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Checklist: cosa controllare prima di depositare la memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.

3 min di lettura · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Questa checklist operativa consente di verificare la correttezza della memoria integrativa al termine della redazione e prima del deposito telematico. Si raccomanda il controllo puntuale di ciascuna voce, al fine di evitare decadenze processuali o preclusioni istruttorie derivanti da vizi formali ovvero da errori nel calcolo dei termini.

In sintesi

La verifica della memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. impone il controllo dei termini a ritroso, la cui scadenza in giorno festivo o di sabato anticipa al giorno feriale precedente. Il deposito telematico tramite PCT richiede la firma digitale e il rispetto dei principi di sinteticità ex art. 121 c.p.c. La prima memoria ammette l'emendatio libelli o la reconventio reconventionis. La seconda deve contenere tutte le istanze istruttorie a pena di preclusione, fatti salvi i casi di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. La terza memoria è circoscritta alla prova contraria e alla produzione dei relativi documenti. Occorre infine prendere posizione specifica sui rilievi del giudice formulati ex art. 171-bis c.p.c.

  1. 1.

    Verifica del computo dei termini a ritroso

    Verificare la scadenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c. Trattandosi di termini a ritroso, qualora il giorno di scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine è anticipato al primo giorno antecedente non festivo. L'inosservanza di tale regola comporta la tardività del deposito e le relative decadenze.

    Guida pratica correlata: Come redigere la memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. con l'AI
  2. 2.

    Riscontro ai rilievi del giudice ex art. 171-bis c.p.c.

    Accertarsi di aver preso una posizione specifica e puntuale su ciascuna questione o rilievo svolto dal giudice nel decreto emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. L'omessa contestazione o la mancata presa di posizione su tali rilievi può comportare gravi preclusioni per la difesa.

  3. 3.

    Distinzione tra emendatio e reconventio reconventionis

    Assicurarsi che nella prima memoria siano state formulate unicamente precisazioni o modifiche delle domande e delle eccezioni già proposte (emendatio libelli), ovvero domande ed eccezioni nuove (reconventio reconventionis), purché conseguenti alle domande riconvenzionali o alle eccezioni svolte dal convenuto o dal terzo. Al di fuori di tali ipotesi, l'introduzione di domande nuove è inammissibile.

  4. 4.

    Limiti del contenuto della terza memoria

    Verificare che la terza memoria sia destinata unicamente all'indicazione della prova contraria in replica alle richieste istruttorie delle altre parti. È consentita la produzione di nuovi documenti esclusivamente se diretti a confutare le prove avversarie, mentre non sono ammessi nuovi mezzi di prova diretta.

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    5.

    Rispetto delle forme e della sinteticità

    Controllare che l'atto rispetti i principi di chiarezza e sinteticità espositiva di cui all'art. 121 c.p.c., garantendo una redazione idonea al raggiungimento dello scopo processuale ed evitando ridondanze espositive.

  6. 6.

    Completezza delle istanze istruttorie

    Verificare che le produzioni documentali e le richieste di prova costituenda siano state integralmente articolate nella seconda memoria. L'omesso inserimento di un'istanza istruttoria in tale sede determina la preclusione della facoltà di dedurla successivamente, fatti salvi i casi di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

  7. 7.

    Correttezza dei dati identificativi

    Verificare l'intestazione dell'atto, l'indicazione del numero di Ruolo Generale e le generalità delle parti nell'epigrafe e nel testo. Eventuali inesattezze nei dati identificativi possono generare anomalie nella lavorazione della cancelleria e nell'associazione dell'atto al fascicolo telematico.

  8. 8.

    Presenza della sottoscrizione digitale

    Verificare che il file sia stato firmato digitalmente prima dell'invio telematico mediante il Processo Civile Telematico (PCT). L'assenza della firma digitale compromette la validità dell'atto e la sua riferibilità al difensore.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Domande frequenti

Cosa succede se il termine per la memoria scade di sabato?

Trattandosi di un termine a ritroso, la scadenza è anticipata al venerdì o al primo giorno antecedente non festivo, al fine di evitare la tardività del deposito e le relative decadenze.

È possibile produrre nuovi documenti con la terza memoria?

Sì, ma esclusivamente nell'ambito della prova contraria. Ai sensi dell'art. 171-ter, n. 3, c.p.c., è consentito produrre soltanto i documenti idonei a confutare le prove dirette dedotte dalle altre parti.

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