Tentata rapina impropria: abbandono merce e violenza per la fuga (art. 628 c.p.)
Nella fattispecie descritta, la difesa può validamente argomentare l'insussistenza della rapina impropria puntando sull'interruzione del nesso teleologico tra l'azione furtiva e l'uso della violenza.
Ecco i principali profili normativi e argomentativi utilizzabili:
1. Inquadramento normativo: il nesso teleologico nell'art. 628 c.p.
Ai sensi dell'art. 628, co. 2, c.p. 1, la rapina impropria si configura quando la violenza o la minaccia sono adoperate "immediatamente dopo la sottrazione" per due finalità specifiche:
- assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta;
- procurare a sé o ad altri l'impunità.
Nel caso del Suo assistito, l'abbandono della merce prima dello spintone fa venire meno la prima finalità (il possesso). Rimane la questione dell'impunità, che però deve essere strettamente collegata alla sottrazione appena avvenuta.
2. Il principio della riqualificazione in tentato furto
Poiché la condotta di impossessamento della cosa mobile altrui, descritta dall'art. 624 c.p. 2, non si è perfezionata a causa dell'abbandono della merce, la fattispecie integra gli estremi del delitto tentato ai sensi dell'art. 56 c.p. 3, in quanto l'azione non si è compiuta.
L'argomentazione difensiva deve vertere sui seguenti punti:
- Mancato perfezionamento della sottrazione: Se la merce non è mai uscita dalla sfera di vigilanza del detentore, non si realizza l'impossessamento previsto dall'art. 624 c.p. 2. Di conseguenza, viene a mancare il presupposto della "sottrazione" già avvenuta richiesto dall'art. 628, co. 2, c.p. 1 per configurare la rapina impropria consumata.
- Autonomia dell'azione di fuga: Qualora l'agente compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il furto, ma l'azione si interrompa prima della sottrazione, si configura un tentativo ex art. 56 c.p. 3. Se la violenza viene usata solo per fuggire dopo aver desistito dal furto, viene meno l'interdipendenza tra i due segmenti di condotta, degradando la fattispecie a concorso tra tentato furto e reato contro la persona o la Pubblica Amministrazione.
3. La qualifica della guardia giurata e i reati concorrenti
L'esclusione della rapina impropria comporta la necessità di inquadrare correttamente lo "spintone":
- Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.): Se alla guardia giurata viene riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. 4 (orientamento consolidato quando la guardia agisce a tutela della proprietà e nel quadro di attività regolamentate), lo spintone per fuggire integra il reato di resistenza 5.
- Percosse (art. 581 c.p.): Qualora lo spintone non abbia cagionato lesioni e non si ravvisino gli estremi della resistenza, la condotta rientra nell'alveo delle percosse 6, punibile a querela di parte.
Conclusione operativa
Per escludere la rapina impropria, si raccomanda di evidenziare in sede di memoria o discussione che:
- Il cliente ha interrotto l'iter criminis del furto allo stadio di tentativo, non essendosi verificato l'impossessamento della cosa mobile altrui previsto dall'art. 624 c.p. 2, con conseguente applicazione della diminuzione di pena prevista dall'art. 56 c.p. 3.
- La violenza non era finalizzata a proteggere il prodotto del reato, ma è stata una reazione istintiva e autonoma volta esclusivamente alla libertà personale (fuga).
- Manca il requisito temporale e finalistico della violenza "immediatamente dopo la sottrazione", poiché la sottrazione non si è mai perfezionata ai sensi dell'art. 628, co. 2, c.p. 1.
Tale tesi conduce alla più favorevole sanzione prevista per il concorso tra tentato furto (pena diminuita da un terzo a due terzi ex art. 56 c.p. 3) e resistenza 5 o percosse 6, evitando le rigorose pene edittali della rapina.
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Fonti:
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2, c.p. , la rapina impropria si configura quando la violenza o la minaccia sono adoperate "immediatamente dopo la sottrazione" per due finalità specifiche: assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta; procurare a sé o ad altri l'impunità**.
L'art. 628 c.p. (Source 1) definisce la rapina impropria con le finalità di assicurare il possesso o l'impunità subito dopo la sottrazione.
624 c.p. , non si è perfezionata a causa dell'abbandono della merce, la fattispecie integra gli estremi del delitto tentato ai sensi dell'art.
L'art. 624 c.p. (Source 3) definisce il furto; se non perfezionato, si applica la disciplina del delitto tentato.
56 c.p.** , in quanto l'azione non si è compiuta.
L'art. 56 c.p. (Source 2) disciplina il delitto tentato quando l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
624 c.p.** .
L'art. 624 c.p. (Source 3) è la norma corretta per il reato di furto menzionato nel contesto.
2, c.p.** per configurare la rapina impropria consumata.
L'art. 628 c.p. (Source 1) disciplina la rapina, inclusa quella impropria (comma 2).
56 c.p.** .
L'art. 56 c.p. (Source 2) è il riferimento normativo per il tentativo.
358 c.p.** (orientamento consolidato quando la guardia agisce a tutela della proprietà e nel quadro di attività regolamentate), lo spintone per fuggire integra il reato di resistenza .
L'art. 358 definisce l'incaricato di pubblico servizio e l'art. 337 punisce la resistenza con violenza/minaccia.
581 c.p.)**: Qualora lo spintone non abbia cagionato lesioni e non si ravvisino gli estremi della resistenza, la condotta rientra nell'alveo delle percosse , punibile a querela di parte.
L'art. 581 c.p. (Source 6) punisce le percosse che non causano malattia, procedibili a querela.
624 c.p. , con conseguente applicazione della diminuzione di pena prevista dall'art.
L'art. 624 definisce il furto; la diminuzione per il tentativo deriva dal combinato con l'art. 56 (non citato qui ma implicito).
56 c.p.** .
L'art. 56 c.p. (Source 2) prevede la diminuzione di pena per il delitto tentato.
2, c.p.** .
L'art. 628 c.p. (Source 1) è il riferimento per il delitto di rapina.
) e resistenza o percosse , evitando le rigorose pene edittali della rapina.
Le fonti citate (56, 337, 581) coprono rispettivamente tentativo, resistenza e percosse.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
