Art. 8 c.p.p. — Regole generali
Testo dell'articolo
Art. 8. Regole generali
1. La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il reato e' stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale e' derivata la morte di una o piu' persone, e' competente il giudice del luogo in cui e' avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, e' competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, e' competente il giudice del luogo in cui e' stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
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