Guida pratica

Come redigere l'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'azione sociale di responsabilità, disciplinata dall'art. 2393 c.c., costituisce lo strumento principale per il reintegro del patrimonio sociale leso da condotte illecite degli organi di gestione. L'iniziativa mira a sanzionare l'inadempimento dei doveri di diligenza e fedeltà imposti dalla legge o dallo statuto, presupponendo l'accertamento di una condotta contraria ai doveri di carica e la sussistenza di un danno diretto al patrimonio sociale. La legittimazione attiva spetta in via ordinaria alla società previa delibera assembleare; tuttavia, l'ordinamento prevede una legittimazione concorrente e specifica per le minoranze e per i singoli soci di S.r.l., ai sensi degli articoli 2393-bis e 2476 c.c. La natura contrattuale della responsabilità conforma l'onere probatorio a carico dell'attore, rendendo l'atto introduttivo un elemento centrale del contenzioso societario.

In sintesi

L'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. sanziona l'inadempimento dei doveri di diligenza e fedeltà degli amministratori. La legittimazione spetta alla società previa delibera assembleare o, nelle S.r.l., ai soci ex art. 2476 c.c. L'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c. deve dettagliare le condotte illecite e il nesso causale con il danno patrimoniale. La competenza spetta alle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa. La prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione della carica. L'AI supporta la redazione tecnica dell'atto e la qualificazione del danno.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica della legittimazione e della delibera assembleare

    Prima di procedere, occorre verificare la sussistenza di un'efficace delibera assembleare di autorizzazione, salvi i casi di legittimazione propria della minoranza o del singolo socio. Nelle S.p.A., la delibera può essere assunta in sede di discussione del bilancio pur non essendo figurata nell'ordine del giorno, purché sia relativa a fatti pertinenti all'esercizio di riferimento. Nelle S.r.l., l'art. 2476 c.c. attribuisce la legittimazione ad agire a ciascun socio, semplificando l'accesso alla tutela risarcitoria.

  2. 2.

    Identificazione della condotta illecita ex art. 2392 c.c.

    L'atto deve articolare con dettaglio le violazioni dei doveri gestori, distinguendo tra l'inosservanza di obblighi a contenuto specifico e la violazione del generale dovere di diligenza. È fondamentale circostanziare le operazioni infragruppo pregiudizievoli, le distrazioni di risorse sociali o le omissioni che abbiano leso l'integrità del patrimonio. Il difensore deve precisare in quale misura l'amministratore sia venuto meno alla diligenza professionale esigibile in relazione alla natura dell'incarico e alle sue competenze specifiche.

  3. 3.

    Determinazione del nesso di causalità e del danno

    L'onere della prova grava sulla parte attrice, tenuta a dimostrare il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'amministratore e il danno patrimoniale patito dalla società. Non è sufficiente eccepire l'esito infruttuoso della gestione, in quanto le scelte gestorie di merito (business judgment rule) restano insindacabili dal giudice ove assunte con razionalità e diligenza procedimentale. Occorre quantificare il pregiudizio distinguendo dettagliatamente il danno emergente, quale la perdita o diminuzione patrimoniale, dal lucro cessante, inteso come mancato guadagno.

  4. 4.

    Redazione dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c.

    L'atto di citazione deve conformarsi ai requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., precisando con chiarezza il petitum e la causa petendi riconducibile alla responsabilità ex art. 2393 c.c. Occorre curare con particolare rigore l'esposizione dei fatti, poiché l'indeterminatezza delle doglianze può determinare la nullità dell'atto ex art. 164 c.p.c. È opportuno produrre tempestivamente i verbali del consiglio di amministrazione, i bilanci e le relazioni del collegio sindacale che documentino le irregolarità ascritte.

  5. 5.

    Notifica e deposito presso il Tribunale delle Imprese

    L'azione di responsabilità va incardinata dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale territorialmente competente in ragione della sede della società. Perfezionata la notificazione agli amministratori convenuti, si procede all'iscrizione a ruolo e al deposito telematico per la costituzione in giudizio. Va ricordato che nelle S.p.A. la delibera di esercizio dell'azione comporta la revoca automatica dall'ufficio qualora sia approvata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, mentre nelle S.r.l. la revoca degli amministratori per gravi irregolarità richiede un'apposita istanza cautelare al giudice (art. 2476, comma 3, c.c.).

Base giuridica: art. 2393 c.c.art. 2392 c.c.art. 2476 c.c.art. 2393-bis c.c.art. 163 c.p.c.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Sezione Specializzata in Materia di Impresa

    Indicazione del Tribunale e della Sezione Specializzata in Materia di Impresa territorialmente competente.

  2. Parti

    Indicazione analitica delle parti processuali (società attrice o socio legittimato, amministratori convenuti) e del difensore procuratore.

  3. Fatto

    Esposizione dettagliata e cronologica delle condotte gestorie addebitate e dei riferimenti alla delibera autorizzativa.

  4. Diritto

    Inquadramento giuridico dell'inadempimento dei doveri di diligenza professionale e fedeltà ex art. 2392 c.c.

  5. Danno e quantificazione

    Analisi dettagliata dei pregiudizi patrimoniali sofferti e specificazione dei criteri di quantificazione e liquidazione equitativa.

  6. Conclusioni

    Rassegna delle conclusioni con richiesta di condanna in solido degli amministratori al risarcimento dei danni oltre rivalutazione e interessi.

  7. In via istruttoria

    Elenco dei documenti offerti in comunicazione e formulazione delle istanze istruttorie, inclusa la richiesta di CTU contabile.

  8. Luogo, data, sottoscrizione e procura

    Formalità di chiusura dell'atto con apposizione della firma digitale del difensore e della procura alle liti.

Errori da evitare

  • Omesso deposito o vizi d'invalidità della delibera assembleare autorizzativa ex art. 2393 c.c.
  • Mancata o generica allegazione delle singole condotte gestorie idonee ad aver cagionato il nocumento patrimoniale.
  • Errata individuazione della competenza territoriale per mancata considerazione del foro della Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
  • Inadeguatezza probatoria circa la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento dell'amministratore e il danno lamentato.

Domande frequenti

Qual è il termine di prescrizione per l'azione sociale di responsabilità?

L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni. Ai sensi dell'art. 2393, comma 4, c.c., il termine decorre dalla cessazione dell'amministratore dalla carica, operando peraltro la sospensione della prescrizione finché l'amministratore rimane in funzione ex art. 2941, n. 8, c.c. Qualora la condotta addebitata costituisca reato, trova applicazione il maggior termine di prescrizione stabilito dalla legge penale ex art. 2947, comma 3, c.c.

La revoca degli amministratori è automatica con l'esercizio dell'azione?

Nelle S.p.A. l'approvazione della delibera di promovimento dell'azione importa la revoca ipso iure dall'ufficio, a condizione che sia assunta con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. Nelle S.r.l. la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità gestorie non è automatica e deve essere espressamente demandata al giudice mediante ricorso cautelare ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c.

Chi sostiene le spese legali se l'azione è promossa dal socio di S.r.l.?

In caso di accoglimento della domanda, la società è tenuta a rimborsare al socio le spese di giudizio e quelle sostenute per l'accertamento dei fatti ex art. 2476, comma 5, c.c. In caso di rigetto, le spese processuali restano di norma a carico del socio attore in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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