La disciplina CFC ex art. 167 TUIR e le novità del D.Lgs. 209/2023
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC), regolata dall'art. 167 del TUIR, ha subito una profonda revisione ad opera del D.Lgs. 209/2023 1, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Le modifiche mirano a semplificare l'onere probatorio per i contribuenti e ad allineare la normativa nazionale alle direttive europee (ATAD) e ai nuovi standard globali (Pillar Two).
1. Inquadramento normativo e presupposti di applicazione
La disciplina CFC si applica ai soggetti residenti in Italia che controllano (direttamente o indirettamente) soggetti non residenti che integrano determinati requisiti di bassa tassazione 1.
Secondo il nuovo testo dell'art. 167, comma 4, lett. a) TUIR, la disciplina scatta quando i soggetti controllati 1:
- Sono assoggettati a una tassazione effettiva inferiore al 15% (cd. Effective Tax Rate o ETR);
- In alternativa, qualora non sia possibile verificare il primo criterio o manchi la certificazione del bilancio, si deve verificare che la tassazione effettiva sia inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora fossero stati residenti in Italia 1.
2. Il calcolo del Tax Rate Effettivo (ETR)
Il D.Lgs. 209/2023 ha introdotto una metodologia analitica per il calcolo del tasso di tassazione effettiva della controllata estera 1.
L'ETR è determinato dal rapporto tra 1:
- Numeratore: somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel bilancio d'esercizio della controllata;
- Denominatore: utile ante imposte risultante dal medesimo bilancio.
Un elemento di novità cruciale riguarda la rilevanza delle imposte pagate all'estero, che vengono computate ai fini del raggiungimento della soglia del 15% 1.
3. L'esimente della "Substance"
La disciplina CFC può essere disapplicata se il soggetto residente dimostra che la controllata estera esercita un'attività economica effettiva, supportata da un'adeguata dotazione di personale, attrezzature, attività e locali (cd. substance).
Le novità del 2023 rafforzano l'importanza della revisione e certificazione del bilancio 1:
- L'utilizzo del criterio dell'ETR al 15% è subordinato alla condizione che il bilancio della controllata sia oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori autorizzati nello Stato estero 1.
- Tali esiti devono essere utilizzati dal revisore della controllante italiana ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato 1.
4. Il coordinamento con la disciplina nazionale
Il D.Lgs. 209/2023 ha aggiornato le condizioni di accesso ai criteri semplificati per la determinazione della tassazione effettiva 1:
- Requisiti: l'applicazione dei criteri di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 167 TUIR è vincolata alla certificazione dei bilanci della controllata estera 1;
- Obiettivo: la norma mira a ridurre i conflitti interpretativi sulla determinazione del carico fiscale reale nei paesi a fiscalità agevolata 1.
Conclusione operativa
La riforma semplifica il monitoraggio delle CFC legandolo a un parametro fisso (15%) coincidente con la Global Minimum Tax. Tuttavia, l'accesso a queste semplificazioni richiede un elevato standard di trasparenza contabile, rendendo la certificazione del bilancio estero un requisito essenziale per la gestione del rischio fiscale internazionale 1.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC), regolata dall'art. 167 del TUIR, ha subito una profonda revisione ad opera del D.Lgs. 209/2023 , emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Le modifiche mirano a semplificare l'onere probatorio per i contribuenti e ad allineare la normativa nazionale alle direttive europee (ATAD) e ai nuovi standard globali (Pillar Two).
Il paragrafo descrive correttamente la modifica dell'art. 167 TUIR ad opera del D.Lgs. 209/2023, citato nella Fonte 1.
1. Inquadramento normativo e presupposti di applicazione La disciplina CFC si applica ai soggetti residenti in Italia che controllano (direttamente o indirettamente) soggetti non residenti che integrano determinati requisiti di bassa tassazione .(contesto generale)
Descrizione generale dell'ambito di applicazione della disciplina CFC, nota nel diritto tributario italiano.
Secondo il nuovo testo dell'art. 167, comma 4, lett. a) TUIR, la disciplina scatta quando i soggetti controllati : Sono assoggettati a una tassazione effettiva inferiore al 15% (cd. Effective Tax Rate o ETR); In alternativa, qualora non sia possibile verificare il primo criterio o manchi la certificazione del bilancio, si deve verificare che la tassazione effettiva sia inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora fossero stati residenti in Italia .
Corrisponde al testo dell'art. 167, comma 4, lett. a) TUIR come modificato dalla Fonte 1, inclusa la soglia del 15%.
2. Il calcolo del Tax Rate Effettivo (ETR) Il D.Lgs. 209/2023 ha introdotto una metodologia analitica per il calcolo del tasso di tassazione effettiva della controllata estera .
La Fonte 1 introduce esplicitamente la metodologia per il calcolo della tassazione effettiva (ETR).
L'ETR è determinato dal rapporto tra : 1. Numeratore: somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel bilancio d'esercizio della controllata; 2. Denominatore: utile ante imposte risultante dal medesimo bilancio.
Riproduce fedelmente la formula del rapporto tra imposte (correnti, anticipate, differite) e utile ante imposte definita nella Fonte 1.
Un elemento di novità cruciale riguarda la rilevanza delle imposte pagate all'estero, che vengono computate ai fini del raggiungimento della soglia del 15% .
La rilevanza delle imposte per la soglia del 15% è desumibile dal meccanismo di calcolo descritto nella Fonte 1.
3. L'esimente della "Substance" La disciplina CFC può essere disapplicata se il soggetto residente dimostra che la controllata estera esercita un'attività economica effettiva, supportata da un'adeguata dotazione di personale, attrezzature, attività e locali (cd. substance).(contesto generale)
L'esimente della 'substance' è un principio generale della disciplina CFC preesistente e non specifico della Fonte 1.
Le novità del 2023 rafforzano l'importanza della revisione e certificazione del bilancio : L'utilizzo del criterio dell'ETR al 15% è subordinato alla condizione che il bilancio della controllata sia oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori autorizzati nello Stato estero . Tali esiti devono essere utilizzati dal revisore della controllante italiana ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato .
La Fonte 1 stabilisce espressamente che il bilancio deve essere oggetto di revisione e certificazione.
4. Il coordinamento con la disciplina nazionale Il D.Lgs. 209/2023 ha aggiornato le condizioni di accesso ai criteri semplificati per la determinazione della tassazione effettiva : Requisiti: l'applicazione dei criteri di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 167 TUIR è vincolata alla certificazione dei bilanci della controllata estera ; Obiettivo: la norma mira a ridurre i conflitti interpretativi sulla determinazione del carico fiscale reale nei paesi a fiscalità agevolata .
Conferma il legame tra i criteri del comma 4, lett. a) e la certificazione dei bilanci previsto dalla Fonte 1.
Conclusione operativa La riforma semplifica il monitoraggio delle CFC legandolo a un parametro fisso (15%) coincidente con la Global Minimum Tax. Tuttavia, l'accesso a queste semplificazioni richiede un elevato standard di trasparenza contabile, rendendo la certificazione del bilancio estero un requisito essenziale per la gestione del rischio fiscale internazionale .(contesto generale)
Sintesi conclusiva basata su principi generali di trasparenza e coordinamento internazionale (Global Minimum Tax).
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
