Sfratto per morosità e vizi: eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Approfondimento editoriale
Il locatore di un immobile ad uso abitativo notifica lo sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) al conduttore che ha sospeso il pagamento del canone per vizi gravi dell'immobile rendendolo parzialmente inabitabile (art. 1578 c.c.). Il conduttore eccepisce l'inadempimento del locatore ex art. 1460 c.c. Come si bilancia il diritto alla risoluzione per morosità con l'eccezione di inadempimento quando il conduttore non ha mai chiesto la riduzione del canone ex art. 1578 co. 1 c.c.?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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