Fideiussione omnibus: nullità e deroghe agli artt. 1956 e 1957 c.c.
La questione della validità delle fideiussioni omnibus redatte su moduli uniformi (schema ABI) rappresenta uno dei temi più rilevanti nel diritto bancario recente, risolto definitivamente dall'intervento della Suprema Corte.
1. Inquadramento normativo e normativa antitrust
La fideiussione omnibus è il contratto con cui il garante risponde delle obbligazioni future o condizionali del debitore, previo fissaggio di un importo massimo garantito, ai sensi dell'art. 1938 c.c. 1.
Il contrasto con la normativa antitrust sorge in relazione all'art. 2 della L. 287/1990 2, che vieta le intese tra imprese volte a fissare condizioni contrattuali che restringano o falsino la concorrenza. Nel 2005, la Banca d'Italia (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza nel settore bancario) aveva accertato che lo schema ABI per le fideiussioni omnibus conteneva clausole lesive della concorrenza, poiché applicate in modo uniforme da gran parte degli istituti di credito.
2. Le clausole oggetto di censura
Le clausole ritenute illecite perché riproduttive dell'intesa nulla a monte sono principalmente tre:
- Deroga all'art. 1957 c.c. (clausola di sopravvivenza): l'art. 1957 c.c. 3 prevede che il fideiussore sia liberato se il creditore non agisce contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza. La clausola ABI impone invece al fideiussore di rimanere obbligato anche se la banca non ha proposto istanze entro tale termine.
- Deroga all'art. 1956 c.c. (clausola di reviviscenza): l'art. 1956 c.c. 4 stabilisce che il fideiussore è liberato se il creditore concede credito al debitore pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali senza autorizzazione del garante. Lo schema ABI prevede una rinuncia preventiva a tale liberazione.
- Clausola di esclusione dell'eccezione di invalidità: volta a rendere la garanzia impermeabile alle vicende dell'obbligazione principale.
3. Orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite
Con la sentenza landmark Cass. civ., Sez. Un., n. 41994/2021 5, la Suprema Corte ha chiarito gli effetti della nullità dell'intesa a monte (lo schema ABI) sul contratto a valle (la singola fideiussione firmata dal cliente).
I principi affermati sono i seguenti:
- Nullità parziale: i contratti di fideiussione a valle che riproducono le clausole dello schema ABI sono affetti da nullità parziale ex art. 1419 c.c. 6.
- Conservazione del contratto: la nullità colpisce esclusivamente le singole clausole di deroga (artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI), mentre il resto del contratto rimane valido ed efficace 5 6. Questo avviene perché si presume che le parti avrebbero comunque voluto il contratto di garanzia anche senza le clausole illecite.
- Legittimazione: la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (nullità assoluta) e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Conclusione operative
L'accertamento della nullità parziale comporta che la fideiussione torni ad essere disciplinata dalle norme di legge inderogabili o dalle norme suppletive codicistiche:
- Il fideiussore potrà eccepire la decadenza della banca se questa non ha agito entro i termini dell'art. 1957 c.c. 3.
- Il fideiussore potrà invocare la liberazione ex art. 1956 c.c. 4 se la banca ha continuato a finanziare il debitore in crisi senza informare il garante.
In sede giudiziale, l'attore deve fornire la prova dell'esistenza dell'intesa illecita, solitamente prodotta mediante il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, che funge da prova privilegiata 5.
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Fonti:
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La questione della validità delle fideiussioni omnibus redatte su moduli uniformi (schema ABI) rappresenta uno dei temi più rilevanti nel diritto bancario recente, risolto definitivamente dall'intervento della Suprema Corte.
Il paragrafo introduce correttamente il tema della validità delle fideiussioni ABI risolto dalla sentenza n. 41994/2021 citata nella fonte [1].
1. Inquadramento normativo e normativa antitrust La fideiussione omnibus è il contratto con cui il garante risponde delle obbligazioni future o condizionali del debitore, previo fissaggio di un importo massimo garantito, ai sensi dell'art. 1938 c.c. .
La definizione di fideiussione omnibus e il riferimento all'importo massimo garantito corrispondono al testo dell'art. 1938 c.c. nella fonte [5].
Il contrasto con la normativa antitrust sorge in relazione all'art. 2 della L. 287/1990 , che vieta le intese tra imprese volte a fissare condizioni contrattuali che restringano o falsino la concorrenza. Nel 2005, la Banca d'Italia (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza nel settore bancario) aveva accertato che lo schema ABI per le fideiussioni omnibus conteneva clausole lesive della concorrenza, poiché applicate in modo uniforme da gran parte degli istituti di credito.
Il riferimento all'art. 2 L. 287/1990 è coerente con la fonte [2]. Il richiamo al provvedimento Banca d'Italia 2005 è un dato storico presupposto dalla sentenza in [1].
2. Le clausole oggetto di censura Le clausole ritenute illecite perché riproduttive dell'intesa nulla a monte sono principalmente tre: Deroga all'art. 1957 c.c. (clausola di sopravvivenza): l'art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore sia liberato se il creditore non agisce contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza. La clausola ABI impone invece al fideiussore di rimanere obbligato anche se la banca non ha proposto istanze entro tale termine. Deroga all'art. 1956 c.c. (clausola di reviviscenza): l'art. 1956 c.c. stabilisce che il fideiussore è liberato se il creditore concede credito al debitore pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali senza autorizzazione del garante. Lo schema ABI prevede una rinuncia preventiva a tale liberazione. Clausola di esclusione dell'eccezione di invalidità: volta a rendere la garanzia impermeabile alle vicende dell'obbligazione principale.
Il paragrafo descrive correttamente il contenuto dell'art. 1957 c.c. (termine di sei mesi per l'istanza del creditore) presente nella fonte [3].
3. Orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite Con la sentenza landmark Cass. civ., Sez. Un., n. 41994/2021 , la Suprema Corte ha chiarito gli effetti della nullità dell'intesa a monte (lo schema ABI) sul contratto a valle (la singola fideiussione firmata dal cliente).
La citazione della sentenza Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 e il suo oggetto (effetti dell'intesa a monte sul contratto a valle) sono confermati dalla fonte [1].
I principi affermati sono i seguenti: Nullità parziale: i contratti di fideiussione a valle che riproducono le clausole dello schema ABI sono affetti da nullità parziale ex art. 1419 c.c. . Conservazione del contratto: la nullità colpisce esclusivamente le singole clausole di deroga (artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI), mentre il resto del contratto rimane valido ed efficace [Source 1, 6]. Questo avviene perché si presume che le parti avrebbero comunque voluto il contratto di garanzia anche senza le clausole illecite. Legittimazione: la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (nullità assoluta) e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
I principi di nullità parziale ex art. 1419 c.c. e conservazione del contratto sono i punti cardine della decisione delle Sezioni Unite riportata nella fonte [1].
4. Conclusione operative L'accertamento della nullità parziale comporta che la fideiussione torni ad essere disciplinata dalle norme di legge inderogabili o dalle norme suppletive codicistiche: 1. Il fideiussore potrà eccepire la decadenza della banca se questa non ha agito entro i termini dell'art. 1957 c.c. . 2. Il fideiussore potrà invocare la liberazione ex art. 1956 c.c. se la banca ha continuato a finanziare il debitore in crisi senza informare il garante.
Il paragrafo applica correttamente le conseguenze legali (artt. 1957 e 1956 c.c.) derivanti dalla nullità delle clausole derogatorie, fonti [3] e [4].
In sede giudiziale, l'attore deve fornire la prova dell'esistenza dell'intesa illecita, solitamente prodotta mediante il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, che funge da prova privilegiata .
Il valore di prova privilegiata del provvedimento amministrativo è un principio di diritto consolidato richiamato nella motivazione della sentenza [1].
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
