Guida pratica

Come redigere l'Atto di precetto con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'atto di precetto costituisce l'intimazione formale ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, quale prodromo necessario per l'inizio dell'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 480 c.p.c. Esso rappresenta l'ultimo invito al debitore a soddisfare la pretesa creditoria, raccordando la fase di cognizione a quella esecutiva mediante l'intimazione di pagamento o di adempimento dell'obbligo di fare o non fare. La sua efficacia è subordinata alla previa o contestuale notifica del titolo esecutivo, come disposto dall'art. 479 c.p.c., garantendo al debitore la conoscenza ufficiale del fondamento della pretesa. In assenza di un precetto validamente notificato e corredato dei requisiti essenziali, l'esecuzione è nulla, salvi i rari casi in cui la legge consenta l'esecuzione immediata.

In sintesi

L'atto di precetto, disciplinato dall'art. 480 c.p.c., costituisce l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. La validità dell'atto è subordinata alla notifica del titolo ai sensi dell'art. 479 c.p.c. e alla concessione di un termine non inferiore a dieci giorni. La Riforma Cartabia impone l'avvertimento sulla crisi da sovraindebitamento, pena l'opposizione ex art. 617 c.p.c. Il precetto perde efficacia se il pignoramento non è avviato entro novanta giorni. L'atto, redatto con l'AI, richiede sottoscrizione ed elezione di domicilio o PEC.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica della validità del titolo esecutivo

    Il professionista deve preliminarmente accertarsi della sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., verificando che il diritto sia certo, liquido ed esigibile. Occorre controllare che il titolo sia stato munito della formula esecutiva, ove richiesto prima della Riforma Cartabia, ovvero sia adeguato alla soppressione della stessa disposta dal riformulato art. 475 c.p.c. In questa fase si decide se notificare il titolo contestualmente al precetto o se la notifica sia già avvenuta separatamente ex art. 479 c.p.c. Una verifica accurata evita che la procedura esecutiva possa essere caducata a seguito di un'opposizione fondata sul difetto del titolo.

  2. 2.

    Identificazione delle parti e procura

    L'atto deve contenere l'indicazione precisa del creditore precettante e del debitore precettato, comprensiva dei dati anagrafici, dei codici fiscali e, per le persone giuridiche, della sede legale. È fondamentale che il difensore agisca in forza di una valida procura alle liti, rilasciata per il giudizio di merito o specificamente per la fase esecutiva. L'esatta individuazione del soggetto passivo è essenziale, in particolare nelle ipotesi di successione nel debito o di titoli azionati contro il terzo datore d'ipoteca. Eventuali discrepanze tra le parti indicate nel titolo e quelle nel precetto devono essere opportunamente giustificate sul piano del diritto.

  3. 3.

    Determinazione del credito e intimazione

    La redazione richiede la quantificazione analitica delle somme dovute, distinguendo la sorte capitale, gli interessi legali o convenzionali e le spese di lite liquidate nel titolo. Vanno altresì computati i costi successivi occorrenti per la notifica del titolo e del precetto, unitamente agli accessori di legge (IVA e CPA, se dovute). L'atto deve contenere l'esplicita intimazione ad adempiere l'obbligo entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

  4. 4.

    Inserimento dell'avvertimento sul sovraindebitamento

    A seguito della Riforma Cartabia, l'art. 480, secondo comma, c.p.c. impone l'inserimento obbligatorio di un avvertimento riguardante la gestione della crisi da sovraindebitamento. Il debitore deve essere edotto circa la facoltà di ricorrere a un organismo di composizione della crisi (OCC) o a un professionista nominato dal giudice per porre rimedio alla sovraesposizione debitoria, concludendo un accordo con i creditori o proponendo un piano di ristrutturazione. L'omessa inserzione di tale avvertimento costituisce un vizio formale che espone l'atto a opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

  5. 5.

    Dichiarazione di residenza ed elezione di domicilio

    L'atto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. In alternativa, deve essere indicato chiaramente l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore per la ricezione di comunicazioni e notifiche. In mancanza di tali indicazioni, le opposizioni e gli atti successivi del debitore saranno notificati presso la cancelleria del giudice competente. Il rispetto di tale requisito garantisce la regolare instaurazione del contraddittorio nelle eventuali fasi oppositive.

  6. 6.

    Sottoscrizione e notificazione

    L'atto di precetto deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura o dal creditore personalmente, qualora la legge lo consenta. La notifica deve essere eseguita nel rispetto dell'art. 479 c.p.c., consegnando al debitore il titolo e il precetto a mezzo PEC ovvero tramite ufficiale giudiziario. Dalla notifica decorre il termine di efficacia dell'atto, pari a novanta giorni, entro cui deve essere avviato il pignoramento. Decorso infruttuosamente tale termine, il precetto perde efficacia per perenzione e occorrerà notificarne uno nuovo.

Base giuridica: art. 480 c.p.c.art. 479 c.p.c.art. 474 c.p.c.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Parti

    Identificazione completa del creditore precettante e del debitore precettato con i relativi dati fiscali e anagrafici.

  2. Titolo esecutivo

    Indicazione analitica degli estremi del titolo esecutivo e della data di notifica del medesimo.

  3. Intimazione di pagamento

    Dettaglio delle somme dovute distinte per capitale, interessi e spese legali maturate.

  4. Termine e avvertimenti

    Indicazione del termine di dieci giorni per l'adempimento e avvertimento sulla crisi da sovraindebitamento.

  5. Luogo, data, sottoscrizione

    Data e luogo di redazione, sottoscrizione del difensore con procura ed elezione di domicilio o indicazione della PEC.

Errori da evitare

  • Omissione dell'avvertimento obbligatorio sulla crisi da sovraindebitamento previsto dall'art. 480, secondo comma, c.p.c., a pena di vizi dell'atto.
  • Errato riferimento al secondo comma dell'art. 480 c.p.c. per l'elezione di domicilio, che a seguito della Riforma Cartabia è disciplinata dal terzo comma.
  • Mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo nell'atto di precetto, qualora le notifiche non siano contestuali.
  • Inutile decorso del termine di efficacia di novanta giorni senza l'inizio del pignoramento, con conseguente perenzione del precetto.

Domande frequenti

Qual è il termine minimo che deve essere concesso al debitore?

Il creditore deve intimare al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla notifica del precetto. L'inosservanza di tale termine minimo comporta la nullità dell'atto e rende opponibile l'eventuale esecuzione forzata intrapresa prima della sua scadenza.

Quanto dura l'efficacia di un atto di precetto?

L'atto di precetto conserva efficacia per novanta giorni dalla sua notificazione. Se entro tale termine l'esecuzione non viene avviata con il pignoramento, il precetto perde efficacia per perenzione, imponendo al creditore di notificare un nuovo atto prima di procedere.

È possibile notificare il precetto insieme al titolo esecutivo?

Sì, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., la notifica del titolo esecutivo può essere eseguita separatamente oppure contestualmente a quella del precetto. In questa seconda ipotesi, il precetto viene steso di seguito al titolo esecutivo e notificato congiuntamente ad esso.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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  • Generazione automatica dell'avvertimento obbligatorio sulla crisi da sovraindebitamento ex art. 480, secondo comma, c.p.c.
  • Calcolo automatico degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con scomputo analitico delle voci del credito.
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