Perdita di chance: quando è danno risarcibile e non mera aspettativa
Nell'ordinamento italiano, la perdita di chance è configurabile come un danno patrimoniale che rientra nelle categorie del danno emergente o del lucro cessante quando l'inadempimento o l'illecito nega al danneggiato la possibilità di conseguire un vantaggio economico 1, 2.
Di seguito si delineano le condizioni e i criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento di tale posta risarcitoria.
1. Inquadramento normativo e distinzione dall'aspettativa
La perdita di chance si colloca nell'ambito del danno patrimoniale, declinato come lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. 1. La distinzione fondamentale tra danno risarcibile e mera aspettativa risiede nella natura dell'interesse leso:
- Mera aspettativa: è una speranza soggettiva o una possibilità generica, priva di elementi oggettivi che ne autorizzino la ragionevole previsione.
- Perdita di chance: è la distruzione di una entità patrimoniale a sé stante, consistente nella possibilità di ottenere un risultato utile, che deve essere già presente nel patrimonio del danneggiato al momento dell'illecito o dell'inadempimento 2, 3.
2. Condizioni per la risarcibilità
Perché la chance sia risarcibile come danno autonomo, devono concorrere i seguenti requisiti:
- Attualità e concretezza: La possibilità di conseguire il vantaggio deve essere reale. Non basta un'ipotesi astratta, ma occorre che il danneggiato si trovasse in una situazione giuridica o di fatto idonea a fargli raggiungere il risultato sperato (es. la partecipazione a un concorso, la pendenza di una trattativa avanzata).
- Nesso di causalità: Deve sussistere un rapporto causale immediato e diretto tra la condotta (dolosa o colposa) e la perdita della possibilità, secondo il criterio del "più probabile che non" 1, 4.
- Prova della probabilità: Il danneggiato ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, che esistesse una probabilità seria e consistente di successo 5. Se la probabilità è estremamente bassa (prossima allo zero), il danno degrada a mera aspettativa irrisarcibile.
3. Orientamenti della giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione affronta la questione della perdita di chance analizzando la consistenza del nesso causale e l'effettività della lesione subita. Pertanto:
- Autonomia del danno: L'accertamento del danno da perdita di chance richiede che la probabilità perduta non sia meramente ipotetica, ma solida e qualificata, tale da integrare un'effettiva lesione della sfera patrimoniale o personale 6, 5.
- Criterio eziologico: Ai fini del risarcimento, occorre verificare che la condotta illecita abbia agito come causa o concausa determinante nella perdita della possibilità di conseguire il risultato utile 4.
- Esclusione per condotta inerte: Il diritto al risarcimento può essere escluso o limitato qualora il danneggiato, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il pregiudizio, rilevando tale condotta ai sensi dell'art. 1227 c.c. nel perimetro del nesso di causalità giuridica 7.
4. Liquidazione del danno
Poiché la perdita di chance colpisce un'entità per sua natura incerta, la liquidazione avviene solitamente su base equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. 8. Il giudice di merito valuta la misura del risarcimento in proporzione alla probabilità di successo che è stata perduta: se, ad esempio, la probabilità di vincere un appalto era del 30%, il risarcimento sarà parametrato a tale percentuale del profitto sperato, tenendo conto delle circostanze del caso concreto 8, 3.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Nell'ordinamento italiano, la perdita di chance è configurabile come un danno patrimoniale che rientra nelle categorie del danno emergente o del lucro cessante quando l'inadempimento o l'illecito nega al danneggiato la possibilità di conseguire un vantaggio economico (#cite-source-1), (#cite-source-2).
Il paragrafo collega correttamente la perdita di chance al danno emergente/lucro cessante e cita gli artt. 1223 e 2043 c.c. presenti nelle fonti.
Di seguito si delineano le condizioni e i criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento di tale posta risarcitoria.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva che delinea la struttura dell'argomentazione senza citare fonti specifiche o fatti determinati.
1. Inquadramento normativo e distinzione dall'aspettativa La perdita di chance si colloca nell'ambito del danno patrimoniale, declinato come lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. (#cite-source-1). La distinzione fondamentale tra danno risarcibile e mera aspettativa risiede nella natura dell'interesse leso: Mera aspettativa: è una speranza soggettiva o una possibilità generica, priva di elementi oggettivi che ne autorizzino la ragionevole previsione. Perdita di chance: è la distruzione di una entità patrimoniale a sé stante, consistente nella possibilità di ottenere un risultato utile, che deve essere già presente nel patrimonio del danneggiato al momento dell'illecito o dell'inadempimento (#cite-source-2), (#cite-source-5).
L'inquadramento del lucro cessante nell'art. 1223 c.c. è supportato dal testo della norma fornito nella Fonte 1.
2. Condizioni per la risarcibilità Perché la chance sia risarcibile come danno autonomo, devono concorrere i seguenti requisiti: Attualità e concretezza: La possibilità di conseguire il vantaggio deve essere reale. Non basta un'ipotesi astratta, ma occorre che il danneggiato si trovasse in una situazione giuridica o di fatto idonea a fargli raggiungere il risultato sperato (es. la partecipazione a un concorso, la pendenza di una trattativa avanzata). Nesso di causalità: Deve sussistere un rapporto causale immediato e diretto tra la condotta (dolosa o colposa) e la perdita della possibilità, secondo il criterio del "più probabile che non" (#cite-source-1), (#cite-source-8). Prova della probabilità: Il danneggiato ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, che esistesse una probabilità seria e consistente di successo (#cite-source-7). Se la probabilità è estremamente bassa (prossima allo zero), il danno degrada a mera aspettativa irrisarcibile.(contesto generale)
Descrive criteri generali di risarcibilità della chance (attualità e concretezza) comuni nella dottrina e giurisprudenza senza riferimenti a fonti specifiche.
3. Orientamenti della giurisprudenza di legittimità La Corte di Cassazione affronta la questione della perdita di chance analizzando la consistenza del nesso causale e l'effettività della lesione subita. Pertanto: Autonomia del danno: L'accertamento del danno da perdita di chance richiede che la probabilità perduta non sia meramente ipotetica, ma solida e qualificata, tale da integrare un'effettiva lesione della sfera patrimoniale o personale (#cite-source-4), (#cite-source-7). Criterio eziologico: Ai fini del risarcimento, occorre verificare che la condotta illecita abbia agito come causa o concausa determinante nella perdita della possibilità di conseguire il risultato utile (#cite-source-8). Esclusione per condotta inerte: Il diritto al risarcimento può essere escluso o limitato qualora il danneggiato, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il pregiudizio, rilevando tale condotta ai sensi dell'art. 1227 c.c. nel perimetro del nesso di causalità giuridica (#cite-source-6).(contesto generale)
Espone l'orientamento generale della Cassazione sull'autonomia del danno da perdita di chance come concetto giuridico astratto.
4. Liquidazione del danno Poiché la perdita di chance colpisce un'entità per sua natura incerta, la liquidazione avviene solitamente su base equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (#cite-source-3). Il giudice di merito valuta la misura del risarcimento in proporzione alla probabilità di successo che è stata perduta: se, ad esempio, la probabilità di vincere un appalto era del 30%, il risarcimento sarà parametrato a tale percentuale del profitto sperato, tenendo conto delle circostanze del caso concreto (#cite-source-3), (#cite-source-5).
Il riferimento alla liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. è confermato dal testo dell'art. 2056 c.c. nella Fonte 3.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
