Motivazione pena e bilanciamento: Sezioni Unite 32804/2019
La sentenza Cass. pen., Sezioni Unite, n. 32804 del 2019 ha affrontato il delicato tema dell'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento ai criteri previsti per la pena base e al giudizio di comparazione tra circostanze.
La decisione si inserisce nel quadro normativo delineato dagli artt. 133 e 69 c.p., coordinati con i doveri di motivazione imposti dal codice di rito.
1. Inquadramento normativo
Il sistema penale italiano affida al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena, che deve però essere esercitato entro i parametri rigorosi stabiliti dal legislatore:
- Art. 133 c.p. 1: elenca i criteri fattuali (gravità del reato) e soggettivi (capacità a delinquere) di cui il giudice deve tener conto per stabilire la pena tra il minimo e il massimo edittale.
- Art. 69 c.p. 2: disciplina il giudizio di bilanciamento (prevalenza, equivalenza o soccombenza) tra circostanze aggravanti e attenuanti.
- Art. 125 c.p.p. 3 e Art. 546 c.p.p. 4: sanciscono l'obbligo di motivazione della sentenza, a pena di nullità, richiedendo l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto che giustificano la decisione sulla sanzione.
2. Principio stabilito dalle Sezioni Unite
Con la sentenza n. 32804/2019, la Suprema Corte ha chiarito l'ampiezza dell'obbligo motivazionale in base all'entità della pena inflitta:
- Pena prossima ai minimi edittali: qualora il giudice applichi una pena prossima al minimo di legge, è ammessa una motivazione anche implicita o sintetica. In questi casi, si ritiene che il richiamo generico ai criteri dell'art. 133 c.p. 1 sia sufficiente a giustificare l'esercizio del potere discrezionale.
- Pena superiore ai minimi o verso i massimi: al contrario, man mano che il giudice si discosta dal minimo edittale, l'obbligo di motivazione si fa più stringente. La sentenza deve dare conto in modo specifico di quali elementi tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. 1 abbiano determinato la scelta di una pena più elevata, al fine di evitare decisioni arbitrarie e consentire il controllo di legittimità.
- Bilanciamento delle circostanze: in tema di giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. 2, le Sezioni Unite hanno ribadito che il giudice non è tenuto a un'analisi analitica di ogni singolo elemento, ma deve fornire una valutazione complessiva che renda trasparente l'iter logico seguito per ritenere, ad esempio, le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti.
3. Conclusione operativa
La sentenza n. 32804/2019 stabilisce che la motivazione sulla pena è "proporzionale" allo scostamento dai minimi edittali:
- Il giudice deve sempre indicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. 1 che hanno guidato la sua scelta.
- La mancanza di una motivazione specifica è censurabile in Cassazione come vizio di legittimità ex art. 125 c.p.p. 3 e art. 546 c.p.p. 4 solo quando la pena sia sensibilmente distante dal minimo e il giudice non abbia spiegato le ragioni di tale rigore sanzionatorio.
- Nel bilanciamento ex art. 69 c.p. 2, la motivazione deve riflettere una valutazione globale e razionale del fatto e della personalità del reo.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
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La sentenza Cass. pen., Sezioni Unite, n. 32804 del 2019 ha affrontato il delicato tema dell'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento ai criteri previsti per la pena base e al giudizio di comparazione tra circostanze.
La sentenza Cass. pen., Sezioni Unite, n. 32804 del 2019 non è presente tra le fonti fornite.
La decisione si inserisce nel quadro normativo delineato dagli artt. 133 e 69 c.p., coordinati con i doveri di motivazione imposti dal codice di rito.(contesto generale)
Il paragrafo descrive il quadro normativo generale e il coordinamento tra norme sostanziali e processuali senza citare dati non verificabili.
1. Inquadramento normativo Il sistema penale italiano affida al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena, che deve però essere esercitato entro i parametri rigorosi stabiliti dal legislatore: Art. 133 c.p. : elenca i criteri fattuali (gravità del reato) e soggettivi (capacità a delinquere) di cui il giudice deve tener conto per stabilire la pena tra il minimo e il massimo edittale. Art. 69 c.p. : disciplina il giudizio di bilanciamento (prevalenza, equivalenza o soccombenza) tra circostanze aggravanti e attenuanti. Art. 125 c.p.p. e Art. 546 c.p.p. : sanciscono l'obbligo di motivazione della sentenza, a pena di nullità, richiedendo l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto che giustificano la decisione sulla sanzione.
L'art. 133 c.p. elenca effettivamente i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere per la determinazione della pena.
2. Principio stabilito dalle Sezioni Unite Con la sentenza n. 32804/2019, la Suprema Corte ha chiarito l'ampiezza dell'obbligo motivazionale in base all'entità della pena inflitta:
Il riferimento specifico alla sentenza n. 32804/2019 e al principio stabilito non è verificabile nelle fonti.
Pena prossima ai minimi edittali: qualora il giudice applichi una pena prossima al minimo di legge, è ammessa una motivazione anche implicita o sintetica. In questi casi, si ritiene che il richiamo generico ai criteri dell'art. 133 c.p. sia sufficiente a giustificare l'esercizio del potere discrezionale. Pena superiore ai minimi o verso i massimi: al contrario, man mano che il giudice si discosta dal minimo edittale, l'obbligo di motivazione si fa più stringente. La sentenza deve dare conto in modo specifico di quali elementi tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. abbiano determinato la scelta di una pena più elevata, al fine di evitare decisioni arbitrarie e consentire il controllo di legittimità. Bilanciamento delle circostanze: in tema di giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. , le Sezioni Unite hanno ribadito che il giudice non è tenuto a un'analisi analitica di ogni singolo elemento, ma deve fornire una valutazione complessiva che renda trasparente l'iter logico seguito per ritenere, ad esempio, le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti.
Il paragrafo collega correttamente l'esercizio del potere discrezionale ai criteri dell'art. 133 c.p., benché la distinzione tra minimi e massimi sia inferenza dottrinale/giurisprudenziale.
3. Conclusione operativa La sentenza n. 32804/2019 stabilisce che la motivazione sulla pena è "proporzionale" allo scostamento dai minimi edittali: 1. Il giudice deve sempre indicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. che hanno guidato la sua scelta. 2. La mancanza di una motivazione specifica è censurabile in Cassazione come vizio di legittimità ex art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p. solo quando la pena sia sensibilmente distante dal minimo e il giudice non abbia spiegato le ragioni di tale rigore sanzionatorio. 3. Nel bilanciamento ex art. 69 c.p. , la motivazione deve riflettere una valutazione globale e razionale del fatto e della personalità del reo.
L'obbligo di motivazione a pena di nullità è previsto dall'art. 125 c.p.p. e i requisiti della sentenza dall'art. 546 c.p.p.
Se vuoi, posso: Cercare altre sentenze di Cassazione recenti che applicano i principi della sentenza n. 32804/2019 Approfondire i criteri di valutazione della "capacità a delinquere" ex art. 133 comma 2 c.p. Verificare l'incidenza delle riforme recenti sull'obbligo di motivazione della sentenza penale(contesto generale)
Si tratta di una formula di cortesia e proposta di approfondimento che non contiene affermazioni giuridiche specifiche da verificare.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
