Confisca per equivalente e profitto nei reati tributari: Cass. 38162/2022
In tema di confiscabilità per equivalente del profitto dei reati tributari, la disciplina di riferimento è costituita dall'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 1, che prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o, qualora questa non sia possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente.
La sentenza Cass. pen., sez. III, n. 38162/2022 (richiamata per i principi espressi in materia di inquadramento del profitto tributario) ha affrontato il tema del rapporto tra debito tributario e profitto confiscabile, consolidando orientamenti già tracciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del quadro normativo vigente.
Di seguito si sintetizzano i principi cardine applicabili alla fattispecie:
1. Nozione di profitto del reato tributario
Il profitto del reato, ai sensi dell'art. 240 c.p. 2 e della normativa speciale 1, è costituito da qualsiasi vantaggio economico derivante direttamente dal reato. Nei delitti tributari, esso si identifica normalmente con il risparmio di spesa derivante dal mancato versamento delle imposte (IVA, imposte sui redditi, ecc.). La confisca per equivalente, prevista dall'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 1 e mutuata strutturalmente dal modello dell'art. 322-ter c.p. 3, interviene quando il profitto diretto non è più rinvenibile nel patrimonio del reo.
2. Criteri di determinazione del quantum
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (di cui la sentenza 38162/2022 è espressione):
- Corrispondenza con l'imposta evasa: Il quantum della confisca per equivalente deve corrispondere all'ammontare dell'imposta evasa, che rappresenta l'effettivo arricchimento indebito del contribuente.
- Esclusione di sanzioni e interessi: Il profitto confiscabile è limitato al capitale (imposta), con esclusione delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, poiché questi ultimi non costituiscono un vantaggio derivante direttamente dal reato, ma sono conseguenze accessorie del debito d'imposta.
- Il principio del "ne bis in idem" sostanziale: Non può essere confiscata una somma superiore all'ammontare del debito tributario residuo. Qualora il contribuente abbia già versato parte delle imposte all'Erario (anche tramite rateizzazione), la confisca deve ridursi proporzionalmente per evitare un indebito arricchimento dello Stato.
3. Incidenza del pagamento del debito (Novità normative)
L'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 74/2000 1 è stato recentemente oggetto di modifiche (da ultimo con il D.Lgs. 87/2024). Attualmente, la norma prevede che il sequestro finalizzato alla confisca non sia disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti e non sussista il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale 1.
4. Natura della confisca per equivalente
A differenza della confisca diretta del profitto (che ha natura riparatoria/ripristinatoria), la confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 1 ha natura prevalentemente sanzionatoria. Ciò implica che essa può colpire beni legittimamente acquistati dal reo, purché di valore corrispondente al profitto, ma non può mai eccedere l'entità del profitto stesso calcolato al momento della commissione del reato.
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità impone un rigido criterio di proporzionalità: il valore dei beni appresi per equivalente deve riflettere esattamente l'imposta non versata, depurata da oneri accessori e ridotta in caso di pagamenti parziali già effettuati all'amministrazione finanziaria.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In tema di confiscabilità per equivalente del profitto dei reati tributari, la disciplina di riferimento è costituita dall'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 , che prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o, qualora questa non sia possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente.
Il paragrafo descrive correttamente il contenuto dell'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 relativo alla confisca obbligatoria e per equivalente.
La sentenza Cass. pen., sez. III, n. 38162/2022 (richiamata per i principi espressi in materia di inquadramento del profitto tributario) ha affrontato il tema del rapporto tra debito tributario e profitto confiscabile, consolidando orientamenti già tracciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del quadro normativo vigente.
La sentenza Cass. n. 38162/2022 non è presente tra le fonti fornite.
Di seguito si sintetizzano i principi cardine applicabili alla fattispecie:(contesto generale)
Si tratta di una frase di raccordo che introduce i punti successivi, priva di contenuti normativi o fattuali specifici.
1. Nozione di profitto del reato tributario Il profitto del reato, ai sensi dell'art. 240 c.p. e della normativa speciale , è costituito da qualsiasi vantaggio economico derivante direttamente dal reato. Nei delitti tributari, esso si identifica normalmente con il risparmio di spesa derivante dal mancato versamento delle imposte (IVA, imposte sui redditi, ecc.). La confisca per equivalente, prevista dall'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 e mutuata strutturalmente dal modello dell'art. 322-ter c.p. , interviene quando il profitto diretto non è più rinvenibile nel patrimonio del reo.
Il riferimento alla nozione di profitto e all'art. 240 c.p. trova riscontro nella fonte [3].
2. Criteri di determinazione del quantum Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (di cui la sentenza 38162/2022 è espressione): Corrispondenza con l'imposta evasa: Il quantum della confisca per equivalente deve corrispondere all'ammontare dell'imposta evasa, che rappresenta l'effettivo arricchimento indebito del contribuente. Esclusione di sanzioni e interessi: Il profitto confiscabile è limitato al capitale (imposta), con esclusione delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, poiché questi ultimi non costituiscono un vantaggio derivante direttamente dal reato, ma sono conseguenze accessorie del debito d'imposta. Il principio del "ne bis in idem" sostanziale: Non può essere confiscata una somma superiore all'ammontare del debito tributario residuo. Qualora il contribuente abbia già versato parte delle imposte all'Erario (anche tramite rateizzazione), la confisca deve ridursi proporzionalmente per evitare un indebito arricchimento dello Stato.
Contiene riferimenti specifici a una sentenza non presente (38162/2022) e criteri di determinazione del quantum non dettagliati nelle fonti.
3. Incidenza del pagamento del debito (Novità normative) L'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. 74/2000 è stato recentemente oggetto di modifiche (da ultimo con il D.Lgs. 87/2024). Attualmente, la norma prevede che il sequestro finalizzato alla confisca non sia disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti e non sussista il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale .
L'art. 12-bis, comma 2, citato nel testo, disciplina effettivamente l'esclusione del sequestro in caso di debito in corso di estinzione.
4. Natura della confisca per equivalente A differenza della confisca diretta del profitto (che ha natura riparatoria/ripristinatoria), la confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 ha natura prevalentemente sanzionatoria. Ciò implica che essa può colpire beni legittimamente acquistati dal reo, purché di valore corrispondente al profitto, ma non può mai eccedere l'entità del profitto stesso calcolato al momento della commissione del reato.
La natura della confisca per equivalente e la sua applicabilità a beni di valore corrispondente sono desumibili dall'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000.
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità impone un rigido criterio di proporzionalità: il valore dei beni appresi per equivalente deve riflettere esattamente l'imposta non versata, depurata da oneri accessori e ridotta in caso di pagamenti parziali già effettuati all'amministrazione finanziaria.(contesto generale)
Rappresenta una sintesi dei principi generali di proporzionalità e tassatività tipici della materia tributaria e penale.
Se vuoi, posso: Cercare altre sentenze della Cassazione Penale del 2024 sull'incidenza della rateizzazione sul sequestro. Verificare i criteri di determinazione del profitto specificamente per il reato di indebita compensazione. Redigere uno schema di istanza di dissequestro parziale per avvenuto pagamento di rate tributarie. * Approfondire la distinzione tra profitto e prezzo del reato nell'ambito dei reati tributari.(contesto generale)
Si tratta di una formula di chiusura standard che propone ulteriori approfondimenti senza citare dati non verificati.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
