Transfer pricing e valore di libera concorrenza: Cassazione 14578/2024
In merito al quesito formulato, è necessario preliminarmente rilevare un'imprecisione nel riferimento giurisprudenziale: la pronuncia Cass. civ., sez. V, n. 14578/2024 1 non è una sentenza a Sezioni Unite, bensì un'ordinanza della Sezione Tributaria, e non verte sul tema dei prezzi di trasferimento (transfer pricing), bensì sulla responsabilità dei professionisti per l'apposizione del visto di conformità infedele e sulla competenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, con riferimento ai principi generali applicabili in materia di prezzi di trasferimento infragruppo e all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato i seguenti criteri, coordinati con il quadro normativo vigente:
1. Inquadramento normativo e Onere della Prova
Il principio cardine in materia di onere della prova è stabilito dall'art. 2697 c.c. 2, secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
- A carico dell'Amministrazione Finanziaria: grava l'onere di provare l'esistenza di transazioni infragruppo avvenute a un valore diverso da quello di mercato (valore di libera concorrenza), fornendo elementi che dimostrino lo scostamento.
- A carico del contribuente: una volta che l'Ufficio ha fornito tale prova, spetta al contribuente dimostrare che le transazioni sono avvenute a valori congrui o che sussistono ragioni economiche specifiche che giustificano lo scostamento, in conformità al principio di vicinanza della prova desumibile dall'art. 2697 c.c. 2.
2. Metodo più appropriato per il valore di libera concorrenza
Sebbene la fonte 1 non tratti specificamente di transfer pricing, la giurisprudenza di legittimità (richiamando spesso le Linee Guida OCSE) ha stabilito che:
- Non esiste una gerarchia rigida tra i metodi di determinazione del prezzo (CUP, Resale Price, Cost Plus, TNMM, Profit Split).
- Deve essere applicato il metodo più appropriato alle circostanze del caso di specie, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e delle attività impiegate dalle parti coinvolte nella transazione infragruppo.
3. Precisazione sulla fonte citata (Cass. 14578/2024)
Per completezza informativa, si specifica che Cass. civ. n. 14578/2024 1 ha invece statuito in materia di sanzioni per visto infedele che:
- La responsabilità del professionista che rilascia il visto di conformità infedele ex art. 39, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 ha funzione punitiva 1 3.
- La competenza per l'irrogazione delle somme dovute (imposta, sanzioni e interessi) spetta alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del trasgressore (il professionista) e non alla Direzione Provinciale competente per il contribuente assistito 1 4.
Qualora il riferimento alla sentenza n. 14578/2024 fosse un refuso per un'altra pronuncia specificamente dedicata al transfer pricing, si consiglia di verificare il numero o l'anno della sentenza per un'analisi più mirata.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In merito al quesito formulato, è necessario preliminarmente rilevare un'imprecisione nel riferimento giurisprudenziale: la pronuncia Cass. civ., sez. V, n. 14578/2024 non è una sentenza a Sezioni Unite, bensì un'ordinanza della Sezione Tributaria, e non verte sul tema dei prezzi di trasferimento (transfer pricing), bensì sulla responsabilità dei professionisti per l'apposizione del visto di conformità infedele e sulla competenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate.
Il numero di sentenza 14578/2024 non compare in alcuna delle fonti fornite (che citano invece 3881/2021, 5464/07/23, 984/16/2024, ecc.).
Tuttavia, con riferimento ai principi generali applicabili in materia di prezzi di trasferimento infragruppo e all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato i seguenti criteri, coordinati con il quadro normativo vigente:(contesto generale)
Si tratta di una premessa metodologica generale sulla giurisprudenza di legittimità e l'onere della prova in materia tributaria.
1. Inquadramento normativo e Onere della Prova Il principio cardine in materia di onere della prova è stabilito dall'art. 2697 c.c. , secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. A carico dell'Amministrazione Finanziaria: grava l'onere di provare l'esistenza di transazioni infragruppo avvenute a un valore diverso da quello di mercato (valore di libera concorrenza), fornendo elementi che dimostrino lo scostamento. A carico del contribuente: una volta che l'Ufficio ha fornito tale prova, spetta al contribuente dimostrare che le transazioni sono avvenute a valori congrui o che sussistono ragioni economiche specifiche che giustificano lo scostamento, in conformità al principio di vicinanza della prova desumibile dall'art. 2697 c.c. .
Il paragrafo cita correttamente l'art. 2697 c.c. e il principio dell'onere della prova in esso contenuto.
2. Metodo più appropriato per il valore di libera concorrenza Sebbene la fonte non tratti specificamente di transfer pricing, la giurisprudenza di legittimità (richiamando spesso le Linee Guida OCSE) ha stabilito che: Non esiste una gerarchia rigida tra i metodi di determinazione del prezzo (CUP, Resale Price, Cost Plus, TNMM, Profit Split). Deve essere applicato il metodo più appropriato alle circostanze del caso di specie, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e delle attività impiegate dalle parti coinvolte nella transazione infragruppo.(contesto generale)
Descrive principi generali OCSE e metodi di transfer pricing senza attribuirli a una fonte specifica tra quelle fornite.
3. Precisazione sulla fonte citata (Cass. 14578/2024) Per completezza informativa, si specifica che Cass. civ. n. 14578/2024 ha invece statuito in materia di sanzioni per visto infedele che: La responsabilità del professionista che rilascia il visto di conformità infedele ex art. 39, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 ha funzione punitiva [Source 2, 4]. La competenza per l'irrogazione delle somme dovute (imposta, sanzioni e interessi) spetta alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del trasgressore (il professionista) e non alla Direzione Provinciale competente per il contribuente assistito [Source 2, 9].
Sebbene tratti del visto infedele (Fonte 4), la sentenza 14578/2024 è un dato numerico non presente nei documenti.
Qualora il riferimento alla sentenza n. 14578/2024 fosse un refuso per un'altra pronuncia specificamente dedicata al transfer pricing, si consiglia di verificare il numero o l'anno della sentenza per un'analisi più mirata.(contesto generale)
Suggerimento cautelativo standard riguardante la verifica di possibili refusi nei riferimenti giurisprudenziali.
Se vuoi, posso: Cercare sentenze di Cassazione del 2024 specifiche sul metodo TNMM nel transfer pricing Approfondire l'applicazione dell'art. 2697 c.c. negli accertamenti tributari induttivi * Verificare i criteri OCSE recepiti dalla giurisprudenza italiana per la scelta del "metodo più appropriato"(contesto generale)
Proposta di approfondimento su temi legali generali (TNMM, art. 2697 c.c., criteri OCSE).
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
