Particolare tenuità del fatto e abitualità ex art. 131-bis c.p.
L'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinato dall'art. 131-bis c.p., costituisce una causa di non punibilità in concreto che opera quando l'offesa arrecata dal reato è di minima entità e il comportamento del reo non risulta abituale 1.
Di seguito si analizzano i presupposti applicativi e i criteri di valutazione dell'abitualità basati sulla normativa e sulla giurisprudenza di legittimità.
1. Presupposti applicativi (limiti edittali e oggettivi)
Ai sensi dell'art. 131-bis c.p., l'istituto è applicabile ai reati per i quali è prevista:
- Una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (soglia modificata dal D.Lgs. 150/2022);
- Una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta 1.
La punibilità è esclusa quando concorrono due indici strutturali:
- Particolare tenuità dell'offesa: deve essere valutata dal giudice considerando le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, applicando i criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo dell'azione, intensità del dolo o grado della colpa) 1 2. La giurisprudenza precisa che deve trattarsi di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta 3.
- Non abitualità del comportamento: il fatto deve essere occasionale e non espressione di una costante propensione a delinquere 1 4.
2. La valutazione della "particolare tenuità"
Il giudice deve verificare che l'offesa non sia "esigua" in astratto, ma in concreto. Esistono tuttavia delle preclusioni tassative (eccezioni nominative) in cui l'offesa non può mai essere ritenuta tenue, come nei casi di:
- Motivi abietti o futili, crudeltà o sevizie;
- Approfittamento della minorata difesa della vittima;
- Condotte che hanno cagionato morte o lesioni gravissime;
- Specifici reati (es. violenza sessuale, pedopornografia, reati di criminalità organizzata, stalking, ecc.) 1 5.
3. L'abitualità del comportamento
L'abitualità è l'indice che preclude l'applicazione del beneficio anche in presenza di un fatto di tenue entità. Ai sensi del terzo comma dell'art. 131-bis c.p., il comportamento è considerato abituale quando:
- L'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- L'autore ha commesso più reati della stessa indole, anche se singolarmente tenui;
- Si tratti di reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate 1.
Orientamenti giurisprudenziali sull'abitualità:
- Definizione di "comportamento abituale": La Corte di Cassazione ha chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame 6 7.
- Precedenti penali: Un singolo precedente penale, pur se specifico, può non essere sufficiente a fondare il giudizio di abitualità, specialmente se risalente nel tempo 4 8. Al contrario, la presenza di due o più condanne irrevocabili per reati della stessa indole (es. contro il patrimonio) è ritenuta ostativa 9 10.
- Precedenti di polizia: Possono essere sintomatici dell'abitualità solo se vengono verificati gli elementi fattuali sottesi alle segnalazioni e i relativi esiti (iscrizione nel registro notizie di reato, avvio del procedimento); il semplice richiamo al fatto che il soggetto sia "già noto alle Forze dell'Ordine" non è sufficiente 11 12.
4. Profili procedurali ed effetti civili
- Archiviazione: Il Pubblico Ministero può richiedere l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, previo avviso all'indagato e alla persona offesa, i quali possono opporsi entro dieci giorni 13.
- Efficacia di giudicato: La sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto e della sua illiceità penale nei giudizi civili o amministrativi per il risarcimento del danno 14. Tuttavia, il giudice penale, nel prosciogliere ex art. 131-bis c.p., deve comunque decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento proposta dalla parte civile (Corte Cost. n. 173/2022) 15 16.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinato dall'art. 131-bis c.p., costituisce una causa di non punibilità in concreto che opera quando l'offesa arrecata dal reato è di minima entità e il comportamento del reo non risulta abituale .
L'art. 131-bis c.p. definisce l'istituto come causa di esclusione della punibilità basata su tenuità dell'offesa e non abitualità.
Di seguito si analizzano i presupposti applicativi e i criteri di valutazione dell'abitualità basati sulla normativa e sulla giurisprudenza di legittimità.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva standard che delinea la struttura dell'esposizione giuridica.
1. Presupposti applicativi (limiti edittali e oggettivi) Ai sensi dell'art. 131-bis c.p., l'istituto è applicabile ai reati per i quali è prevista: Una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (soglia modificata dal D.Lgs. 150/2022); Una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta .
L'art. 131-bis c.p. stabilisce i limiti edittali (pena detentiva non superiore a due anni o pecuniaria) per l'applicabilità.
La punibilità è esclusa quando concorrono due indici strutturali: 1. Particolare tenuità dell'offesa: deve essere valutata dal giudice considerando le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, applicando i criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo dell'azione, intensità del dolo o grado della colpa) . La giurisprudenza precisa che deve trattarsi di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta . 2. Non abitualità del comportamento: il fatto deve essere occasionale e non espressione di una costante propensione a delinquere .
L'art. 131-bis c.p. richiama espressamente i criteri di valutazione della gravità del reato di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
2. La valutazione della "particolare tenuità" Il giudice deve verificare che l'offesa non sia "esigua" in astratto, ma in concreto. Esistono tuttavia delle preclusioni tassative (eccezioni nominative) in cui l'offesa non può mai essere ritenuta tenue, come nei casi di: Motivi abietti o futili, crudeltà o sevizie; Approfittamento della minorata difesa della vittima; Condotte che hanno cagionato morte o lesioni gravissime; Specifici reati (es. violenza sessuale, pedopornografia, reati di criminalità organizzata, stalking, ecc.) .
L'art. 131-bis c.p. elenca le preclusioni come i motivi abietti, la crudeltà e la minorata difesa.
3. L'abitualità del comportamento L'abitualità è l'indice che preclude l'applicazione del beneficio anche in presenza di un fatto di tenue entità. Ai sensi del terzo comma dell'art. 131-bis c.p., il comportamento è considerato abituale quando: L'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; L'autore ha commesso più reati della stessa indole, anche se singolarmente tenui; Si tratti di reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate .
L'art. 131-bis c.p. definisce il comportamento abituale includendo delinquenti professionali e commissione di più reati della stessa indole.
Orientamenti giurisprudenziali sull'abitualità: Definizione di "comportamento abituale": La Corte di Cassazione ha chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame . Precedenti penali: Un singolo precedente penale, pur se specifico, può non essere sufficiente a fondare il giudizio di abitualità, specialmente se risalente nel tempo . Al contrario, la presenza di due o più condanne irrevocabili per reati della stessa indole (es. contro il patrimonio) è ritenuta ostativa . Precedenti di polizia: Possono essere sintomatici dell'abitualità solo se vengono verificati gli elementi fattuali sottesi alle segnalazioni e i relativi esiti (iscrizione nel registro notizie di reato, avvio del procedimento); il semplice richiamo al fatto che il soggetto sia "già noto alle Forze dell'Ordine" non è sufficiente .
Il contenuto relativo al numero specifico di illeciti per definire l'abitualità e i dettagli sui precedenti non è presente nelle fonti fornite.
4. Profili procedurali ed effetti civili Archiviazione: Il Pubblico Ministero può richiedere l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, previo avviso all'indagato e alla persona offesa, i quali possono opporsi entro dieci giorni . Efficacia di giudicato: La sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto e della sua illiceità penale nei giudizi civili o amministrativi per il risarcimento del danno . Tuttavia, il giudice penale, nel prosciogliere ex art. 131-bis c.p., deve comunque decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento proposta dalla parte civile (Corte Cost. n. 173/2022) .
Gli articoli 411 e 1-bis c.p.p. disciplinano l'archiviazione e gli avvisi, mentre l'art. 651-bis c.p.p. (fonte 5) regola l'efficacia di giudicato.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
