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Obblighi di trasparenza per gli studi legali nell'uso dell'AI: conformità al Regolamento UE 2024/1689 e alla Legge 132/2025
3 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'adozione di sistemi di intelligenza artificiale (AI) all'interno degli studi legali italiani sta attraversando una trasformazione normativa decisiva. Il quadro regolatorio è oggi definito dal raccordo tra il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, e la normativa nazionale di attuazione rappresentata dalla Legge 132/2025. Queste disposizioni introducono stringenti obblighi di trasparenza volti a garantire che l'integrazione tecnologica non comprometta la tutela del cliente e la correttezza della prestazione professionale. Il nucleo della disciplina si fonda sul bilanciamento tra le opportunità offerte dagli strumenti di automazione e il dovere di informativa, imponendo ai professionisti un'accurata revisione delle procedure interne e della contrattualistica legata al conferimento dell'incarico.
In sintesi
L'integrazione dell'AI negli studi legali è ora disciplinata dal Regolamento UE 2024/1689 e dalla Legge 132/2025. La presente analisi esamina gli obblighi di informativa verso i clienti, la trasparenza nei contenuti generati e la responsabilità civile dell'avvocato. In applicazione del principio della riserva di umanità, il legislatore impone un controllo rigoroso, delineando i confini tra assistenza algoritmica e redazione professionale, con particolare attenzione alla tutela della privacy e al dovere di diligenza richiesto dal Codice Deontologico Forense.
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I Fatti: Il quadro normativo di riferimento
L'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 impone l'obbligo di informare le persone fisiche quando interagiscono con sistemi di AI, quali i chatbot. Parallelamente, la Legge 132/2025 designa AgID e ACN quali autorità di vigilanza, introducendo all'articolo 7 l'obbligo specifico per l'avvocato di dichiarare l'uso di AI decisionale o generativa nell'atto di conferimento dell'incarico.
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Letture e Interpretazioni: Assistente o Sostituto?
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) qualifica l'AI come mero assistente e mai come sostituto del professionista, integrando tali obblighi nel Codice Deontologico Forense. La dottrina dibatte se l'obbligo di etichettatura dei testi riguardi solo i contenuti pubblici o si estenda agli atti giudiziari, nei quali la paternità intellettuale dell'avvocato rimane prevalente.
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Vantaggi della Trasparenza (PRO)
La trasparenza sull'impiego dell'AI tutela il cliente e riduce i rischi reputazionali legati a possibili errori del software, quali le cosiddette «allucinazioni». Una comunicazione chiara incrementa la responsabilità professionale e facilita la tracciabilità delle scelte operative in caso di contenziosi sulla responsabilità.
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Criticità e Svantaggi (CONTRO)
L'adeguamento comporta un appesantimento burocratico che grava in special modo sugli studi di minori dimensioni. Esiste inoltre il rischio che la percezione del valore delle prestazioni professionali diminuisca qualora il cliente attribuisca il risultato al software anziché alla valutazione del professionista.
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5.Implicazioni Pratiche: Dalla Lettera al Registro
Gli studi legali devono aggiornare i modelli di conferimento dell'incarico e, nelle strutture più organizzate, istituire un registro delle attività svolte mediante AI. La Legge 132/2025 richiede inoltre che il responsabile dei sistemi di AI possieda competenze certificate per monitorare distorsioni e malfunzionamenti.
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Punti Controversi: La soglia di rilevanza
Non è stata ancora definita la soglia oltre la quale l'uso dell'AI renda necessaria l'informativa: gli strumenti di ricerca o i correttori grammaticali avanzati sono equiparati ai sistemi di redazione integrale degli atti? La carenza di indicazioni normative specifiche genera incertezza applicativa.
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Responsabilità: La Riserva di Umanità
La Legge 132/2025 ribadisce che l'impiego dell'AI non esonera l'avvocato dalla responsabilità civile. Il principio della riserva di umanità riafferma il dovere di diligenza ai sensi dell'articolo 1176 c.c., ponendo a carico del professionista la responsabilità per i contenuti elaborati tramite strumenti tecnologici.
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Cosa Aspettarsi: Verso la Standardizzazione
Si attende l'emanazione di linee guida specifiche da parte di AgID e del Garante per la protezione dei dati personali per chiarire le modalità d'uso dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Gli studi dovranno investire nella formazione affinché la trasparenza si traduca in un fattore di qualità professionale piuttosto che in un mero adempimento formale.
Riferimenti: Regolamento (UE) 2024/1689Legge 132/2025Articolo 1176 c.c.Articolo 26 Codice Deontologico ForenseArticolo 50 AI Act

Domande frequenti
L'avvocato deve sempre dichiarare l'uso dell'AI al cliente?
Sì, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 132/2025, l'eventuale ausilio di sistemi di AI deve essere indicato espressamente nell'atto di conferimento dell'incarico professionale.
La dichiarazione sull'uso dell'AI limita la responsabilità professionale?
No. Il principio della riserva di umanità stabilito dalla Legge 132/2025 e l'articolo 1176 c.c. confermano che l'avvocato rimane pienamente responsabile della correttezza degli atti, a prescindere dall'impiego di strumenti tecnologici.
Cosa rischia lo studio che non informa correttamente sull'uso di chatbot?
Lo studio rischia l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte delle autorità nazionali competenti (AgID e ACN) per violazione dell'articolo 50 dell'AI Act, oltre a possibili illeciti deontologici e violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali.
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