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Checklist: cosa controllare prima di depositare la memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.
3 min di lettura · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Questa checklist operativa consente di verificare la correttezza della memoria integrativa al termine della redazione e prima del deposito telematico. Si raccomanda il controllo puntuale di ciascuna voce, al fine di evitare decadenze processuali o preclusioni istruttorie derivanti da vizi formali ovvero da errori nel calcolo dei termini.
In sintesi
La verifica della memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. impone il controllo dei termini a ritroso, la cui scadenza in giorno festivo o di sabato anticipa al giorno feriale precedente. Il deposito telematico tramite PCT richiede la firma digitale e il rispetto dei principi di sinteticità ex art. 121 c.p.c. La prima memoria ammette l'emendatio libelli o la reconventio reconventionis. La seconda deve contenere tutte le istanze istruttorie a pena di preclusione, fatti salvi i casi di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. La terza memoria è circoscritta alla prova contraria e alla produzione dei relativi documenti. Occorre infine prendere posizione specifica sui rilievi del giudice formulati ex art. 171-bis c.p.c.
- 1.
Verifica del computo dei termini a ritroso
Guida pratica correlata: Come redigere la memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. con l'AIVerificare la scadenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c. Trattandosi di termini a ritroso, qualora il giorno di scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine è anticipato al primo giorno antecedente non festivo. L'inosservanza di tale regola comporta la tardività del deposito e le relative decadenze.
- 2.
Riscontro ai rilievi del giudice ex art. 171-bis c.p.c.
Accertarsi di aver preso una posizione specifica e puntuale su ciascuna questione o rilievo svolto dal giudice nel decreto emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. L'omessa contestazione o la mancata presa di posizione su tali rilievi può comportare gravi preclusioni per la difesa.
- 3.
Distinzione tra emendatio e reconventio reconventionis
Assicurarsi che nella prima memoria siano state formulate unicamente precisazioni o modifiche delle domande e delle eccezioni già proposte (emendatio libelli), ovvero domande ed eccezioni nuove (reconventio reconventionis), purché conseguenti alle domande riconvenzionali o alle eccezioni svolte dal convenuto o dal terzo. Al di fuori di tali ipotesi, l'introduzione di domande nuove è inammissibile.
- 4.
Limiti del contenuto della terza memoria
Verificare che la terza memoria sia destinata unicamente all'indicazione della prova contraria in replica alle richieste istruttorie delle altre parti. È consentita la produzione di nuovi documenti esclusivamente se diretti a confutare le prove avversarie, mentre non sono ammessi nuovi mezzi di prova diretta.
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5.Rispetto delle forme e della sinteticità
Controllare che l'atto rispetti i principi di chiarezza e sinteticità espositiva di cui all'art. 121 c.p.c., garantendo una redazione idonea al raggiungimento dello scopo processuale ed evitando ridondanze espositive.
- 6.
Completezza delle istanze istruttorie
Verificare che le produzioni documentali e le richieste di prova costituenda siano state integralmente articolate nella seconda memoria. L'omesso inserimento di un'istanza istruttoria in tale sede determina la preclusione della facoltà di dedurla successivamente, fatti salvi i casi di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
- 7.
Correttezza dei dati identificativi
Verificare l'intestazione dell'atto, l'indicazione del numero di Ruolo Generale e le generalità delle parti nell'epigrafe e nel testo. Eventuali inesattezze nei dati identificativi possono generare anomalie nella lavorazione della cancelleria e nell'associazione dell'atto al fascicolo telematico.
- 8.
Presenza della sottoscrizione digitale
Verificare che il file sia stato firmato digitalmente prima dell'invio telematico mediante il Processo Civile Telematico (PCT). L'assenza della firma digitale compromette la validità dell'atto e la sua riferibilità al difensore.

Domande frequenti
Cosa succede se il termine per la memoria scade di sabato?
Trattandosi di un termine a ritroso, la scadenza è anticipata al venerdì o al primo giorno antecedente non festivo, al fine di evitare la tardività del deposito e le relative decadenze.
È possibile produrre nuovi documenti con la terza memoria?
Sì, ma esclusivamente nell'ambito della prova contraria. Ai sensi dell'art. 171-ter, n. 3, c.p.c., è consentito produrre soltanto i documenti idonei a confutare le prove dirette dedotte dalle altre parti.
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