Art. 99 c.p.p. — Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
Testo dell'articolo
Art. 99. Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
1. Al difensore competono le facolta' e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.
2. L'imputato puo' togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
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