Criteri determinazione pena e sindacato Cassazione ex art. 133 c.p.
La determinazione della pena base e l'esercizio del potere discrezionale del giudice sono disciplinati combinatamente dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale. Il sindacato della Corte di Cassazione su tali profili è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione, senza poter entrare nel merito della scelta sanzionatoria, fatto salvo il caso di vizi macroscopici 1 2.
1. Il quadro normativo: artt. 132 e 133 c.p.
Ai sensi dell'art. 132 c.p., il giudice applica la pena discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge, con l'obbligo di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere 1. I criteri guida per tale discrezionalità sono enunciati dall'art. 133 c.p. e si articolano in due direttrici principali 3:
- Gravità del reato (comma 1): desunta dalla natura, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo e dal luogo dell'azione; dalla gravità del danno o del pericolo; dall'intensità del dolo o dal grado della colpa.
- Capacità a delinquere del colpevole (comma 2): desunta dai motivi a delinquere, dal carattere del reo, dai precedenti penali, dalla condotta contemporanea o successiva al reato e dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
2. Ambito del sindacato in Cassazione
Il ricorso per cassazione può essere proposto per i motivi indicati dall'art. 606 c.p.p., in particolare per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (lett. b) o per vizio di motivazione (lett. e) 2.
In tema di dosimetria della pena, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito i seguenti limiti e parametri sindacabili:
- Obbligo di motivazione "rafforzata": Quanto più il giudice intende discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali criteri dell'art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti 4 5. Al contrario, per pene vicine al minimo edittale, è ritenuto sufficiente anche un richiamo generico alla "congruità" o a criteri di massima 4 6.
- Sindacabilità dei vizi logici: È censurabile in Cassazione la motivazione che si risolva in "formule di stile" o clausole meramente riproduttive della norma, che non forniscano informazioni effettive sulle specificità del caso concreto 4 5.
- Individualizzazione della pena: La Cassazione può annullare provvedimenti che manchino di "individualizzare" il trattamento sanzionatorio, ossia che non tengano conto delle peculiarità delle singole posizioni e della diversità dei ruoli rivestiti (ad esempio in caso di concorso di persone nel reato) 7.
- Erronea applicazione dei criteri: È sindacabile l'applicazione di circostanze attenuanti (es. art. 62-bis c.p.) o l'aggravamento della pena basato su criteri non conformi al dettato normativo o palesemente illogici rispetto ai fatti accertati 8 9.
3. Profili di inammissibilità
Il sindacato di legittimità non può estendersi alla rivalutazione dei fatti o a una diversa ponderazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p. operata dal giudice di merito, qualora la motivazione risulti esistente, non contraddittoria e non manifestamente illogica 2 9. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la scelta della pena, se adeguatamente motivata, appartiene alla sfera esclusiva della discrezionalità del giudice di merito 5 9.
In sintesi, il vaglio della Suprema Corte non riguarda la "quantità" della pena inflitta, ma la legittimità dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice per giungere a tale determinazione, verificando che siano stati rispettati i parametri legali e l'obbligo di motivazione prescritto dagli artt. 132 c.p. e 125 c.p.p. 1 10 4.
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La determinazione della pena base e l'esercizio del potere discrezionale del giudice sono disciplinati combinatamente dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale. Il sindacato della Corte di Cassazione su tali profili è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione, senza poter entrare nel merito della scelta sanzionatoria, fatto salvo il caso di vizi macroscopici .
Il paragrafo descrive correttamente il potere discrezionale del giudice e il relativo obbligo di motivazione previsti dagli artt. 132 e 133 c.p.
1. Il quadro normativo: artt. 132 e 133 c.p. Ai sensi dell'art. 132 c.p., il giudice applica la pena discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge, con l'obbligo di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere . I criteri guida per tale discrezionalità sono enunciati dall'art. 133 c.p. e si articolano in due direttrici principali :
L'art. 132 c.p. citato stabilisce espressamente il potere discrezionale del giudice e l'obbligo di indicare i motivi della pena.
Gravità del reato (comma 1): desunta dalla natura, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo e dal luogo dell'azione; dalla gravità del danno o del pericolo; dall'intensità del dolo o dal grado della colpa. Capacità a delinquere del colpevole (comma 2): desunta dai motivi a delinquere, dal carattere del reo, dai precedenti penali, dalla condotta contemporanea o successiva al reato e dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
Il paragrafo riassume fedelmente i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere elencati nell'art. 133 c.p.
2. Ambito del sindacato in Cassazione Il ricorso per cassazione può essere proposto per i motivi indicati dall'art. 606 c.p.p., in particolare per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (lett. b) o per vizio di motivazione (lett. e) .
I motivi di ricorso per cassazione (inosservanza della legge e vizio di motivazione) corrispondono a quanto previsto dall'art. 606 c.p.p.
In tema di dosimetria della pena, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito i seguenti limiti e parametri sindacabili:(contesto generale)
Introduzione di contesto giurisprudenziale standard sulla sindacabilità della dosimetria della pena in sede di legittimità.
Obbligo di motivazione "rafforzata": Quanto più il giudice intende discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali criteri dell'art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti . Al contrario, per pene vicine al minimo edittale, è ritenuto sufficiente anche un richiamo generico alla "congruità" o a criteri di massima . Sindacabilità dei vizi logici: È censurabile in Cassazione la motivazione che si risolva in "formule di stile" o clausole meramente riproduttive della norma, che non forniscano informazioni effettive sulle specificità del caso concreto . Individualizzazione della pena: La Cassazione può annullare provvedimenti che manchino di "individualizzare" il trattamento sanzionatorio, ossia che non tengano conto delle peculiarità delle singole posizioni e della diversità dei ruoli rivestiti (ad esempio in caso di concorso di persone nel reato) . Erronea applicazione dei criteri: È sindacabile l'applicazione di circostanze attenuanti (es. art. 62-bis c.p.) o l'aggravamento della pena basato su criteri non conformi al dettato normativo o palesemente illogici rispetto ai fatti accertati .
Il riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla motivazione sulla dosimetria trova riscontro nella prassi citata in Cass. 12352/2026.
3. Profili di inammissibilità Il sindacato di legittimità non può estendersi alla rivalutazione dei fatti o a una diversa ponderazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p. operata dal giudice di merito, qualora la motivazione risulti esistente, non contraddittoria e non manifestamente illogica . La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la scelta della pena, se adeguatamente motivata, appartiene alla sfera esclusiva della discrezionalità del giudice di merito .
Il limite del sindacato di legittimità rispetto al merito e la verifica di illogicità della motivazione sono conformi all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
In sintesi, il vaglio della Suprema Corte non riguarda la "quantità" della pena inflitta, ma la legittimità dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice per giungere a tale determinazione, verificando che siano stati rispettati i parametri legali e l'obbligo di motivazione prescritto dagli artt. 132 c.p. e 125 c.p.p. .
Il paragrafo sintetizza l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari previsto dall'art. 125 c.p.p. e l'osservanza degli artt. 132-133 c.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
