Guida pratica
Come redigere un Accordo sul trattamento dei dati (DPA) con l'AI
4 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'Accordo sul trattamento dei dati (DPA) costituisce l'atto giuridico vincolante che disciplina il rapporto tra titolare e responsabile del trattamento, garantendo la conformità alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la sua stipula è obbligatoria qualora un soggetto esterno tratti dati personali per conto del titolare nell'ambito dell'erogazione di un servizio. Il documento definisce in modo puntuale l'oggetto, la durata, la natura e le finalità del trattamento, nonché le tipologie di dati personali e le categorie di interessati coinvolti. La mancata sottoscrizione in forma scritta o elettronica non soltanto espone le parti a rilevanti sanzioni amministrative, ma determina l'illiceità stessa della comunicazione dei dati al fornitore.
In sintesi
Questa guida tecnica descrive la redazione del DPA con l'AI ai sensi dell'art. 28 GDPR. L'accordo è l'atto vincolante obbligatorio tra titolare e responsabile del trattamento per la conformità europea. Il documento definisce oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, includendo le misure di sicurezza ex art. 32 GDPR. La forma scritta o elettronica è necessaria per la liceità della comunicazione dei dati. Il ricorso a sub-responsabili richiede autorizzazione scritta. Se il responsabile determina autonomamente finalità e mezzi, assume la qualifica di titolare ex art. 28 par. 10.
I passaggi
- 1.
Identificazione delle parti e qualificazione dei ruoli
Il primo passaggio richiede l'esatta identificazione del titolare e del responsabile del trattamento, accertando che la natura delle prestazioni implichi effettivamente un trattamento per conto terzi. Ai sensi dell'art. 28, par. 1, del GDPR, occorre verificare che il responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate. È fondamentale che l'accordo sia collegato al contratto principale di servizio, di cui costituisce un allegato tecnico inscindibile. La qualificazione giuridica deve essere univoca: qualora il fornitore determini autonomamente finalità e mezzi del trattamento, non potrà essere designato quale responsabile ai sensi dell'art. 28 GDPR.
- 2.
Definizione dell'ambito e dei dettagli del trattamento
L'atto deve specificare in modo analitico gli elementi richiesti dall'art. 28, par. 3, del GDPR, evitando clausole generiche o rinvii indeterminati. Occorre elencare con esattezza le categorie di dati trattati (quali dati anagrafici, giudiziari o relativi alla salute) e le categorie di interessati (quali dipendenti, clienti o utenti web). La durata del trattamento deve essere coerente con l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e disciplinare la sorte dei dati al termine del rapporto. Una perimetrazione incompleta di tali elementi vizia di illiceità il trattamento ed espone all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal diritto dell'Unione Europea.
- 3.
Articolazione delle istruzioni documentate
Il responsabile ha l'obbligo di elaborare i dati personali esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate del titolare, anche con riferimento ai trasferimenti di dati verso paesi terzi. Tali direttive devono essere integrate nel testo contrattuale ovvero trasmesse successivamente in forma scritta, garantendo la piena tracciabilità di ciascuna operazione. È altresì indispensabile inserire una clausola che imponga al responsabile di informare tempestivamente il titolare qualora un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni nazionali applicabili. In mancanza di un flusso di istruzioni chiaro, il responsabile esorbita dal perimetro di legittimità, assumendo la qualifica di titolare autonomo con le relative responsabilità civili e sanzionatorie.
- 4.
Implementazione delle misure di sicurezza
L'accordo deve vincolare il responsabile al rispetto delle prescrizioni dell'art. 32 del GDPR, imponendo l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio. Tali misure comprendono la pseudonimizzazione, la cifratura, la capacità di garantire la riservatezza e la resilienza dei sistemi, unitamente a procedure volte a testare regolarmente l'efficacia delle garanzie adottate. Non è sufficiente un mero rinvio formale al dettato normativo: le misure devono essere dettagliate in uno specifico allegato tecnico che il responsabile si obbliga a mantenere aggiornato. Il titolare deve riservarsi il diritto di verificare l'adeguatezza di tali garanzie mediante audit e ispezioni periodiche condotte direttamente o tramite terzi incaricati.
- 5.
Disciplina del sub-trattamento e assistenza
Il ricorso a un sub-responsabile richiede l'autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare, secondo quanto stabilito dall'art. 28, par. 2 e 4, del GDPR. In caso di autorizzazione generale, il responsabile è tenuto a informare il titolare di qualsiasi modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili, accordandogli il diritto di opporsi. L'accordo deve inoltre sancire l'obbligo del responsabile di assistere il titolare nel dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti formulate dagli interessati. Tale cooperazione risulta essenziale per consentire al titolare di adempiere agli obblighi di legge entro i termini perentori stabiliti dal regolamento.
Base giuridica: art. 28 Reg. UE 2016/679 (GDPR)art. 32 Reg. UE 2016/679 (GDPR)
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Titolo e parti
Identificazione analitica del Titolare del trattamento e del Responsabile esterno designato per il servizio.
Premesse
Inquadramento del rapporto contrattuale principale e definizione dei ruoli di protezione dei dati assunti dalle parti.
Oggetto, durata e natura del trattamento
Dettaglio analitico delle operazioni di trattamento, dei tipi di dati e delle categorie di interessati coinvolti.
Istruzioni documentate del titolare
Vincolo per il responsabile di agire esclusivamente sulla base delle direttive scritte impartite dal titolare.
Obblighi del responsabile
Disciplina della riservatezza, delle misure di sicurezza ex art. 32 e del supporto nella gestione dei diritti degli interessati.
Sub-responsabili
Condizioni e procedure per l'autorizzazione al ricorso a terzi fornitori nella catena del trattamento.
Trasferimenti extra-UE
Garanzie legali e strumenti contrattuali per la liceità dei flussi di dati verso paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Data breach, audit e cessazione
Procedure di notifica delle violazioni, diritto di ispezione del titolare e obblighi di restituzione o cancellazione dei dati.
Luogo, data e sottoscrizione
Firma delle parti per l'accettazione formale e la validità legale dell'accordo in forma scritta.
Errori da evitare
- Utilizzo di clausole generiche prive della specificazione delle tipologie di dati e delle categorie di interessati, in violazione del principio di determinatezza di cui all'art. 28 GDPR.
- Mancata previsione dell'obbligo di tempestiva assistenza al titolare in caso di data breach, indispensabile per consentire la notifica all'Autorità Garante entro il termine inderogabile di 72 ore.
- Assenza di una disciplina dettagliata del sub-trattamento, che rende illegittima qualsiasi operazione svolta da fornitori terzi del responsabile.
- Omissione delle clausole relative alla sorte dei dati al termine del rapporto contrattuale, con il conseguente rischio di conservazione illecita o perdita delle informazioni.
Domande frequenti
L'accordo ex art. 28 GDPR è obbligatorio anche per i liberi professionisti?
Sì. Qualora il professionista tratti dati personali per conto di un cliente in veste di responsabile del trattamento, la stipula del DPA in forma scritta o elettronica costituisce un obbligo inderogabile. La norma non stabilisce alcuna soglia dimensionale, trovando applicazione per chiunque effettui operazioni di trattamento per conto altrui.
Cosa accade se il responsabile non rispetta le istruzioni del titolare?
Ai sensi dell'art. 28, par. 10, del GDPR, il responsabile che determini autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento violando le istruzioni ricevute viene considerato titolare del trattamento a tutti gli effetti. Ciò comporta la diretta e piena responsabilità per le violazioni commesse, con l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Il DPA può essere firmato digitalmente?
Sì, il Regolamento ammette espressamente la stipula dell'atto in forma elettronica. L'impiego della firma digitale o di una firma elettronica avanzata assicura l'opponibilità della data e l'integrità del testo vincolante.

Cosa automatizza edit.legal
- —Generazione automatica delle tabelle ex art. 28, par. 3, con mappatura guidata delle categorie di dati e degli interessati.
- —Integrazione dinamica delle misure di sicurezza conformi all'art. 32 GDPR in base alla fascia di rischio.
- —Verifica automatizzata della conformità delle clausole di trasferimento extra-UE ai modelli contrattuali standard della Commissione europea.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.