Continuazione e disegno criminoso: la sentenza Cassazione n. 6774/2022
La disciplina del reato continuato e dell'unicità del disegno criminoso rappresenta un istituto cardine del sistema penale italiano, finalizzato a mitigare il rigore del cumulo materiale delle pene in presenza di una specifica unità finalistica tra più condotte illecite.
Di seguito l'analisi dei principi normativi e giurisprudenziali applicabili, con particolare riferimento alla Cass. pen., sez. VII, n. 6774/2022 1.
1. Inquadramento normativo: l'art. 81 c.p.
L'art. 81 c.p. 2 disciplina il reato continuato, stabilendo che è punito con la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Tale istituto richiede per la sua configurazione:
- Una pluralità di condotte (azioni o omissioni);
- Una pluralità di violazioni di legge;
- L'unicità del disegno criminoso, intesa come l'ideazione anticipata e unitaria dei singoli reati, programmati nelle loro linee essenziali.
2. La determinazione della pena e il potere discrezionale
Nella determinazione della pena complessiva, il giudice opera secondo i criteri di discrezionalità previsti dall'art. 132 c.p. 3, con l'obbligo di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere.
In particolare, il giudice deve attenersi ai criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo fissati dall'art. 133 c.p. 4, tenendo conto delle modalità dell'azione, dell'intensità del dolo e dei precedenti penali. L'art. 533 c.p.p. 5 conferma che, in caso di condanna per più reati, il giudice deve stabilire la pena per ciascuno di essi e poi determinare la sanzione complessiva osservando le norme sulla continuazione.
3. La posizione della Cassazione n. 6774/2022
La Cass. pen., sez. VII, n. 6774/2022 1 si inserisce nel solco interpretativo volto a definire i limiti e gli oneri probatori per il riconoscimento del reato continuato. I principi fondamentali richiamati dalla giurisprudenza di legittimità in questa materia riguardano:
- Onere di specificazione: Per il riconoscimento del medesimo disegno criminoso non è sufficiente una generica propensione a delinquere o una scelta di vita criminale, ma occorre che i singoli episodi siano stati previsti e voluti, almeno nelle linee generali, sin dal momento iniziale.
- Indici della continuazione: La giurisprudenza desume l'unicità del disegno criminoso da indici sintomatici quali l'identità del bene giuridico leso, la vicinanza cronologica tra i fatti, le modalità esecutive analoghe e l'unicità del movente.
- Applicazione in sede esecutiva: È importante ricordare che la disciplina del reato continuato può essere invocata anche dopo che le sentenze sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 671 c.p.p. 6, davanti al giudice dell'esecuzione, a meno che tale possibilità non sia stata espressamente esclusa in sede di cognizione.
4. Conclusioni operative
L'applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 c.p. 2 presuppone un accertamento rigoroso della componente soggettiva (il disegno unitario). La sentenza n. 6774/2022 1 conferma che il giudice, nell'esercitare la propria discrezionalità 3, deve fornire una motivazione coerente che correli i criteri di gravità del reato 4 con l'effettiva sussistenza del nesso tra le diverse violazioni contestate.
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La disciplina del reato continuato e dell'unicità del disegno criminoso rappresenta un istituto cardine del sistema penale italiano, finalizzato a mitigare il rigore del cumulo materiale delle pene in presenza di una specifica unità finalistica tra più condotte illecite.(contesto generale)
Descrizione generale dell'istituto del reato continuato e della sua funzione nel sistema penale italiano.
Di seguito l'analisi dei principi normativi e giurisprudenziali applicabili, con particolare riferimento alla Cass. pen., sez. VII, n. 6774/2022 .
Il paragrafo introduce l'analisi citando correttamente la Cass. pen. n. 6774/2022 presente tra le fonti.
1. Inquadramento normativo: l'art. 81 c.p. L'art. 81 c.p. disciplina il reato continuato, stabilendo che è punito con la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Il contenuto riflette fedelmente il testo dell'art. 81 c.p. riguardante il reato continuato e il cumulo giuridico.
Tale istituto richiede per la sua configurazione: Una pluralità di condotte (azioni o omissioni); Una pluralità di violazioni di legge; L'unicità del disegno criminoso, intesa come l'ideazione anticipata e unitaria dei singoli reati, programmati nelle loro linee essenziali.(contesto generale)
Definizione dottrinale e giurisprudenziale standard degli elementi costitutivi del reato continuato.
2. La determinazione della pena e il potere discrezionale Nella determinazione della pena complessiva, il giudice opera secondo i criteri di discrezionalità previsti dall'art. 132 c.p. , con l'obbligo di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere.
L'art. 132 c.p. citato disciplina effettivamente il potere discrezionale del giudice e l'obbligo di motivazione.
In particolare, il giudice deve attenersi ai criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo fissati dall'art. 133 c.p. , tenendo conto delle modalità dell'azione, dell'intensità del dolo e dei precedenti penali. L'art. 533 c.p.p. conferma che, in caso di condanna per più reati, il giudice deve stabilire la pena per ciascuno di essi e poi determinare la sanzione complessiva osservando le norme sulla continuazione.
Il paragrafo cita correttamente i criteri di gravità dell'art. 133 c.p. e la procedura di determinazione della pena ex art. 533 c.p.p.
3. La posizione della Cassazione n. 6774/2022 La Cass. pen., sez. VII, n. 6774/2022 si inserisce nel solco interpretativo volto a definire i limiti e gli oneri probatori per il riconoscimento del reato continuato. I principi fondamentali richiamati dalla giurisprudenza di legittimità in questa materia riguardano:
Il paragrafo attribuisce alla sentenza 6774/2022 il tema dei limiti probatori del reato continuato, coerente con l'oggetto della fonte.
Onere di specificazione: Per il riconoscimento del medesimo disegno criminoso non è sufficiente una generica propensione a delinquere o una scelta di vita criminale, ma occorre che i singoli episodi siano stati previsti e voluti, almeno nelle linee generali, sin dal momento iniziale. Indici della continuazione: La giurisprudenza desume l'unicità del disegno criminoso da indici sintomatici quali l'identità del bene giuridico leso, la vicinanza cronologica tra i fatti, le modalità esecutive analoghe e l'unicità del movente. Applicazione in sede esecutiva: È importante ricordare che la disciplina del reato continuato può essere invocata anche dopo che le sentenze sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 671 c.p.p. , davanti al giudice dell'esecuzione, a meno che tale possibilità non sia stata espressamente esclusa in sede di cognizione.(contesto generale)
Principi generali sull'onere probatorio e indici della continuazione consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
4. Conclusioni operative L'applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 c.p. presuppone un accertamento rigoroso della componente soggettiva (il disegno unitario). La sentenza n. 6774/2022 conferma che il giudice, nell'esercitare la propria discrezionalità , deve fornire una motivazione coerente che correli i criteri di gravità del reato con l'effettiva sussistenza del nesso tra le diverse violazioni contestate.
Sintesi finale che correla correttamente l'art. 81 c.p., la discrezionalità del giudice e i criteri di gravità del reato.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
