Nullità clausola esclusione fideiussione ex art. 3 D.Lgs. 122/2005
In relazione alla validità delle clausole limitative inserite nelle polizze fideiussorie emesse ai sensi della normativa a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, si espone quanto segue in base alla disciplina del D.Lgs. 122/2005 e ai principi del codice civile.
1. Inquadramento normativo: l'imperatività della tutela
L'art. 2 del D.Lgs. 122/2005 impone al costruttore l'obbligo di procurare e consegnare all'acquirente una fideiussione a garanzia delle somme riscosse prima del trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente 1.
L'art. 3 del medesimo decreto definisce rigidamente l'oggetto e l'operatività di tale garanzia, stabilendo che essa deve garantire la restituzione delle somme nel caso in cui il costruttore incorra in una "situazione di crisi" 2. La norma elenca tassativamente tali situazioni, includendo:
- La pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento (oggi liquidazione giudiziale);
- La presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- La pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza 2.
2. Nullità della clausola per contrarietà a norme imperative
La disciplina introdotta dal D.Lgs. 122/2005 ha natura imperativa ed inderogabile, in quanto finalizzata alla protezione di un contraente debole e alla stabilità del mercato immobiliare.
Una clausola che escluda la copertura in caso di "procedura concorsuale volontaria" (come il concordato preventivo o l'accesso alla liquidazione su domanda dello stesso debitore) si pone in diretto contrasto con l'art. 3, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 122/2005, che individua proprio nella domanda di concordato uno dei presupposti automatici di escussione 2.
Ai sensi dell'art. 1418 c.c., il contratto (o la singola clausola) è nullo quando è contrario a norme imperative 3. Nel caso di specie, la clausola limitativa è affetta da nullità parziale poiché mira a restringere il perimetro di una garanzia che la legge definisce come minima e obbligatoria.
3. Inopponibilità dell'esclusione e integrazione del contratto
Il fideiussore non può opporre validamente tale eccezione all'acquirente per le seguenti ragioni:
- Inopponibilità delle eccezioni: Sebbene l'art. 1945 c.c. consenta in generale al fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale 4, tale facoltà incontra un limite invalicabile nelle norme speciali che regolano le fideiussioni coatte (ovvero imposte dalla legge).
- Sostituzione automatica: In virtù dell'art. 1419, comma 2, c.c., la nullità della clausola limitativa non travolge l'intera polizza fideiussoria, ma la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa 5. Pertanto, la garanzia si considera operante per tutte le "situazioni di crisi" previste dall'art. 3 del D.Lgs. 122/2005, indipendentemente dalla natura (volontaria o coatta) della procedura.
- Irrilevanza del rapporto costruttore-fideiussore: L'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 122/2005 specifica espressamente che persino il mancato pagamento del premio non è opponibile all'acquirente 2, a conferma del fatto che il diritto del beneficiario è protetto da eccezioni derivanti dal rapporto sottostante o da pattuizioni limitative atipiche.
4. Conclusioni operative
La clausola che esclude la copertura per le procedure concorsuali volontarie è nulla e priva di effetti verso l'acquirente. Quest'ultimo, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale del costruttore (o di altra situazione di crisi ex art. 3), può procedere all'escussione della fideiussione nei termini previsti dalla legge.
Si segnala inoltre che, in caso di liquidazione giudiziale, le sorti del contratto preliminare sono regolate dall'art. 173 del Codice della Crisi (CCII) 6, ma l'escussione della fideiussione rimane il rimedio primario per il recupero degli acconti versati qualora il curatore non subentri nel contratto 2.
Se vuoi, posso:
Fonti:
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In relazione alla validità delle clausole limitative inserite nelle polizze fideiussorie emesse ai sensi della normativa a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, si espone quanto segue in base alla disciplina del D.Lgs. 122/2005 e ai principi del codice civile.(contesto generale)
Introduzione generale che inquadra la materia senza citare contenuti normativi specifici non presenti.
1. Inquadramento normativo: l'imperatività della tutela L'art. 2 del D.Lgs. 122/2005 impone al costruttore l'obbligo di procurare e consegnare all'acquirente una fideiussione a garanzia delle somme riscosse prima del trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente .
L'obbligo di fideiussione a pena di nullità relativa è previsto espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 122/2005.
L'art. 3 del medesimo decreto definisce rigidamente l'oggetto e l'operatività di tale garanzia, stabilendo che essa deve garantire la restituzione delle somme nel caso in cui il costruttore incorra in una "situazione di crisi" . La norma elenca tassativamente tali situazioni, includendo: La pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento (oggi liquidazione giudiziale); La presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; La pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza .
L'art. 3 definisce la situazione di crisi e include la sentenza dichiarativa di fallimento (ora liquidazione giudiziale).
2. Nullità della clausola per contrarietà a norme imperative La disciplina introdotta dal D.Lgs. 122/2005 ha natura imperativa ed inderogabile, in quanto finalizzata alla protezione di un contraente debole e alla stabilità del mercato immobiliare.(contesto generale)
Descrizione della natura imperativa della norma a tutela del contraente debole, principio generale del diritto.
Una clausola che escluda la copertura in caso di "procedura concorsuale volontaria" (come il concordato preventivo o l'accesso alla liquidazione su domanda dello stesso debitore) si pone in diretto contrasto con l'art. 3, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 122/2005, che individua proprio nella domanda di concordato uno dei presupposti automatici di escussione .
L'art. 3, comma 2, lett. c) include espressamente la presentazione della domanda di concordato tra le situazioni di crisi.
Ai sensi dell'art. 1418 c.c., il contratto (o la singola clausola) è nullo quando è contrario a norme imperative . Nel caso di specie, la clausola limitativa è affetta da nullità parziale poiché mira a restringere il perimetro di una garanzia che la legge definisce come minima e obbligatoria.
L'art. 1418 c.c. sancisce la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative.
3. Inopponibilità dell'esclusione e integrazione del contratto Il fideiussore non può opporre validamente tale eccezione all'acquirente per le seguenti ragioni: Inopponibilità delle eccezioni: Sebbene l'art. 1945 c.c. consenta in generale al fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale , tale facoltà incontra un limite invalicabile nelle norme speciali che regolano le fideiussioni coatte (ovvero imposte dalla legge). Sostituzione automatica: In virtù dell'art. 1419, comma 2, c.c., la nullità della clausola limitativa non travolge l'intera polizza fideiussoria, ma la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa . Pertanto, la garanzia si considera operante per tutte le "situazioni di crisi" previste dall'art. 3 del D.Lgs. 122/2005, indipendentemente dalla natura (volontaria o coatta) della procedura. Irrilevanza del rapporto costruttore-fideiussore: L'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 122/2005 specifica espressamente che persino il mancato pagamento del premio non è opponibile all'acquirente , a conferma del fatto che il diritto del beneficiario è protetto da eccezioni derivanti dal rapporto sottostante o da pattuizioni limitative atipiche.
L'art. 1945 c.c. disciplina le eccezioni opponibili dal fideiussore, citato correttamente nel paragrafo.
4. Conclusioni operative La clausola che esclude la copertura per le procedure concorsuali volontarie è nulla e priva di effetti verso l'acquirente. Quest'ultimo, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale del costruttore (o di altra situazione di crisi ex art. 3), può procedere all'escussione della fideiussione nei termini previsti dalla legge.
Conclusione coerente con l'art. 3 del D.Lgs. 122/2005 circa l'escussione in caso di crisi.
Si segnala inoltre che, in caso di liquidazione giudiziale, le sorti del contratto preliminare sono regolate dall'art. 173 del Codice della Crisi (CCII) , ma l'escussione della fideiussione rimane il rimedio primario per il recupero degli acconti versati qualora il curatore non subentri nel contratto .
L'art. 173 CCII (D.Lgs. 14/2019) è citato correttamente in relazione alla liquidazione giudiziale.
Se vuoi, posso: Cercare sentenze di Cassazione specifiche sulla nullità delle clausole atipiche nelle fideiussioni ex D.Lgs. 122/2005 Approfondire la procedura di escussione della garanzia ai sensi dell'art. 3, comma 4 * Redigere una diffida formale per l'escussione della polizza nei confronti del fideiussore che oppone il diniego(contesto generale)
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