Guida pratica
Come redigere la chiamata in causa del terzo con l'AI
5 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'atto di chiamata in causa del terzo ex art. 106 c.p.c. è lo strumento processuale con cui una parte evoca in giudizio un terzo estraneo alla lite pendente, fondando la richiesta sulla comunanza di causa o su un rapporto di garanzia. Tale istituto risponde all'esigenza di garantire l'economia processuale e l'unitarietà della decisione, evitando il rischio di giudicati contrastanti su rapporti giuridici connessi. L'esercizio di questa facoltà è rigorosamente disciplinato dagli artt. 167 e 269 c.p.c., i quali impongono precise decadenze e specifici oneri procedurali a carico del convenuto chiamante. La corretta redazione dell'atto e la tempestività della sua notificazione sono prescrizioni fondamentali per l'ammissibilità dell'istanza e per la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo.
In sintesi
La guida illustra la chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. con AI. Il convenuto deve dichiarare l'istanza nella comparsa di risposta settanta giorni prima dell'udienza, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., chiedendo il differimento ex art. 269 c.p.c. Il giudice istruttore svolge le verifiche ex art. 171-bis c.p.c. emettendo il decreto autorizzativo. L'atto di citazione deve rispettare i requisiti degli artt. 163 e 163-bis c.p.c. Il perfezionamento della chiamata richiede il deposito telematico e precede le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
I passaggi
- 1.
Verifica della tempestività e rispetto delle decadenze
Il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo deve farne dichiarazione, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta, da depositare tempestivamente almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. e dell'art. 167 c.p.c. Non è consentito formulare l'istanza di chiamata in una fase successiva del giudizio di primo grado, salvo che l'esigenza sorga dalle difese dell'attore o sia disposta per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. Il mancato rispetto di tale termine preclude definitivamente la possibilità di far valere il rapporto di garanzia o la comunanza di causa all'interno del medesimo processo.
- 2.
Istanza di differimento della prima udienza
Contestualmente alla dichiarazione di chiamata espressa nella comparsa di costituzione e risposta, il convenuto deve chiedere al giudice istruttore il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. La formulazione di tale istanza è un onere imprescindibile per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire, non potendo il difensore fissare autonomamente una nuova data d'udienza. Il giudice, verificate le condizioni di ammissibilità, emette il decreto di differimento che autorizza la successiva notificazione. La mancata presentazione di questa specifica istanza nella comparsa determina l'inammissibilità della chiamata in causa.
- 3.
Verifiche preliminari e decreto del giudice
A seguito del deposito della comparsa, il giudice istruttore effettua le verifiche preliminari previste dall'art. 171-bis c.p.c. per accertare la regolarità del contraddittorio e la tempestività dell'istanza. Se la richiesta rispetta i requisiti di cui agli artt. 167 e 269 c.p.c., il giudice emette entro quindici giorni un decreto con cui differisce la prima udienza e assegna al convenuto un termine perentorio per la citazione del terzo. È indispensabile monitorare il fascicolo telematico per estrarre tempestivamente il decreto, dal momento che la notificazione dell'atto di chiamata deve perfezionarsi nel rispetto dei termini fissati dal magistrato e di quelli a comparire. Tale provvedimento garantisce la regolarità formale del procedimento autorizzando il prosieguo della chiamata.
- 4.
Redazione dell'atto di citazione del terzo
L'atto di citazione per la chiamata del terzo deve essere redatto osservando i requisiti di forma e contenuto stabiliti dall'art. 163 c.p.c., esponendo chiaramente i fatti e le ragioni di diritto che giustificano la domanda di garanzia o la comunanza di causa. Occorre garantire il rispetto dei termini a comparire prescritti dall'art. 163-bis c.p.c. (centoventi giorni per notifiche da eseguirsi in Italia), calcolati tra la data di notificazione e la nuova udienza differita con decreto. L'atto deve altresì contenere tutti gli avvertimenti di legge e le indicazioni sulle decadenze ex art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c. Eventuali vizi relativi al rispetto dei termini a comparire o agli avvertimenti costituiscono motivo di nullità della citazione, sanabile mediante la costituzione del terzo o la rinnovazione dell'atto.
- 5.
Notificazione al terzo e adempimenti telematici
Ai sensi dell'art. 269 c.p.c., l'atto di citazione deve essere notificato unicamente al terzo chiamato in causa. Le parti già costituite non sono destinatarie di questa notificazione, venendo edotte del differimento dell'udienza direttamente tramite la comunicazione di cancelleria del decreto del giudice. Perfezionata la notifica nei confronti del terzo, il convenuto deve depositare l'atto notificato con le relative relata nel fascicolo telematico per attestare il corretto instaurarsi del rapporto processuale. L'omessa o tardiva notificazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice determina l'inefficacia dell'autorizzazione e la decadenza dal diritto di chiamare il terzo nel giudizio in corso.
- 6.
Costituzione del terzo e memorie integrative
A seguito della notificazione, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando la propria comparsa di risposta almeno settanta giorni prima della nuova udienza differita, a pena delle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. Avvenuta la costituzione del terzo (o riscontratane la contumacia), le parti originarie e il terzo procedono al deposito delle memorie integrative ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. Entro i termini stabiliti, gli attori e i convenuti possono articolare nuove domande o eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal terzo. Il procedimento prosegue quindi verso l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., nella quale il giudice adotterà i provvedimenti relativi all'ammissione dei mezzi di prova.
Base giuridica: art. 106 c.p.c.art. 269 c.p.c.art. 167 c.p.c.art. 166 c.p.c.art. 163-bis c.p.c.art. 171-bis c.p.c.art. 171-ter c.p.c.
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
1. Tribunale e procedimento
Indicazione dell'ufficio giudiziario adito, della sezione, del giudice designato e del numero di Ruolo Generale della causa pendente.
2. Parti
Indicazione analitica del convenuto chiamante, dell'attore e degli estremi identificativi completi del terzo chiamato in causa.
3. Premesse: ragioni della chiamata
Esposizione dei fatti e del rapporto giuridico intercorrente tra le parti, indicando i presupposti della comunanza di causa o della garanzia propria o impropria.
4. Conclusioni verso il terzo
Formulazione delle domande specifiche nei confronti del terzo, incluse le richieste di manleva, condanna in garanzia o accertamento di responsabilità.
5. Data, sottoscrizione e procura
Indicazione della data, del luogo e apposizione della firma digitale del procuratore costituito munito di Procura alle Liti.
Errori da evitare
- Notificare l'atto di citazione per chiamata alle parti già costituite anziché limitarsi alla notifica nei confronti del terzo ex art. 269 c.p.c.
- Omettere la formulazione dell'istanza di differimento della prima udienza nella comparsa di risposta depositata nei termini dell'art. 166 c.p.c.
- Calcolare erroneamente i termini liberi a comparire ex art. 163-bis c.p.c. senza considerare il differimento concesso dal giudice.
- Invocare la chiamata in causa del terzo direttamente nelle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. senza averne fatto tempestiva richiesta nella comparsa di costituzione.
Domande frequenti
Qual è il termine ultimo per il convenuto per chiedere la chiamata del terzo?
Il convenuto deve formulare la richiesta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nella citazione, come previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c.
Bisogna pagare un nuovo Contributo Unificato per la chiamata del terzo?
Sì, qualora la chiamata del terzo comporti la proposizione di una domanda autonoma o ampli l'oggetto del processo, è dovuto un ulteriore contributo unificato parametrato al valore della nuova domanda. Se la chiamata ha finalità di mera manleva senza ampliamento della pretesa, le prassi applicative dei singoli uffici giudiziari possono differire.
Cosa succede se il giudice nega il differimento dell'udienza?
Se il giudice ritiene l'istanza inammissibile o tardiva, rigetta la richiesta di differimento e il processo prosegue esclusivamente tra le parti originarie. Il convenuto potrà eventualmente agire contro il terzo mediante una separata azione giudiziaria, fatti salvi gli opportuni coordinamenti processuali.

Cosa automatizza edit.legal
- —Generazione dell'istanza di differimento udienza ex art. 269 c.p.c. con calcolo assistito da AI dei termini a comparire.
- —Verifica automatizzata della tempestività del deposito della comparsa di risposta rispetto alla citazione originaria.
- —Redazione guidata delle conclusioni di manleva e garanzia con clausole adattive basate sul rapporto giuridico con il terzo.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.