In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 746-bis c.p.p. — Disposizioni generali

Testo dell'articolo

Art. 746-bis. Disposizioni generali

1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorita' giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato perche' essa proceda che l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorita' giudiziaria di Stato estero.

2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale.

3. Il trasferimento e' disposto in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato che presenti piu' stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:

a) luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;

b) luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;

c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova;

d) impossibilita' di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;

e) luogo in cui risiede, dimora, e' domiciliato ovvero si trova l'indagato [modificato]

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Avv. Federico Papa
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