaggi
- 1.
Verifica della tempestività e dello stato della procedura
Presupposto di ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 495 c.p.c. è la tempestività del deposito, che deve essere effettuato prima che il Giudice dell'Esecuzione disponga la vendita o l'assegnazione dei beni. Occorre consultare il fascicolo telematico per verificare che non sia stata ancora pronunciata l'ordinanza di vendita, a pena di inammissibilità dell'istanza per tardività. Il difensore deve altresì accertare il regolare perfezionamento del pignoramento e l'assenza di precedenti istanze di conversione rigettate, potendo la misura essere richiesta per una sola volta. Tale riscontro preventivo evita il rigetto in rito dell'atto e l'indebito versamento della cauzione.
- 2.
Calcolo e versamento della quota di un sesto
L'istanza è ammissibile soltanto se unitamente a essa viene depositata in cancelleria una somma pari ad almeno un sesto dell'importo dei crediti del pignorante e di quelli intervenuti. Il calcolo del sesto va effettuato sul credito azionato nell'atto di pignoramento e sulle somme pretese negli atti di intervento; la quantificazione definitiva di interessi e spese è riservata al Giudice in sede di udienza. Il versamento deve essere eseguito mediante libretto di deposito giudiziario o assegno circolare intestato alla procedura, allegandone la ricevuta al momento del deposito telematico. Il mancato o insufficiente versamento della cauzione determina l'inammissibilità insanabile dell'istanza.
- 3.
Determinazione della somma totale e richiesta di rateizzazione
Nell'atto il debitore deve offrire l'adempimento dell'intero debito, comprensivo di capitale, interessi e spese di procedura. L'art. 495 c.p.c. attribuisce al Giudice dell'Esecuzione la facoltà di autorizzare, in presenza di giustificati motivi, il pagamento rateale mensile della somma residua entro il termine massimo di 48 mesi. Il difensore è tenuto a motivare congruamente la richiesta di dilazione, documentando la situazione patrimoniale del debitore e la sostenibilità del piano di rientro offerto, al fine di consentire una favorevole valutazione del Giudice. È consigliabile allegare idonea documentazione fiscale o reddituale attestante la capacità finanziaria del debitore.
- 4.
Redazione dell'atto e requisiti formali
L'istanza deve indicare con esattezza il numero del Ruolo Generale delle Esecuzioni (R.G.E.) e le generalità complete delle parti costituite. L'atto deve contenere la dichiarazione esplicita e incondizionata di voler sostituire ai beni pignorati (mobiliari, immobiliari o presso terzi) la somma di denaro corrispondente, come previsto dall'art. 495 c.p.c. La norma richiede unicamente il deposito dell'istanza in cancelleria; non grava sul debitore alcun onere di notifica alle controparti, poiché il decreto di fissazione dell'udienza viene comunicato d'ufficio dalla cancelleria. Una chiara e lineare esposizione dei presupposti concreti e della solvibilità del debitore agevola la favorevole decisione del Giudice.
- 5.
Udienza e ordinanza del Giudice dell'Esecuzione
Depositata l'istanza, il Giudice dell'Esecuzione fissa l'udienza per la comparizione delle parti e per la liquidazione della somma complessivamente dovuta. In tale sede il Giudice determina l'importo totale tenendo conto delle note di precisazione del credito depositate dal pignorante e dagli intervenuti. Qualora l'istanza venga accolta, il Giudice pronuncia ordinanza con la quale stabilisce il calendario e le modalità dei versamenti, disponendo la sospensione della vendita dei beni. Soltanto a seguito dell'integrale versamento dell'ultima rata o del saldo complessivo, il Giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del pignoramento e la liberazione dei beni dal vincolo.
Base giuridica: art. 495 c.p.c.
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Giudice dell'Esecuzione
Indicazione dell'Ufficio Giudiziario adito e del numero del Ruolo Generale delle Esecuzioni (R.G.E.) della procedura pendente.
Debitore istante
Generalità complete, codice fiscale e domicilio del debitore esecutato che formula la richiesta di conversione.
Premesse: la procedura esecutiva
Esposizione del pignoramento eseguito, indicazione dei crediti azionati e attestazione dell'avvenuto versamento della quota cauzionale.
Richiesta di conversione
Richiesta formale di sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro e contestuale istanza di dilazione rateale delle somme residue ex art. 495 c.p.c.
Luogo, data, sottoscrizione
Indicazione di luogo e data con apposizione della firma digitale del difensore munito di procura alle liti.
Errori da evitare
- Deposito dell'istanza successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di vendita, con conseguente inammissibilità per tardività.
- Calcolo del sesto eseguito erroneamente sul solo capitale, omettendo gli interessi e le spese sostenute dai creditori.
- Mancata allegazione della ricevuta della cauzione al momento del deposito telematico dell'istanza.
- Richiesta di rateizzazione eccedente il limite legale di 48 mesi o non avvalorata da comprovati e giustificati motivi.
Domande frequenti
L'istanza di conversione può essere presentata più di una volta?
No, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., l'istanza di conversione del pignoramento può essere proposta dal debitore una sola volta nell'ambito della medesima procedura esecutiva. Qualora una precedente istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile, la richiesta non è riproponibile.
Cosa succede se il debitore ritarda il pagamento di una sola rata?
Il mancato versamento o il ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Di conseguenza, il Giudice dell'Esecuzione dispone d'ufficio e senza indugio la ripresa della procedura di vendita dei beni pignorati.
È necessario il consenso dei creditori per ottenere la rateizzazione?
No, il consenso dei creditori non è richiesto né vincolante, rientrando nella discrezionalità del Giudice dell'Esecuzione la valutazione dei giustificati motivi per la concessione del beneficio. Ciononostante, i creditori conservano la facoltà di formulare osservazioni sull'ammontare dei crediti e sulla sostenibilità del piano di rientro.

Cosa automatizza edit.legal
- —Calcolo automatico e verificato della quota di un sesto (1/6) dell'importo dei crediti azionati.
- —Generazione guidata dei riferimenti all'art. 495 c.p.c. e inserimento delle formule per la dilazione del pagamento.
- —Verifica assistita tramite AI dei presupposti processuali e dei termini di decadenza prima del deposito telematico.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.