Recidiva facoltativa: obbligo di motivazione Sezioni Unite 33645/2022
In merito ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022, è necessario preliminarmente chiarire un aspetto fondamentale relativo alle fonti. Sebbene la sentenza citata (Cass. civ., Sez. U, n. 33645/2022 1) esista e tratti di questioni civilistiche legate al risarcimento del danno in caso di occupazione di immobili, il quesito sollevato attiene a un tema di diritto penale: la recidiva facoltativa e l'obbligo di motivazione sulla pericolosità sociale.
Nel sistema penale italiano, la disciplina della recidiva è regolata dall'art. 99 c.p. 2 e la giurisprudenza di legittimità ha consolidato principi rigorosi sull'obbligo di motivazione specifica.
1. Inquadramento normativo della recidiva
La recidiva, disciplinata dall'art. 99 c.p. 2, consiste nella commissione di un delitto non colposo dopo una precedente condanna per un altro delitto non colposo. Salvo i casi di recidiva obbligatoria (limitati ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.), la recidiva ha natura facoltativa.
Il giudice, nell'esercitare il potere discrezionale di applicare l'aumento di pena, deve valutare se la nuova condotta sia sintomatica di una maggiore colpevolezza e di una persistente pericolosità sociale del reo, in linea con i criteri generali di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p. 3.
2. L'obbligo di motivazione specifica
L'applicazione della recidiva facoltativa richiede un onere motivazionale stringente, derivante dai principi generali del codice di rito:
- Obbligo generale di motivazione: Ai sensi dell'art. 125 c.p.p. 4, le sentenze devono essere motivate a pena di nullità.
- Contenuto della sentenza: L'art. 546 c.p.p. 5 impone che la sentenza contenga l'indicazione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, inclusa l'applicazione delle circostanze.
Secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite penali (che si riflette nei criteri interpretativi applicati dalla giurisprudenza di legittimità), il giudice non può limitarsi a verificare il dato formale della precedente condanna. Egli deve esplicitare le ragioni per cui ritiene che il nuovo episodio delittuoso, in relazione ai precedenti, esprima:
- Una maggiore colpevolezza: intesa come consapevole e più intensa ribellione agli obblighi di legge.
- Una maggiore pericolosità sociale: desunta dalla natura e dai motivi del reato, nonché dalla condotta antecedente, contemporanea e susseguente (art. 133 c.p. 3).
3. Incidenza sul giudizio di bilanciamento
L'accertamento della recidiva e la sua qualificazione sono cruciali anche per il giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p. 6. Se il giudice ritiene che la recidiva (specialmente quella reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. 2) sia prevalente o equivalente alle attenuanti, tale scelta deve essere sorretta da una motivazione che giustifichi il rigetto di una prevalenza delle attenuanti stesse.
Conclusioni operative
Qualora una sentenza applichi l'aumento per recidiva facoltativa senza illustrare i motivi per cui il nuovo reato è indicativo di una particolare pericolosità del soggetto o di un'insensibilità al trattamento sanzionatorio precedente, il provvedimento è affetto da un vizio di motivazione deducibile in Cassazione.
Nota bene: Se il riferimento alla sentenza n. 33645/2022 mirava specificamente a una pronuncia penale sulle Sezioni Unite e la recidiva, si segnala che tale numero nel 2022 appartiene alle Sezioni Unite Civili 1. Per il tema penale della recidiva facoltativa, i principi sopra esposti rappresentano il "diritto vivente" consolidato dalle Sezioni Unite penali in pronunce landmark precedenti e costantemente richiamate dalla giurisprudenza di settore.
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Fonti:
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Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In merito ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022, è necessario preliminarmente chiarire un aspetto fondamentale relativo alle fonti. Sebbene la sentenza citata (Cass. civ., Sez. U, n. 33645/2022 ) esista e tratti di questioni civilistiche legate al risarcimento del danno in caso di occupazione di immobili, il quesito sollevato attiene a un tema di diritto penale: la recidiva facoltativa e l'obbligo di motivazione sulla pericolosità sociale.
Il paragrafo identifica correttamente la sentenza n. 33645/2022 come una decisione delle Sezioni Unite Civili su questioni di occupazione immobiliare.
Nel sistema penale italiano, la disciplina della recidiva è regolata dall'art. 99 c.p. e la giurisprudenza di legittimità ha consolidato principi rigorosi sull'obbligo di motivazione specifica.
L'affermazione che la recidiva sia regolata dall'art. 99 c.p. è direttamente supportata dal testo della fonte [2].
1. Inquadramento normativo della recidiva La recidiva, disciplinata dall'art. 99 c.p. , consiste nella commissione di un delitto non colposo dopo una precedente condanna per un altro delitto non colposo. Salvo i casi di recidiva obbligatoria (limitati ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.), la recidiva ha natura facoltativa.
La definizione di recidiva come commissione di un delitto non colposo dopo una condanna per altro delitto non colposo è fedele all'art. 99 c.p.
Il giudice, nell'esercitare il potere discrezionale di applicare l'aumento di pena, deve valutare se la nuova condotta sia sintomatica di una maggiore colpevolezza e di una persistente pericolosità sociale del reo, in linea con i criteri generali di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p. .
Il richiamo all'art. 133 c.p. per la valutazione discrezionale della pena e della capacità a delinquere è coerente con la fonte [3].
2. L'obbligo di motivazione specifica L'applicazione della recidiva facoltativa richiede un onere motivazionale stringente, derivante dai principi generali del codice di rito: Obbligo generale di motivazione: Ai sensi dell'art. 125 c.p.p. , le sentenze devono essere motivate a pena di nullità. Contenuto della sentenza: L'art. 546 c.p.p. impone che la sentenza contenga l'indicazione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, inclusa l'applicazione delle circostanze.
Il paragrafo cita correttamente l'art. 125 c.p.p. sull'obbligo di motivazione a pena di nullità e l'art. 546 c.p.p. sul contenuto della sentenza.
Secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite penali (che si riflette nei criteri interpretativi applicati dalla giurisprudenza di legittimità), il giudice non può limitarsi a verificare il dato formale della precedente condanna. Egli deve esplicitare le ragioni per cui ritiene che il nuovo episodio delittuoso, in relazione ai precedenti, esprima: 1. Una maggiore colpevolezza: intesa come consapevole e più intensa ribellione agli obblighi di legge. 2. Una maggiore pericolosità sociale: desunta dalla natura e dai motivi del reato, nonché dalla condotta antecedente, contemporanea e susseguente (art. 133 c.p. ).(contesto generale)
Descrive l'orientamento interpretativo generale sulla natura non formale ma sostanziale dell'accertamento della recidiva, senza citare una fonte specifica tra quelle fornite.
3. Incidenza sul giudizio di bilanciamento L'accertamento della recidiva e la sua qualificazione sono cruciali anche per il giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p. . Se il giudice ritiene che la recidiva (specialmente quella reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. ) sia prevalente o equivalente alle attenuanti, tale scelta deve essere sorretta da una motivazione che giustifichi il rigetto di una prevalenza delle attenuanti stesse.
Il riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p. e alla recidiva reiterata ex art. 99 c. 4 c.p. è supportato dalle fonti [4] e [2].
Conclusioni operative Qualora una sentenza applichi l'aumento per recidiva facoltativa senza illustrare i motivi per cui il nuovo reato è indicativo di una particolare pericolosità del soggetto o di un'insensibilità al trattamento sanzionatorio precedente, il provvedimento è affetto da un vizio di motivazione deducibile in Cassazione.(contesto generale)
Si tratta di una sintesi delle conseguenze processuali (vizio di motivazione) derivanti dalla violazione dei principi sopra esposti, nota ai professionisti del diritto.
Nota bene: Se il riferimento alla sentenza n. 33645/2022 mirava specificamente a una pronuncia penale sulle Sezioni Unite e la recidiva, si segnala che tale numero nel 2022 appartiene alle Sezioni Unite Civili . Per il tema penale della recidiva facoltativa, i principi sopra esposti rappresentano il "diritto vivente" consolidato dalle Sezioni Unite penali in pronunce landmark precedenti e costantemente richiamate dalla giurisprudenza di settore.
Ribadisce correttamente che la sentenza 33645/2022 appartiene alle Sezioni Unite Civili, come verificabile dall'intestazione della fonte [1].
Se vuoi, posso: Cercare le sentenze penali delle Sezioni Unite che hanno definito il regime della recidiva facoltativa Approfondire i criteri dell'art. 133 c.p. applicati alla recidiva Redigere un motivo di ricorso per Cassazione per omessa motivazione sulla pericolosità sociale nella recidiva(contesto generale)
Il paragrafo contiene una proposta di assistenza e non affermazioni di fatto o di diritto che richiedano grounding nelle fonti fornite.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
