Guida pratica
Come redigere una comparsa di costituzione e risposta con l'AI
4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
La comparsa di costituzione e risposta è l'atto processuale con cui il convenuto si costituisce nel giudizio civile per esercitare il proprio diritto di difesa e contrastare le pretese dell'attore. Disciplinata dall'art. 167 c.p.c., essa costituisce la prima sede per prendere posizione sui fatti allegati dall'attore e proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., il deposito deve avvenire almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, pena l'incombere di gravi decadenze. Tale atto garantisce il rispetto del principio del contraddittorio e perimetra la materia del contendere dal lato della difesa.
In sintesi
La comparsa di costituzione e risposta, disciplinata dall'art. 167 c.p.c., costituisce l'atto fondamentale di difesa del convenuto. Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., la costituzione deve avvenire almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione. Il deposito tardivo determina la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, chiamate in causa di terzi ed eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, come l'incompetenza ex art. 38 c.p.c. Il convenuto ha l'onere di contestazione specifica dei fatti ex art. 115 c.p.c. L'AI supporta la redazione tecnica della comparsa.
I passaggi
- 1.
Verifica dei termini e della tempestività
Occorre verificare con cura la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione al fine di calcolare a ritroso il termine di settanta giorni previsto dall'art. 166 c.p.c. La costituzione tardiva comporta decadenze preclusive, quali l'impossibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio o di proporre domande riconvenzionali. Risulta altresì fondamentale computare l'eventuale sospensione feriale dei termini per salvaguardare la tempestività delle difese.
- 2.
Presa di posizione e contestazione specifica dei fatti
Il convenuto ha l'onere di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Una contestazione generica o il silenzio su determinati fatti può essere valutato dal giudice alla stregua di una non contestazione, esonerando l'attore dall'onere della prova. È pertanto opportuno strutturare la difesa esaminando punto per punto l'atto di citazione e fornendo una ricostruzione dei fatti alternativa e comprovata.
- 3.
Proposizione delle eccezioni processuali e di merito
Il convenuto deve proporre nella comparsa di costituzione tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, a pena di decadenza. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo, l'eccezione di prescrizione e l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile ex art. 38 c.p.c. La puntuale qualificazione giuridica dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi è indispensabile per paralizzare l'azione avversaria.
- 4.
Formulazione della domanda riconvenzionale
Qualora il convenuto intenda proporre una domanda autonoma nei confronti dell'attore, collegata al titolo dedotto in giudizio o a quello che già serve da mezzo di eccezione, deve formularla espressamente nella comparsa di costituzione a pena di decadenza. L'art. 167 c.p.c. prescrive infatti che la domanda riconvenzionale sia inserita nell'atto tempestivamente depositato. È inoltre opportuno verificare se la riconvenzionale comporti questioni di competenza per valore o materia in capo al giudice adito.
- 5.
Chiamata in causa del terzo
Ove il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, in garanzia o per comunanza di causa, deve dichiararlo a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta. Contestualmente, deve richiedere al giudice istruttore il differimento della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire. Tale adempimento è fondamentale per garantire l'integrità del contraddittorio ed eventualmente ripartire o manlevare le responsabilità in giudizio.
- 6.
Produzione documentale e indicazione dei mezzi di prova
La comparsa rappresenta la prima sede utile per la formulazione delle istanze istruttorie e la produzione dei documenti a sostegno delle difese. Il convenuto è tenuto ad elencare analiticamente i documenti offerti in comunicazione e ad articolare con precisione i capitoli di prova testimoniale. Pur tenendo conto delle successive memorie integrative, la tempestiva indicazione dei mezzi di prova rafforza da subito la strategia difensiva.
Base giuridica: art. 167 c.p.c.art. 166 c.p.c.art. 38 c.p.c.art. 115 c.p.c.
Checklist correlata: cosa controllare prima di depositare la comparsa di costituzione e rispostaLa struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Intestazione e dati di causa
Contiene l'indicazione dell'autorità giudiziaria, il numero di ruolo generale, il nome del giudice istruttore e la data dell'udienza.
Parti
Identificazione del convenuto che si costituisce, dell'attore e degli estremi del difensore con la relativa procura alle liti.
Posizione sui fatti
Esposizione analitica della versione dei fatti del convenuto e contestazione specifica di quanto asserito dall'attore.
Difese ed eccezioni
Articolazione delle difese in diritto e delle eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, come la prescrizione.
Domanda riconvenzionale
Formulazione di eventuali domande autonome proposte dal convenuto contro l'attore nel medesimo processo.
Conclusioni
Richiesta puntuale al giudice di rigetto delle domande avversarie e accoglimento delle proprie istanze.
In via istruttoria
Indicazione specifica dei mezzi di prova, dei testimoni e dell'elenco dei documenti depositati.
Luogo, data, sottoscrizione e procura
Firma digitale del difensore, data di redazione e attestazione della procura alle liti.
Errori da evitare
- Costituzione tardiva oltre il termine di 70 giorni ex art. 166 c.p.c., con conseguente decadenza dalle eccezioni in senso stretto e dalle riconvenzionali.
- Contestazione generica dei fatti avversari, che comporta l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
- Omessa istanza di differimento della prima udienza contestualmente alla dichiarazione di chiamata in causa del terzo.
- Mancata allegazione o difetti di validità della procura alle liti, con conseguente nullità della costituzione in giudizio.
Domande frequenti
Cosa succede se deposito la comparsa solo 20 giorni prima dell'udienza?
La costituzione rimane valida ma risulta tardiva: il convenuto decade dal diritto di proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché dalla facoltà di chiamare in causa terzi.
L'eccezione di incompetenza può essere sollevata in una memoria successiva?
No, l'eccezione di incompetenza (per materia, valore o territorio) deve essere sollevata a pena di decadenza nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 38 c.p.c.
È obbligatorio indicare i mezzi di prova già nella comparsa?
L'art. 167 c.p.c. richiede la contestuale indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti; pur essendo consentita l'integrazione nelle memorie successive, è opportuno articolare le richieste istruttorie sin dall'atto di costituzione.

Cosa automatizza edit.legal
- —Calcolo automatico dei termini a ritroso ex art. 166 c.p.c. con computo della sospensione feriale dei termini.
- —Generazione guidata delle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio per prevenire decadenze processuali.
- —Strutturazione della sezione istruttoria con correlazione automatica ai documenti allegati e redazione assistita dei capitoli di prova.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.