Assegno unione civile: rilevanza dei sacrifici professionali pregressi
In sede di scioglimento dell'unione civile, la questione della valutazione dei sacrifici professionali compiuti durante la convivenza antecedente alla formale costituzione del vincolo (specialmente per periodi precedenti alla L. 76/2016, cd. Legge Cirinnà) ha trovato una risoluzione definitiva attraverso l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
1. Il quadro normativo e il rinvio all'assegno divorzile
L’art. 1, comma 25, L. 76/2016 1 stabilisce che, in caso di scioglimento dell'unione civile, si applichino le disposizioni previste dall'art. 5, L. 898/1970 (Legge sul divorzio). Tale norma prevede l'obbligo per un coniuge (o partner) di corrispondere un assegno periodico quando l'altro non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive 2.
La quantificazione dell'assegno deve tenere conto di diversi parametri:
- Le condizioni dei coniugi e il reddito di entrambi;
- Il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare;
- La formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
- La durata del matrimonio (o dell'unione civile) 2.
2. Superamento del conflitto: la rilevanza della convivenza prematrimoniale
Il conflitto interpretativo citato, riguardante la possibilità di computare il periodo di convivenza more uxorio precedente all'unione formale, è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare da Cass. Civ., S.U., n. 35385/2023).
La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della determinazione della componente compensativa dell'assegno, il giudice deve valutare i sacrifici e le rinunce professionali fatti dal partner non solo durante l'unione civile, ma anche nel periodo di convivenza stabile che l'ha preceduta. Questo approccio si fonda sulla natura composita dell'assegno (assistenziale, perequativa e compensativa), già sancita da Cass. Civ., S.U., n. 18287/2018.
3. La componente compensativa e il sacrificio professionale
In base a questo orientamento, se un partner ha sacrificato la propria carriera o capacità reddituale durante una convivenza decennale per contribuire alla famiglia (permettendo magari all'altro di consolidare la propria posizione economica), tale sacrificio ha rilevanza giuridica:
- Valutazione dei sacrifici: Il giudice deve accertare se vi sia stato un nesso causale tra le scelte di vita condivise durante la convivenza e il divario economico esistente al momento dello scioglimento dell'unione 2.
- Irrilevanza del limite temporale della L. 76/2016: Il fatto che la convivenza sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge Cirinnà non ne preclude la valutazione, poiché la convivenza di fatto è riconosciuta come una formazione sociale tutelata (art. 2 Cost.) e la legge del 2016 ne ha fornito una definizione normativa specifica 1 3.
4. Conclusioni sulla convivenza "more uxorio"
La giurisprudenza più recente sottolinea che la convivenza more uxorio deve essere caratterizzata da una stabile coabitazione e da un legame affettivo di reciproca assistenza morale e materiale 4. Quando tale convivenza sfocia in un'unione civile (o matrimonio), essa non può essere ignorata nel calcolo dell'assegno, poiché rappresenta il momento in cui si è originato il progetto di vita comune e la conseguente divisione dei ruoli che ha portato al sacrificio professionale di una delle parti.
In sintesi, l'applicazione dell'assegno ex art. 1, comma 25, L. 76/2016 1 permette oggi di valorizzare pienamente il periodo di convivenza antecedente, garantendo che la funzione compensativa dell'assegno ristori i sacrifici compiuti dal partner per il bene del nucleo familiare, indipendentemente dalla data di formalizzazione del legame.
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Fonti:
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In sede di scioglimento dell'unione civile, la questione riguardante la valutazione dei sacrifici professionali compiuti prima della formalizzazione del legame (ossia durante la convivenza di fatto antecedente alla L. 76/2016) rappresenta uno dei temi più evoluti del diritto di famiglia contemporaneo.(contesto generale)
Introduzione di contesto sul diritto di famiglia e l'evoluzione giurisprudenziale sulle unioni civili.
1. Il quadro normativo: il rinvio alla disciplina del divorzio L'art. 1, comma 25, L. 76/2016 stabilisce che, in caso di scioglimento dell'unione civile, si applichino le disposizioni contenute nell'art. 5 della Legge 898/1970 (Legge sul Divorzio).
L'art. 1 della L. 76/2016 citata nella fonte [1] disciplina le unioni civili; il rinvio alla L. 898/1970 coerente con il regime di scioglimento.
Quest'ultima norma, al comma 6, prevede che il Tribunale disponga l'obbligo di corresponsione di un assegno periodico tenendo conto di diversi parametri, tra cui: Il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare; Il contributo dato alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune; La durata del legame .
La fonte [2] riporta testualmente i criteri per l'assegno (contributo personale, economico, formazione patrimonio, durata) della legge sul divorzio.
2. La natura dell'assegno e la componente compensativa Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (in particolare a partire da Cass. civ., S.U., n. 18287/2018), l'assegno ha una natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa. La componente compensativa mira proprio a ristorare il partner che, d'accordo con l'altro, abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia, permettendo all'altro partner di concentrarsi sulla carriera e accrescere il proprio patrimonio.
La sentenza Cass. S.U. n. 18287/2018 non presente tra i documenti forniti.
3. Il superamento del conflitto: la rilevanza della convivenza antecedente Sebbene in passato vi fosse un dibattito sulla possibilità di considerare il periodo di convivenza precedente alla legge Cirinnà (o al matrimonio), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 35385/2023, ha risolto il conflitto interpretativo.
La sentenza Cass. SS.UU. n. 35385/2023 non inclusa nelle fonti fornite.
I punti cardine dell'attuale orientamento sono i seguenti: Unitarietà del legame: Se tra la convivenza di fatto e la formale unione civile vi è stata una continuità temporale e spirituale, il sacrificio professionale avvenuto durante la convivenza non può essere ignorato. Finalità perequativo-compensativa: L'assegno deve garantire un adeguamento che tenga conto dei sacrifici fatti per il progetto di vita comune, indipendentemente dal momento in cui è avvenuta la formalizzazione giuridica. Tutela costituzionale: La convivenza di fatto è riconosciuta come "formazione sociale" tutelata dall'art. 2 Cost.; negare il rilievo dei sacrifici compiuti in tale fase comporterebbe una violazione dei principi di solidarietà post-coniugale (o post-unione) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).(contesto generale)
Descrizione di principi giuridici generali sull'unitariet dei legami affettivi e finalit perequative.
4. Applicazione pratica alle Unioni Civili Per il partner che abbia vissuto una convivenza decennale antecedente alla costituzione dell'unione, l'applicazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 permette oggi di valorizzare: 1. La durata complessiva del rapporto (sommando convivenza e unione civile); 2. Le rinunce professionali documentabili avvenute durante la convivenza; 3. Il divario reddituale tra i partner al momento dello scioglimento, causato proprio dalle scelte condivise di gestione familiare.
L'applicazione dell'art. 5 L. 898/1970 per valorizzare durata e rinunce deducibile dai criteri elencati nella fonte [2].
In conclusione, l'attuale indirizzo giurisprudenziale consente di superare la barriera temporale della L. 76/2016 , permettendo al giudice di computare i sacrifici della carriera anche se risalenti a periodi in cui l'unione civile non era ancora legalmente disciplinata, purché inseriti in un progetto di vita stabile e continuativo.
Conclusione basata sull'applicazione della L. 76/2016 (fonte [1]) interpretata alla luce dell'evoluzione del diritto di famiglia.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
