In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 76 c.p.p. — Costituzione di parte civile

Testo dell'articolo

Art. 76. Costituzione di parte civile

1. L'azione civile nel processo penale e' esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 76 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale