Art. 79 c.p.p. — Termine per la costituzione di parte civile
Testo dell'articolo
Art. 79. Termine per la costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile puo' avvenire per l'udienza preliminare , prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, [modificato] fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'[articolo 554-bis](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-554-bis), comma 2 [modificato] .
2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti [modificato] a pena di decadenza.
3. Quando la costituzione di parte civile e' consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'[articolo 484](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-484), se la stessa [modificato] avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non puo' avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
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